VALTENESI DOC
VIGNETI MONIGA DEL GARDA
VALTENESI
D.O.C.
Decreto 14 luglio 2011
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione
1.La denominazione di origine controllata "Valtenesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Valtenesi"
"Valtenesi" chiaretto.
Articolo 2
Base ampelografica
1.I vini a denominazione di origine " Valtenesi" nelle tipologie rosso e chiaretto devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale da:
Groppello nei tipi “Gentile” e/o “Mocasina”: minimo del 50%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 50% , le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011,e con l'esclusione dei vitigni a bacca rossa di cui all'allegato 4 del DM 23/12/2009 che potranno concorrere
complessivamente nella misura massima del 10 %.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtenesi» , comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia, caratterizzati dal microclima del lago di Garda:
Salò, Roé Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S.Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze del Garda, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole.
Comprende inoltre parte dei territori dei comuni di Lonato del Garda e di Desenzano del Garda,
ricadenti all'interno della linea ideale di delimitazione che, partendo dal lago di Garda, in corrispondenza al confine amministrativo tra Lonato e Padenghe, si dirige verso ovest seguendo il confine stesso. Tale linea prosegue poi seguendo il confine amministrativo tra Lonato e Calvagese; devia poi verso sud e segue il confine amministrativo prima tra Lonato e Bedizzole, poi tra Lonato e Calcinato fino ad incontrare l'autostrada "Serenissima".
Il confine prosegue quindi lungo l'autostrada in direzione est fino all'altezza del sottopassaggio che congiunge via Arcangelo da Lonato con via Pré; a questo punto la linea segue la via Pré in direzione sud, poi segue la via san Polo la quale piegando prima verso ovest, poi verso sud, conduce alla via Malocco sopra.
Con essa si identifica e prosegue lungo la via Malocco sotto fino all' abitato di Esenta.
La linea prosegue ancora in direzione sud seguendo la via Staffolo fino all'incrocio con la via Slossaroli; segue ora detta via in direzione est, si allinea quindi a nordest lungo la via Fornaci dei Gorghi e prosegue quindi in direzione nord lungo la provinciale del Benaco fin oltre le arcate del viadotto ferroviario nell'abitato di Desenzano ove,
piegando prima ad est e poi a nord, arriva al lago in località Desenzanino.
Il confine segue poi la riva del lago in direzione nordovest fino a congiungersi al punto di partenza.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtenesi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare e collinare di buona esposizione.
I sesti d'impianto e i sistemi di potatura (corti e medi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
La forma di allevamento dei nuovi impianti dovrà essere la spalliera; è però consentita l'iscrizione allo schedario viticolo di vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare strutturati con forme di allevamento diverse, purché non espanse.
Per i vigneti di nuovo impianto o reimpianto, la densità di piante non può essere inferiore a 4.400 ceppi per ettaro, calcolata sul sesto di impianto; per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare, sarà sufficiente una densità di piante non inferiore a 3.200 ceppi per ettaro, calcolata sul sesto di impianto.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.
Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:
1° anno di impianto meglio identificato con la prima foglia:
produzione zero;
2° anno di impianto meglio identificato con la seconda foglia:
produzione zero;
3° anno di impianto meglio identificato con la terza foglia:
vigneto a pieno regime produttivo;
1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;
2° anno dal sovrainnesto: vigneto a pieno regime produttivo.
Per i vigneti a pieno regime produttivo, la resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Valtenesi" non deve essere superiore a 11,00 tonnellate per ettaro.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Lombardia, con proprio decreto, anche su istanza del consorzio di tutela riconosciuto e delegato, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva
rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtenesi" al momento della raccolta, nel loro insieme devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50%.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, eventuale appassimento, affinamento ed imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3; tuttavia, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche entro l'ambito dei seguenti comuni:
Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.
Per i vini a denominazione di origine "Valtenesi", la resa massima dell' uva in vino finito
non deve essere superiore al 68%.
Qualora superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Per la produzione del vino "Valtenesi" nella tipologia chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle bucce .
Per i vini a denominazione di origine "Valtenesi" è ammessa la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta delle varietà di uve che concorrono alla denominazione di origine.
Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovrà essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta della certificazione per l'immissione al consumo.
Per i vini a denominazione d'origine "Valtenesi" l'immissione al consumo potrà avvenire esclusivamente a partire dal 1 Settembre successivo alla vendemmia per la tipologia "rosso",
dal 14 febbraio successivo alla vendemmia per la tipologia "chiaretto".
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Valtenesi» all' atto della immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"Valtenesi" tipologia rosso:
colore: rosso rubino, anche intenso, brillante con eventuali riflessi granati con l'invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato;
sapore: sapido, fine, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Valtenesi"chiaretto:
colore: rosa piu' o meno intenso talvolta con riflessi rubino o lievemente aranciati;
profumo: caratteristico, fine, intenso con eventuali sentori floreali e fruttati;
sapore: da secco ad abboccato, fresco, sapido, fine, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Qualora nelle fasi di vinificazione e maturazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtenesi" vengano utilizzati contenitori di legno il vino potrà presentare lieve sentore di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtenesi" è obbligatorio riportare l'annata di produzione .
Per la designazione del vino a denominazione di origine controllata "Valtenesi" tipologia rosso non è ammesso riportare l'indicazione "rosso".
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtenesi" può essere utilizzata la menzione "vigna", a condizione che sia seguita dal relativo toponimo,
che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'apposito schedario viticolo,
che la vinificazione e la conservazione del vino avvenga in recipienti separati
e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.
E' inoltre consentito, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive di cui all' allegato elenco positivo.
Articolo 8
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata "Valtenesi" devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma tradizionale, in vetro, aventi capacità previste dalla legge, non superiore a litri 9, con chiusura idonea alla conservazione ed all'affinamento del vino contenuto, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo a strappo
Elenco indicazioni geografiche aggiuntive
Padenghe
Moniga
Manerba
Mocasina
Portese
Polpenazze
Picedo
Puegnago
Raffa
S.Felice
Soiano
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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