Liguria › VAL POLCEVERA DOC

VAL POLCEVERA DOC

CORONATA

CORONATA

VAL POLCEVERA

D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazioni e vini

 

La denominazione d'origine controllata "Val Polcevera" è riservata ai seguenti vini che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

 

"Val Polcevera" bianco, anche nelle tipologie spumante di qualità, frizzante e passito;

"Val Polcevera"  rosso,  anche  nelle  tipologie novello e frizzante;

"Val Polcevera" rosato, anche nella tipologia frizzante;

"Val  Polcevera"  Bianchetta   Genovese   anche   nella   tipologia frizzante;

"Val Polcevera" Vermentino anche nella tipologia frizzante.

 

La denominazione di origine controllata "Val Polcevera" può essere accompagnata  dalla  indicazione  della   sottozona   "Coronata",   a condizione che i vini bianchi così designati provengano da uve della zona di produzione delimitata dal successivo art. 3, e rispondano  ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve  prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione ampelografica:

 

“Val Polcevera” bianco:

Vermentino,   Bianchetta   Genovese   e   Albarola,   da   soli   o congiuntamente per almeno il 60%;

possono concorrere alla  produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da  soli  o congiuntamente, riconosciuti idonei alla coltivazione  nella  Regione Liguria fino ad un massimo del 40%, iscritti nel  registro  nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M.  7  maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010;

 

“Val Polcevera” rosso e rosato:

Dolcetto, Sangiovese e Ciliegiolo  da  soli  o  congiuntamente  per almeno il 60%;

possono concorrere alla produzione di detti vini  altri  vitigni  a bacca nera non aromatici riconosciuti idonei alla coltivazione  nella Regione Liguria fino ad un massimo  del  40%  iscritti  nel  registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con  D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.

 

I vini a denominazione di origine controllata "Val  Polcevera"  con l'indicazione di uno dei seguenti vitigni:

Bianchetta Genovese

Vermentino

devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  dai  corrispondenti vitigni per almeno l'85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, riconosciuti idonei alla  coltivazione  nella  Regione  Liguria  come sopra identificati.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla  produzione  dei  vini  a denominazione d'origine  controllata  "Val  Polcevera"  ricade  nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente  Polcevera  e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Riccò e Verde.

 

La zona comprende in toto o in parte il territorio  dei  comuni  di

Genova, Sant'Olcese, Serra Ricco', Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele,

in provincia di Genova.

 

In particolare i confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici sotto menzionati:

 

dalla città di  Genova  e  la  linea  ferroviaria  a  scartamento ridotto Genova -  Casella,  situata  nel  territorio  del  comune  di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, ad ovest, proseguendo  lungo  la  direttrice  dei  monti Bastia, Tascee, Corvo, Crovo, Butegne, Mezzano e Alpe;

dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcevera e la  Valle  Scrivia, spartiacque che segue la direttrice  dei  monti:  Alpe,  Carossino  e Sella, il  Passo  Crocetta  di  Orero  e i  monti:  Carmo,  Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al Passo dei Giovi;

dal passo dei Giovi fino al Monte  Turchino  lungo  la  direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio,  Monte  Leco,  Monte  Taccone,  Bric  di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M.  Sejeu,  M. Proralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;

dal Monte Turchino fino a località Vesima  lungo  la  direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia,  Monte  Giallo,  Bricco del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa, Passo  della  Gava,  Monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, località Vesima.

 

La  zona  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di   origine controllata "Val Polcevera", designato  con  la  sottozona  Coronata, comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare a ovest dal torrente Varenna e a nord  dal confine amministrativo.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Val Polcevera" devono essere quelle normali della zona di  produzione  e, comunque,  atte  a  conferire  alle  uve  e  ai  vini  le  specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta e  ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione  di quelli  umidi  o  non  sufficientemente  soleggiati  o   di   pianura alluvionale, atti a conferire alle uve le specifiche  caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la  densità  non  può  essere inferiore a 4.000 ceppi/ha.

I sesti di impianto e  le  forme  di  allevamento  consentiti  sono quelli tradizionalmente usati nella zona.

