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REGOLAMENTI VITIVINICOLI COMUNITA’ EUROPEA

Premessa:

Il regolamento 479/2008 ha rivoluzionato completamente il concetto di denominazione di origine sostituendo i termini VQPRD, VSQPRD, VLQPRD etc. con le nuove sigle DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta) allineando la normativa sulla tutela delle denominazioni con quella dei prodotti agro-alimentari (reg. 509 e 510/2006).

Il problema non stà solo nelle nuove sigle che identificano e tutelano le denominazioni di origine vitivinicole, ma cambia completamente la procedura (vedi più avanti) e soprattutto dispone che le DOP e le IGP siano due denominazioni completamente indipendenti tra loro, quindi prossimamente non sarà più possibile la scelta vendemmiale o la riclassificazione da DOP a IGP.

Inoltre vi sono solo due classi di denominazioni, mentre in alcuni Paesi membri le classificazioni sono diversificate (vedi Italia: DOCG-DOC-IGT, Francia: AOC-VDQS-VDP, Spagna: DO, DOCa, VC, VDT, Grecia: OPE, OPAP, TO, e così via), sicuramente il futuro vedrà sparire alcune denominazioni di origine (non potranno coesistere per esempio la DOC Dolcetto di Dogliani e la DOCG Dolcetto di Dogliani superiore), la Germania dovrà decidere che i suoi vini non possono fare la scelta vendemmiale (attraverso l’esame chimico-organolettico)tra vino da tavola, Landwein, vino di Qualità e Pradikatwein, e così via.

Una delle novità assolute è che sarà la Comunità Europea attraverso la Commissione per l’Agricoltura che riconoscerà ufficialmente le DOP e le IGP e le trascriverà in un apposito registro, gli Stati membri saranno solo un tramite tra richiedente e l’ente deliberante.

Una situazione positiva (per il momento) in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento 1493/1999 e l’articolo 28 del regolamento 753/2002, è che tutte le denominazioni e indicazioni geografiche già riconosciute verranno registrate d’ufficio sempre che gli Stati membri ratifichino tale registrazione inviando i fascicoli tecnici inerenti, entro e non oltre 31/12/2011.

Le indicazioni geografiche protette saranno estese anche alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose già approvate con il regolamento 110/2008.

Altra novità, anche i Paesi terzi potranno richiedere la registrazione delle proprie DOP e IGP (al momento ve ne sono solo due: USA Napa Valley e Brasile Valle dos Vinhedos).

Ottimo invece l’obbligo alla pubblicazione su Internet da parte degli Stati membri sia del documento unico che del disciplinare di produzione (fascicolo tecnico) e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, in questo modo sarà un gioco aggiornarsi in tempo reale sulla tematica “denominazione di origine”.

Regolamentazione in sintesi:

definizioni:

Denominazione di origine protetta: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali di un paese che serve a designare un prodotto vitivinicolo: vino, vino liquoroso, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità aromatico, vino frizzante, Mosto di uve, Vino da uve appassite e vino da uve stramature, conforme ai seguenti requisiti:

qualità: la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico (vince la filosofia francese del terroir) ed ai suoi fattori naturali e umani;

uve: le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

produzione: la vinificazione e l’imbottigliamento ed ogni altra pratica produttiva deve avvenire in detta zona geografica;

vitigni: è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie vitis vinifera.

Indicazione geografica protetta: l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, eccezionalmente, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui sopra, conforme ai seguenti requisiti:

qualità: possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;

vitigni: le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica;

produzione: la vinificazione e l’imbottigliamento ed ogni altra pratica produttiva deve avvenire in detta zona geografica;

vitigni: è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie vitis vinifera o da un incrocio tra la specie vitis vinifera e altre specie del genere vitis.

Menzioni tradizionali: taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

a) Designano un vino;

b) si riferiscono ad un nome geografico;

c) soddisfano i requisiti delle DOP;

d) Sono sottoposti alla procedura prevista dal presente capo per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all’indicazione geografica.

Vino: è il prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo per vini da tavola

8,50% vol. zone vitivinicole A, B

9,50% vol. altre zone vitivinicole

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo per DOP, IGP (in deroga al precedente punto)

4,50% vol. tutte le zone

Titolo alcolometrico volumico totale per i vini da tavola

15,00% vol.

Il limite può essere 20,00% vol. per alcuni vini senza arricchimento dopo autorizzazione

Titolo alcolometrico volumico totale massimo per DOP e IGP

Il limite di 15,00% vol. può essere superato senza alcun arricchimento secondo disciplinare

In deroga il Tokaji eszencia e il Tokajaskà esencia (circa 2,00% vol.) sono considerati vino.

