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VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG

VIGNETI VILLA LA CAPPELLA MONTEPULCIANO

VIGNETI VILLA LA CAPPELLA MONTEPULCIANO

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

D.O.C.G.

D. D. 9 novembre 2010

(fonte GURI)

 

Articolo 1

 

La denominazione di origine controllata e garantita «Vino  Nobile di Montepulciano» è riservata ai

vini  rosso  e  rosso  riserva 

che rispondono alle condizioni e  ai  requisiti  stabiliti  nel  presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere  ottenuto  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese  (denominato  a  Montepulciano  prugnolo   gentile) minimo 70%,

possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i  vitigni complementari  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo

aggiornato con  decreto  ministeriale  29  maggio  2010,  purché  la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti  allo  schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano»,  deve  essere  adeguata,  entro  la  quinta vendemmia  successiva  alla  data  di  pubblicazione   del   presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i  vigneti  di cui sopra, iscritti a  titolo  transitorio  allo  schedario  viticolo della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di  Montepulciano»,  potranno  usufruire  della  denominazione medesima.

Sono esclusi i vitigni  aromatici  ad  eccezione  della  Malvasia Bianca Lunga.

E' consentito che i vigneti, con  la  composizione  ampelografica sopra indicata, iscritti allo schedario viticolo della  denominazione di origine controllata e garantita  «Vino  Nobile  di  Montepulciano» siano  anche  iscritti  allo  schedario  dei  vigneti  del   vino   a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».

 

Articolo 3

 

La  zona  di  produzione  delle   uve   ricade   nel   territorio amministrativo del comune di

Montepulciano,

in  provincia  di  Siena,

limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.

Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata  da  una  linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria  Siena-Chiusi  con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue  ininterrottamente  il  confine   di   Montepulciano   fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese.

Detto confine segue quindi la suddetta linea  ferroviaria fino al punto  di  partenza:  parte  del  territorio  del  comune  di Montepulciano -  frazione  Valiano,  delimitata  da  una  linea  che, partendo dal punto in cui il confine  comunale  interseca  la  strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253.

Segue quindi la predetta strada fino  al  bivio  con  la  strada vicinale delle Fornaci con la quale si  identifica  fino  all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la  percorre  verso  ovest,  per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue  fino  a ricongiungersi con il punto di partenza.

 

Articolo 4

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed  al  vino  derivato  le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti  ben  esposti  situati  ad  un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i  reimpianti  dei  vigneti  idonei  alla produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita «Vino Nobile  di  Montepulciano», 

la  densità  minima  ad ettaro deve essere di 3330 ceppi.

 

La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non deve essere superiore a

8,00 tonnellate per ettaro di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata nel limite sopra  indicato,  purché  la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

 

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino  a denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di Montepulciano»

un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  di 12,00%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari caratteristiche.

 

Articolo 5

 

Le operazioni di vinificazione e di  invecchiamento  obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del  territorio  del  comune  di Montepulciano.

Sono tuttavia consentite su autorizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato  nazionale  per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - previa  istruttoria  della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del «Vino Nobile di Montepulciano» la vinificazione  e  l'invecchiamento  fuori zona di produzione per le aziende che  abbiano,  almeno  a  far  data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente  della  Repubblica 1° luglio 1980, le strutture  di  vinificazione  in  prossimità  del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m 3.800 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali  proviene l'uva iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla  pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del disciplinare  di  produzione del «Vino Nobile di Montepulciano»  all'Albo  del  vino  DOCG  «Vino Nobile di Montepulciano».

Restano valide le autorizzazioni già  rilasciate  ai  sensi  del precedente disciplinare di produzione.

La resa massima dell'uva in vino non  deve  essere  superiore  al 70%.

Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere  sottoposto  ad  un  periodo  di maturazione di almeno

due anni,

a partire dal 1°  gennaio  successivo alla vendemmia.

Entro  questo  periodo  sono  lasciate   alla   discrezione   dei produttori le seguenti possibili opzioni:

1) 24 mesi di maturazione in legno;

2) 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti  mesi in altro recipiente;

3) 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più i restanti mesi in altro recipiente.

Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno  non potrà essere protratto oltre il

30 aprile dell'anno successivo  alla vendemmia.

Le date dell'inizio e della fine del periodo  di  maturazione  in contenitori  di  legno  devono  essere   documentate   con   relative annotazioni sui registri di cantina.

Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potrà essere temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo minimo di stazionamento in legno.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» non può essere immesso in consumo prima del compimento dei

due  anni  di  maturazione  obbligatoria 

calcolati  a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  di  produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile  di  Montepulciano»  derivante  da  uve   aventi   un  

titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50%

e sottoposto  ad  un periodo di maturazione di almeno

3 anni di cui 6 mesi di  affinamento in bottiglia,

può portare in etichetta la qualificazione  «riserva», fermi restando i periodi minimi di utilizzo del  legno  previsti  dal

presente articolo.

Le date dell'inizio e della fine del periodo  di  maturazione  in contenitori  di  legno,  come  previsto  nel  presente  articolo,  ed affinamento  in  bottiglia  devo  essere  documentate  con   relative annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione  anche per la tipologia «riserva» viene calcolato a partire dal 

  gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da  usarsi  per colmature.

E' consentito a scopo migliorativo, l'aggiunta di annate  diverse di vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile   di   Montepulciano»   alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

E' consentito, previa comunicazione alle strutture  di  controllo autorizzate, da  presentarsi,  a  cura  del  vinificatore,  entro  il sedicesimo mese a partire dal 1° gennaio successivo  alla  vendemmia,

che il vino atto a poter essere designato  con  la  denominazione  di origine controllata e garantita «Vino Nobile  di  Montepulciano»  sia riclassificato alla denominazione di origine  controllata  «Rosso  di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. 

Tuttavia  qualora partite della denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di  Montepulciano»  vengano  cedute  dal  produttore  dopo  il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta  in

modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

Le  operazioni  di  imbottigliamento  devono  essere   effettuate all'interno della zona di vinificazione.

E'  tuttavia  consentito,  per  la   denominazione   di   origine controllata e garantita «Vino Nobile  di  Montepulciano»  non  avente diritto alla menzione  «riserva»,  su  richiesta  da  effettuarsi  al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazione  di

origine  e  delle   indicazioni   geografiche   tipiche   dei   vini, l'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata  e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» nell'intero territorio della regione  Toscana  alle  cantine   che   imbottigliano   il   vino   a denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di Montepulciano» da almeno tre anni precedenti  all'entrata  in  vigore del disciplinare di produzione di  cui  al  decreto  ministeriale  27

luglio 1999.

Il soggetto che intende  commercializzare  una  partita  di  vino sfuso destinato alla DOCG “Vino Nobile  di  Montepulciano”  all'interno della zona di produzione, nonché  i  soggetti  che  trasferiscono  il vino DOCG “Vino Nobile di Montepulciano” al  di  fuori  della  zona  di produzione, conformemente alla deroga di  cui  al  comma  precedente, devono darne  comunicazione  all'Organismo  di  controllo  incaricato almeno 2 giorni  lavorativi  prima  del  trasferimento  stesso. 

Tali partite di vino, oggetto di  commercializzazione  o  imbottigliamento fuori zona, devono rispondere  alle  caratteristiche  chimico-fisiche previste al successivo art. 6.

 

Articolo 6

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Vino Nobile di Montepulciano:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumo intenso, etereo, caratteristico;

sapore: asciutto,  equilibrato  e  persistente,  con  possibile sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.,

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Vino Nobile di Montepulciano riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumo intenso, etereo, caratteristico;

sapore: asciutto,  equilibrato  e  persistente,  con  possibile sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.,

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e  dell'estratto  non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

 

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile  di  Montepulciano»  è  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto», «selezionato» e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il  consumatore nonché delle altre menzioni facoltative nel rispetto  delle  vigenti norme.

Le medesime,  esclusi  i  marchi  e  i  nomi  aziendali,  sono riportate nell'etichettatura soltanto in  caratteri  tipografici  non più grandi e evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione  di origine del vino,  salve  le  norme  generali  più  restrittive. 

E' consentito l'uso del termine vigna accompagnato dal relativo toponimo secondo le  condizioni  generali  di  utilizzo  dei  toponimi  e  nel rispetto delle procedure amministrative che prevedono  una  specifica iscrizione all'albo dei vigneti, una specifica denuncia annuale delle uve ed una specifica presa in  carico  nei  registri  obbligatori  di cantina. Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Vino Nobile di  Montepulciano»  deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere messo in consumo  esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di  vetro  scuro  e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino. 

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