La Regione può consentire diverse  forme  di  allevamento  qualora siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva a ettaro  e  il  titolo  alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sono le seguenti:

 

“Val Polcevera” bianco: 9,50 t/ha, 9,50% vol.;

“Val Polcevera rosso: 9,50 t/ha, 10,00% vol.;

“Val Polcevera” rosato: 9,50 t/ha, 10,00% vol.;

“Val Polcevera” passito: 9,50 t/ha, 10,00% vol.;

“Val Polcevera Coronata”: 9,00 t/ha, 10,50% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di  uva  a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Liguria.

E' consentito che le operazioni di elaborazione  dei  mosti  e  dei vini destinati alla produzione delle tipologie spumante di qualità e frizzante, siano effettuate nell'ambito degli interi territori  della regione Liguria e delle regioni limitrofe.

La tipologia rosato può essere ottenuta con la  vinificazione  "in rosato" delle uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e  bianche  anche  ammostate  separatamente. 

In  tal  caso valgono le norme più restrittive previste nel precedente art. 4.

Il vino a denominazione di origine  "Val  Polcevera"  novello  deve essere ottenuto con una macerazione carbonica di almeno il 40%  delle uve .

Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C.  "Val  Polcevera" bianco passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata  artificialmente, fino a presentare

un tenore zuccherino di 260 g/l.

 

La resa massima dell'uva in  vino,  compresa  l'eventuale  aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per  ettaro,  comprese  le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti di  qualità sono le seguenti:

 

“Val Polcevera” bianco: 70%, 66,50 hl/ha;

“Val Polcevera rosso: 70%, 66,50 hl/ha;

“Val Polcevera” rosato: 70%, 66,50 hl/ha;

“Val Polcevera” passito: 50%, 47,50 hl/ha;

“Val Polcevera Coronata”: 70%, 63,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra,  ma  non  il 75% per i vini "Val Polcevera" bianco, rosso e rosato o il 55% per il vino "Val Polcevera" passito, anche se la produzione ad ettaro  resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha  diritto  alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade  il  diritto  alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I  vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

"Val Polcevera" bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;

 

"Val Polcevera" bianco frizzante:

spuma : fine ed evanescente;

colore:giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, persistente;

sapore: secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;

 

"Val Polcevera"rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, di medio corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Val Polcevera"rosso frizzante:

spuma :fine ed evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, di medio corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Val Polcevera"rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole,caratteristico;

sapore: asciutto, di medio corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Val Polcevera"rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

"Val Polcevera"rosato frizzante:

spuma : fine ed evanescente

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

"Val Polcevera"Bianchetta genovese:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato, discretamente persistente;

sapore: secco, sapido, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;

 

"Val Polcevera"Bianchetta genovese frizzante:

spuma :fine ed evanescente

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: fine, delicato;

sapore: secco, sapido, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00g/l.

 

"Val Polcevera"Vermentino:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;

profumo: delicato,fruttato;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00g/l.

 

"Val Polcevera"Vermentino frizzante:

spuma : fine ed evanescente

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;

profumo: delicato,fruttato;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00g/l.

 

"Val Polcevera" passito:

colore: giallo più o meno intenso

profumo: ampio, intenso, persistente;

sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

"Val Polcevera"spumante di qualità:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, delicato, persistente;

sapore: secco ,fresco , leggero ma persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00%;

estratto non riduttore minimo: 14,00 /l.

 

"Val Polcevera" Coronata:

colore:giallo paglierino;

profumo: delicato, più o meno intenso e persistente;

sapore: secco, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Per tutte le suddette tipologie di vino, in relazione all'eventuale conservazione  in  recipienti  di  legno si può   rilevare   lieve percezione di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari  e forestali modificare i limiti dell'acidità  totale  e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini  di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato"  e  similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Per tutti i vini a DOC "Valpolcevera" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con l'esclusione delle  tipologie frizzante e spumante .

 

Art. 8

Confezionamento

 

I vini a D.O.C. "Val Polcevera" possono essere  immessi  al  consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri.

I recipienti di vetro con capacità inferiore ai 5 litri, per  ciò che concerne la presentazione, devono essere consoni ai  tradizionali caratteri di un vino di pregio.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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