Vino liquoroso: è il prodotto con un titolo alcolometrico volumico effettivo:

minimo 15,00% vol.

massimo 22,00% vol.

titolo alcolometrico volumico totale minimo:

17,50% vol.

ad eccezione di alcune DOP o IGP secondo disciplinare

ottenuto da: mosto di uve parzialmente fermentato

vino

miscela di vini o mosti

vino o miscela di vino e mosto secondo i disciplinare per DOP e IGP

titolo alcolometrico volumico naturale delle uve iniziale:

12,00% vol.

O secondo disciplinare per alcuni DOP o IGP

mediante aggiunta: alcole neutro di origine vinica, con un titolo alcolometrico effettivo a 96% vol.;

distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo, minimo: 52,00%, massimo: 86,00% vol.;

nonché eventualmente: mosto di uve concentrato;

miscela di mosto fermentato con miscela mosto vino;

con alcole neutro o distillato di vino di cui sopra;

per alcuni DOP e IGP: come nei punti precedenti oppure da una miscela di:

alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di 95% vol.;

acquavite di vino o vinaccia con un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di 52% vol. e

massimo di 86% vol.;

acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di 52,00% vol. e massimo di 94,50% vol.;

con: mosto parzialmente fermentato, ottenuto da uve appassite;

mosto di uve concentrato ottenuto con l’azione del fuoco diretto ;

mosto di uve concentrato;

miscela di uno dei punti precedenti.

Vino spumante di qualità: è il prodotto ottenuto dalla prima e dalla seconda fermentazione alcolica di: uve fresche, mosto di uve, vino;

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

che conservato alla temperatura di 20°C. in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,50 bar;

il titolo alcolometrico volumico totale delle partite (cuvée) non sia inferiore a 9,00% vol.

Vino spumante di qualità di tipo aromatico: è il prodotto ottenuto dalla prima e dalla seconda fermentazione alcolica che, durante la costituzione della Cuvée utilizzando soltanto uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve aromatiche;

che conservato alla temperatura di 20°C. in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione di 3,00 bar;

il titolo alcolometrico volumico totale non sia inferiore a 10,00% vol.;

e secondo le norme dei disciplinari DOP o IGP.

Vino frizzante: è il prodotto ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico volumico totale di 9,00% vol.;

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di 7,00% vol.;

che conservato a temperatura di 20°C. in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione minima di 1,00 bar e massima di 2,50 bar;

presentati in recipienti di litri 60,000 o meno;

Mosto di uve parzialmente fermentato: è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,00% vol. e inferiore ai 3/5 del suo titolo alcolometrico volumico totale.

Mosto di uve concentrato: è il mosto non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20°C. dal rifrattometro non sia inferiore a 50,90 %;

Mosto di uve concentrato e rettificato: come sopra ma con il valore indicato alla temperatura di 20°C. dal rifrattometro non inferiore a

61,70%;

Vino ottenuto da uve appassite: è ottenuto dalla fermentazione alcolica di uve appassite:

ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all’ombra per disidratazione parziale;

avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 16,00% vol.;

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9,00% vol.;

avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16,00% vol. o a 272 grammi di zucchero;

Vino da uve stramature: è il prodotto ottenuto senza alcun arricchimento;

avente un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.;

avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 15,00% vol. ed un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di 12,00% vol.;

gli Stati membri possono stabilire un periodo minimo di invecchiamento;

Uve fresche: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche lievemente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione spontanea;

Mosto di uve fresche mutizzato: avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12,00% vol. e non superiore a 15,00% vol.;

ottenuto mediante aggiunta ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,50% vol. e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve fa vino classificabili;

di alcole neutro di origine vinica con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96,00% vol.;

o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52,00% vol. e non superiore a 80,00% vol.

Succo di uve fresche: è il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile, ottenuto da uve fresche o da mosto di uve con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale.

Fecce di vino: il residuo che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del vino;

il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve fresche durante l’immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato;

il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del mosto di uve fresche.

Vinello: il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell’acqua;

mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

Vino alcolizzato: il prodotto avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18,00% vol. e non superiore a 24,00% vol.;

ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86,00% vol. a un vino non contenente zucchero residuo;

avente un acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 gr/l.;

è un prodotto non utilizzabile per il consumo diretto ma destinato alla distillazione.

Aceto di vino: ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino;

avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60,00 gr/l.

Partita (Cuvée): il mosto di vino;

il vino;

il risultato della miscela di mosti e/o vini con caratteristiche diverse;

destinati all’elaborazione del vino spumante.

Titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20° C. contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

Titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20° C. che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

Titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

Titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto (mosto) prima di qualsiasi arricchimento.

Procedure:

Contenuto della domanda di protezione: le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

il nome di cui è richiesta la protezione;

il nome e l’indirizzo del richiedente;

un disciplinare di produzione;

un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione.

Disciplinare: il disciplinare comporta almeno:

il nome di cui è richiesta la protezione;

una descrizione del vino o dei vini:

per le DOP, la descrizione delle principale caratteristiche analitiche ed organolettiche;

per le IGP, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche

organolettiche.

Se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini, nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

la delimitazione geografica;

le rese massime per ettaro;

un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o vini è o sono ottenuti;

gli elementi che evidenziano il legame storico-ambientale

le condizioni applicabili previste nelle disposizioni comunitarie o nazionali oppure previste dagli Stati membri.

Il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

Richiedente: la domanda di protezione di una DOP o IGP può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali da singoli produttori o altre parti interessate.

I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.

Procedura nazionale preliminare: la domanda di protezione di una DOP o IGP di vini originari della Comunità Europea sono esaminate nell’ambito di una procedura nazionale preliminare;

la domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la DOP o l’IGP;

lo Stato membro esamina se la domanda di protezione è conforme alle condizioni stabilite dalla presente norma;

lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno 60 gg. Dalla data di pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo può fare opposizione alla protezione richiesta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata;

lo Stato membro respinge la domanda se considera che la DOP o IGP non soddisfi le relative condizioni;

lo Stato membro se ritiene che le condizioni applicabili sono soddisfatte:

pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su internet;

trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:

il nome e l’indirizzo del richiedente;

il documento unico;

una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del regolamento 479/2008;

il riferimento alla pubblicazione di cui sopra;

Esame da parte della Commissione: La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della DOP o IGP;

la Commissione verifica se le domande di protezione soddisfino le condizioni stabilite;

se ritiene soddisfatte le condizioni, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione (dello Stato membro) del disciplinare di cui sopra;

in caso contrario, secondo la procedura decide di respingere la domanda.

Protezione: le DOP e le IGP possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di protezione;

le DOP e IGP sono protette contro:

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:

per prodotti compatibili non conformi al disciplinare di produzione;

oppure nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una DOP o IGP;

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata, se il nome protetto è una traduzione o è l’accompagnamento da espressioni quali: genere, tipo, metodo, alla maniera, gusto o similari;

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto;

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Registro: la Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle DOP e IGP.

Paese terzo: la domanda di protezione relativa ad una zona geografica situata in un Paese terzo può essere effettuata e deve contenere, oltre ai dati sopra descritti, gli elemento che comprovano che la denominazione è protetta nel suo Paese di origine;

la domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure tramite delle autorità del Paese terzo interessato.

ZONE VITICOLE:

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

Zona viticola A: Germania:tutte le superfici vitate eccetto la zona viticola Baden;

Lussemburgo: la superficie vitata lussemburghese;

Belgio, Danimarca, Irlanda, Olanda, Polonia, Svezia e regno Unito: le loro superfici viticole;

Repubblica Ceca: le superfici vitate della regione Cechy.

Zona viticola B: Germania: la zona viticola Baden;

Francia: tutti i dipartimenti non citati nei vari punti (a nord della Valle della Loira e Champagne);

Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin;

Lorena: Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle, Vosges;

Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute Marne, Seine et Marne;

Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute Saône; 

Savoia: Savoie, Haute Savoie, Isère ( commune di Chapareillan).

Valle della Loira: Cher, Deux Sèvres, Indre, Indre et Loire, Loir et Cher, Loire Atlantique, Loiret, Maine et Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, e l’arrondissement di Cosne sur Loire nel dipartimento Nièvre;

Austria le superfici viticole austriache;

Repubblica Ceca: la regione viticola Moravia e le altre superfici vitate non citate al punto A;

Slovacchia: le superfici vitate delle regioni: Malokarpatskà, Juźnoslovenska, Nitrianska, Stredoslovenskà e le superfici non citate nel punto C;

Slovenia: le superfici vitate delle regioni: Podravje (Stajerska Slovenija, Prekmurje), Posavje (Bizeljsko Sremic, Dolenjska e Bela Krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese nella zona C.

Romania: la zona viticola di Podişul Transilvaniei.

