VAL POLCEVERA DOC
CORONATA
VAL POLCEVERA
D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazioni e vini
La denominazione d'origine controllata "Val Polcevera" è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
"Val Polcevera" bianco, anche nelle tipologie spumante di qualità, frizzante e passito;
"Val Polcevera" rosso, anche nelle tipologie novello e frizzante;
"Val Polcevera" rosato, anche nella tipologia frizzante;
"Val Polcevera" Bianchetta Genovese anche nella tipologia frizzante;
"Val Polcevera" Vermentino anche nella tipologia frizzante.
La denominazione di origine controllata "Val Polcevera" può essere accompagnata dalla indicazione della sottozona "Coronata", a condizione che i vini bianchi così designati provengano da uve della zona di produzione delimitata dal successivo art. 3, e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.
Art. 2
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Val Polcevera” bianco:
Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010;
“Val Polcevera” rosso e rosato:
Dolcetto, Sangiovese e Ciliegiolo da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera non aromatici riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.
I vini a denominazione di origine controllata "Val Polcevera" con l'indicazione di uno dei seguenti vitigni:
Bianchetta Genovese
Vermentino
devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Val Polcevera" ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Riccò e Verde.
La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di
Genova, Sant'Olcese, Serra Ricco', Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele,
in provincia di Genova.
In particolare i confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici sotto menzionati:
dalla città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova - Casella, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, ad ovest, proseguendo lungo la direttrice dei monti Bastia, Tascee, Corvo, Crovo, Butegne, Mezzano e Alpe;
dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice dei monti: Alpe, Carossino e Sella, il Passo Crocetta di Orero e i monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al Passo dei Giovi;
dal passo dei Giovi fino al Monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Proralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;
dal Monte Turchino fino a località Vesima lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bricco del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa, Passo della Gava, Monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, località Vesima.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Val Polcevera", designato con la sottozona Coronata, comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val Polcevera" devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta e ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, atti a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi/ha.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionalmente usati nella zona.
La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sono le seguenti:
“Val Polcevera” bianco: 9,50 t/ha, 9,50% vol.;
“Val Polcevera rosso: 9,50 t/ha, 10,00% vol.;
“Val Polcevera” rosato: 9,50 t/ha, 10,00% vol.;
“Val Polcevera” passito: 9,50 t/ha, 10,00% vol.;
“Val Polcevera Coronata”: 9,00 t/ha, 10,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Liguria.
E' consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione delle tipologie spumante di qualità e frizzante, siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.
La tipologia rosato può essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
In tal caso valgono le norme più restrittive previste nel precedente art. 4.
Il vino a denominazione di origine "Val Polcevera" novello deve essere ottenuto con una macerazione carbonica di almeno il 40% delle uve .
Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. "Val Polcevera" bianco passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare
un tenore zuccherino di 260 g/l.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti di qualità sono le seguenti:
“Val Polcevera” bianco: 70%, 66,50 hl/ha;
“Val Polcevera rosso: 70%, 66,50 hl/ha;
“Val Polcevera” rosato: 70%, 66,50 hl/ha;
“Val Polcevera” passito: 50%, 47,50 hl/ha;
“Val Polcevera Coronata”: 70%, 63,00 hl/ha.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini "Val Polcevera" bianco, rosso e rosato o il 55% per il vino "Val Polcevera" passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita
Art. 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Val Polcevera" bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;
"Val Polcevera" bianco frizzante:
spuma : fine ed evanescente;
colore:giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;
"Val Polcevera"rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Val Polcevera"rosso frizzante:
spuma :fine ed evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole;
sapore: asciutto, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Val Polcevera"rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole,caratteristico;
sapore: asciutto, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Val Polcevera"rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
"Val Polcevera"rosato frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
"Val Polcevera"Bianchetta genovese:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, discretamente persistente;
sapore: secco, sapido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;
"Val Polcevera"Bianchetta genovese frizzante:
spuma :fine ed evanescente
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: fine, delicato;
sapore: secco, sapido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l.
"Val Polcevera"Vermentino:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
profumo: delicato,fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00g/l.
"Val Polcevera"Vermentino frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
profumo: delicato,fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00g/l.
"Val Polcevera" passito:
colore: giallo più o meno intenso
profumo: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;
"Val Polcevera"spumante di qualità:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, delicato, persistente;
sapore: secco ,fresco , leggero ma persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00%;
estratto non riduttore minimo: 14,00 /l.
"Val Polcevera" Coronata:
colore:giallo paglierino;
profumo: delicato, più o meno intenso e persistente;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
Per tutte le suddette tipologie di vino, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno si può rilevare lieve percezione di legno.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Art. 7
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
Per tutti i vini a DOC "Valpolcevera" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con l'esclusione delle tipologie frizzante e spumante .
Art. 8
Confezionamento
I vini a D.O.C. "Val Polcevera" possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri.
I recipienti di vetro con capacità inferiore ai 5 litri, per ciò che concerne la presentazione, devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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