Zona viticola C1: Francia: le zone viticoli dei seguenti dipartimenti:Allier, Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes, Alpes Marittimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charante, Charante Marittime, Corrèze, Côte d’Or, Dordogne, Haute Garonne, Gers, Gironde, Isère (escluso il comune di Chapareillan, zona A), Landes, Loire, Haute Loire, Lot, Lot et Garonne, Lozère, Nièvre, (eccetto l’arrondissement di Cosne sur Loire zona C 2), Puy de Dôme, Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Rhône, Saône et Loire, Tarn, Tarn et Garonne, Haute Vienne, Yonne, arrondissement di Valence e Die del dipartimento Drôme (eccetto i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar); nell’arrondissement di Tournon e nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat sous Bauzon, Privas, Saint Etienne de Lugdarés, Saint Pierreville, Valgorge e Voulte sur Rhône nel dipartimento Ardèche;

Italia: le superfici vitate della regione Valle d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle province di Sondrio e Belluno;

Spagna: le superfici vitate delle province di La Coruña, Asturias, Cantabria, Guipύzcoa e Vizcaya;

Portogallo: le superfici vitate della regione Norte che corrisponde alla zona viticola Vinho Verde, nonché i concelhos di Bonbarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras (eccetto delle freguesias di Carvoeira e Dois Portos) nella regione Extremadura;

Ungheria: tutte le superfici vitate;

Slovacchia: le superfici vitate nella regione Tokajaská;

Romania: le superfici vitate non comprese nelle zone B e C2;

Zona viticola C2: Francia: le zone viticole dei dipartimenti: Aude, Bouches du Rhône, Gard, Hèrault, Pyrénées Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles sur Tech), Vaucluse, Var (a settentrione dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès Toucas, Cuers, Puget ville, Collobrières, La Garde Freinet, Plan de la Tour e Sainte Maxime), Drôme (solo nei cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar), Ardèche (non comprese nel punto C1);

Italia: le superfici vitate delle regioni Piemonte, Lombardia (eccetto la provincia di Sondrio), Veneto (eccetto la provincia di Belluno), Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana (comprese le isole dell’arcipelago toscano),Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania (comprese le isole dell’arcipelago Ponziano, Capri ed Ischia);

Spagna: le superfici vitate delle province Lugo, Orense, Pontevedra,Avila (eccetto i comune della comarca viticola Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, La Rioja, Alava, Navarra, Huesca, Barcelona, Girona, Lleida, Zaragoza (solo la parte a nord del fiume Ebro), Tarragona (solo nei comuni della DO Penedés e nella comarca viticola Conca de Barberá);

Slovenia: le superfici vitate delle regioni Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;

Bulgaria: le superfici vitate delle regioni Dunavska Ravnina, Chernomorski Rayon, Rozova Dolina;

Romania: le superfici vitate delle regioni Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaurile Drăncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunări e la regione meridionale compresi i terreni sabbiosi;

Zona viticiola C3A: Grecia: le superfici vitate dei nomos Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Joannina, Leicada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi e l’isola di Thira (Santorini);

Cipro: le superfici vitate situate oltre i 600 m. S.l.m.;

 

Bulgaria: le superfici vitate non citate nella zona C2;

Zona viticola C3B: Francia: le superfici vitate nei dipartimenti della Corsica, nella zona del dipartimento del Var tra il mare e i confini settentrionali dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès Toucas, Cuers, Puget Ville, Collobrières, La Garde Freinet, Plan de la Tour e Sainte Maxime;

Italia: le superfici vitate delle regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (comprese le isole appartenenti alle dette regioni);

Grecia: le superfici vitate non comprese nella zona viticola C3A;

 

Spagna: le superfici vitate non comprese nelle zone viticole C1 e C2;

Portogallo: le superfici vitate non comprese nella zona viticola C1;

Cipro: le superfici vitate situate al di sotto dei 600 m. s.l.m.;

Malta: tutte le superfici vitate;

Arricchimento

Limiti di arricchimento: quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino ottenuti dalle varietà di viti classificate.

L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche di cui al prossimo punto e non può superare i seguenti limiti:

zona viticola A 3,00% vol.

zona viticola B 2,00% vol.

zona viticola C 1,50% vol.

Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui sopra siano innalzati del 0,50% vol.

Operazioni di arricchimento: l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui al punto precedente può essere ottenuto esclusivamente:

- per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato;

- per quanto riguarda il mosto d’uve, mediante l’aggiunta di saccarosio, di mosto concentrato, di mosto concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa;

- per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione a freddo.

Ciascuna delle operazioni di cui sopra esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato ;

L’aggiunta di saccarosio può essere effettuato soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone viticole:

- zona viticola A

- zona viticola B

- zona viticola C salvo le zone viticole : Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro e Francia limitatamente ai dipartimenti sotto la giurisdizione delle corti di appello di: Aix en Provence, Nimes, Montpellier, Toilouse, Agen, Pau, Bordeaux e Bastia;

L’aggiunta di mosto concentrato o di mosto concentrato e rettificato non può avere come effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre il:

- 11,00% vol. nella zona A

- 8,00% vol. nella zona B

- 6,50% vol. nella zona C

Le operazioni cui sopra non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

- oltre il 11,50% vol. nella zona A; 

- oltre il 12,00% vol. nella zona B; 

- oltre il 12,50% vol. nella zona C1; 

- oltre il 13,00% vol. nella zona C2; 

- oltre il 13,50% vol. nella zona C3. 

In deroga alle disposizioni sopra descritte gli Stati membri possono:

- per il vino rosso, portare il massimo del titolo alcolometrico volumico totale a:

- 12,00% vol. nella zona A 

- 12,50% vol. nella zona B 

- portare il titolo alcolometrico volumico totale per i vini a DOP e IGP a un livello da essi determinato.

Residuo zuccherino:

Vini da tavola, IGP, DOP (eccetto i vini liquorosi e spumanti) possono portare in etichetta i seguenti termini alle relative condizioni:

- secco: massimo 4,00 gr/l.; 

massimo 9,00 gr/l. quando il tenore di acidità totale, espresso in grammi/litro di acido tartarico, non è inferiore di 2,00 gr/l. al tenore di zucchero residuo;

- abboccato: massimo 12,00 gr/l.;

massimo 18,00 gr/l. quando gli Stati membri prescrivono il tenore minimo dell’acidità totale, nei disciplinari DOP e IGP, come criterio analitico;

- amabile: minimo 12,00 o 18,00 gr/l. 

massimo 45,00 gr/l.;

- dolce: minimo 45,00 gr/l.;

gli Stati membri possono prescrivere per i vini DOP o IGP un tenore zuccherino residuo minimo di 35,00 gr/l.;

Vini spumanti: - Brut nature, pas dosé, dosaggio zero: massimo 3,00 gr/l.;

- extra brut: massimo 6,00 gr/l.;

- brut: massimo 15,00 gr/l.;

- extra dry: minimo 12,00 gr/l. massimo 20,00 gr/.;

- dry o sec: minimo 17,00 gr/l. massimo 35,00 gr/l.;

- demi sec: minimo 33,00 gr/l. massimo 50,00 gr/l.;

- doux, dolce: minimo 50,00 gr/l.;

Varietà di viti

Ogni Stato membro compila un elenco delle varietà di viti atte alla produzione di ciascun a DOP e IGP prodotti nel suo territorio, tali varietà possono essere solo della specie vitis vinifera.

Le varietà di viti non comprese nell’elenco sono eliminate dalle particelle o dagli appezzamenti vitati destinati alla produzione di DOP e IGP.

Tuttavia in deroga, la presenza di una varietà di vite che non figura nell’elenco può essere autorizzata da uno Stato membro per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione, purché la varietà di vite in questione sia della specie vitis vinifera e non costituisca più del 20% delle varietà di viti coltivate nella particella e nell’appezzamento vitato in questione.

Rese per ettaro

Per ogni DOP o IGP lo Stato membro interessato fissa una resa per ettaro espressa in quantità di uve, di mosto di uve o di vino.

Nel fissare tale resa si tiene conto in particolare delle rese ottenute nei dieci anni precedenti, prendendo in considerazione soltanto i raccolti di qualità soddisfacente ottenuti dai territori più rappresentativi della zona.

La resa per ettaro può essere fissata a livelli diversi per la stessa DOP in base ai seguenti elementi:

- la sub regione, il comune o la frazione; 

- la varietà o le varietà di vite; 

La resa così fissata può essere modificata dallo Stato membro (rese annuali stabilite dalle regioni).

Il superamento della resa di cui sopra determina il divieto di usare, per la totalità del raccolto, la denominazione rivendicata, salvo deroghe previste a titolo generale o particolare degli Stati membri alle condizioni da questi ultimi stabilite, eventualmente secondo le zone viticole, tali condizioni riguardano in particolare la destinazione dei vini o dei prodotti di cui trattasi.

Per eventuali informazioni più dettagliate e complessive è sufficiente cliccare sui vari regolamenti, in particolare :

1493/1999

753/2002

479/2008

SAN ROCCO SENO D'ELVIO-LANGA

PAGINA DI INFORMAZIONE GENERALE SULLE SEGUENTI NAZIONI:

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