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VALTENESI DOC

VIGNETI MONIGA DEL GARDA

VIGNETI MONIGA DEL GARDA

VALTENESI

D.O.C.

Decreto 14 luglio 2011

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

1.La denominazione di origine controllata "Valtenesi" e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  previsti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

"Valtenesi"

"Valtenesi" chiaretto.

 

Articolo 2

Base ampelografica

1.I vini a denominazione di origine "  Valtenesi"  nelle  tipologie rosso e chiaretto  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da vigneti composti in ambito aziendale da:

Groppello nei tipi “Gentile” e/o “Mocasina”:  minimo del 50%;

possono concorrere  alla  produzione  di  detti  vini,  da  sole  o congiuntamente fino ad un massimo del 50% ,  le  uve  dei  vitigni  a bacca rossa idonei alla coltivazione per  la  provincia  di  Brescia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011,e con l'esclusione dei vitigni a bacca  rossa  di  cui all'allegato  4   del   DM   23/12/2009   che   potranno   concorrere

complessivamente nella misura massima del 10 %.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La  zona  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di   origine controllata «Valtenesi» , comprende l'intero territorio dei  seguenti comuni in provincia di Brescia,  caratterizzati  dal  microclima  del lago di Garda:

Salò, Roé Volciano, Villanuova sul  Clisi,  Gavardo, S.Felice del Benaco,  Puegnago  del  Garda,  Muscoline,  Manerba  del Garda, Polpenazze del Garda,  Moniga  del  Garda,  Soiano  del  Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole.

 

Comprende inoltre parte dei territori  dei  comuni  di  Lonato  del Garda e di Desenzano del Garda, 

ricadenti  all'interno  della  linea ideale  di  delimitazione  che,  partendo  dal  lago  di  Garda,   in corrispondenza al confine amministrativo tra Lonato  e  Padenghe,  si dirige verso ovest seguendo il confine stesso.  Tale  linea  prosegue poi seguendo il confine amministrativo tra Lonato e Calvagese;  devia poi verso sud e segue il confine amministrativo prima  tra  Lonato  e Bedizzole, poi tra Lonato e Calcinato fino ad incontrare  l'autostrada  "Serenissima".

Il confine prosegue quindi lungo l'autostrada in direzione  est  fino all'altezza del sottopassaggio che congiunge via Arcangelo da  Lonato con via Pré; a questo punto la linea segue la via Pré  in  direzione sud, poi segue la via san Polo la quale piegando prima  verso  ovest, poi verso sud, conduce alla via Malocco sopra.

Con essa si identifica e prosegue lungo la via Malocco sotto fino all' abitato di Esenta.

La linea prosegue ancora in direzione sud seguendo la via Staffolo fino  all'incrocio con la via Slossaroli; segue ora  detta  via  in  direzione  est,  si allinea quindi a nordest lungo la via Fornaci dei Gorghi  e  prosegue quindi in direzione nord lungo la provinciale del Benaco fin oltre le arcate  del  viadotto  ferroviario  nell'abitato  di  Desenzano  ove,

piegando prima ad est e poi a  nord,  arriva  al  lago  in  località Desenzanino.

Il confine segue poi  la  riva  del  lago  in  direzione nordovest fino a congiungersi al punto di partenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati  alla produzione  del  vino  a   denominazione   di   origine   controllata "Valtenesi"  devono  essere  quelle  tradizionali   della   zona   di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a  conferire  alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini  dell'iscrizione  allo schedario viticolo  unicamente  i  vigneti  situati  in  terreni  con giacitura pede-collinare e collinare di buona esposizione.

I sesti d'impianto e i sistemi di potatura (corti  e  medi)  devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare  le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

La forma  di  allevamento  dei  nuovi  impianti  dovrà  essere  la spalliera; è però consentita l'iscrizione allo  schedario  viticolo di  vigneti  esistenti  alla  data  di  pubblicazione  del   presente disciplinare strutturati con forme di  allevamento  diverse,  purché non espanse.

Per i vigneti di nuovo impianto o reimpianto, la densità di piante non può essere inferiore a 4.400  ceppi  per  ettaro,  calcolata  sul sesto di impianto; per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare, sarà sufficiente una densità  di  piante non inferiore a  3.200  ceppi  per  ettaro,  calcolata  sul  sesto  di impianto.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita  l'irrigazione come mezzo di soccorso.

 

Le rese massime di uva per i nuovi impianti e  per  i  sovrainnesti devono essere le seguenti:

1° anno di  impianto  meglio  identificato  con  la  prima  foglia:

produzione zero;

2° anno di impianto meglio  identificato  con  la  seconda  foglia:

produzione zero;

3° anno di  impianto  meglio  identificato  con  la  terza  foglia:

vigneto a pieno regime produttivo;

1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;

2° anno dal sovrainnesto: vigneto a pieno regime produttivo.

 

Per i vigneti a pieno regime produttivo, la  resa  massima  di  uva ammessa per la  produzione  del  vino  "Valtenesi"  non  deve  essere superiore a 11,00 tonnellate per ettaro.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata  cernita  delle  uve, purché la produzione non  superi  del  20%  i  limiti  medesimi. 

La regione  Lombardia,  con  proprio  decreto,  anche  su  istanza   del consorzio   di   tutela   riconosciuto   e delegato,   sentite   le organizzazioni  di  categoria  interessate,  prima  della  vendemmia, tenuto conto  delle  condizioni  ambientali,  di  coltivazione  e  di mercato, può stabilire  un  limite  massimo  di  produzione  di  uva

rivendicabile per ettaro inferiore  a  quello  fissato  dal  presente disciplinare di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Valtenesi" al momento della  raccolta,  nel  loro insieme devono assicurare

un titolo alcolometrico  volumico  naturale minimo di 11,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, eventuale appassimento, affinamento ed imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della  zona di  produzione  delle  uve  di  cui  all'articolo  3;  tuttavia,   è consentito che tali operazioni siano effettuate anche entro  l'ambito dei seguenti comuni:

Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera,  Lonato,  Desenzano  del Garda, Pozzolengo, Sirmione.

Per i vini a denominazione di origine "Valtenesi", la resa  massima dell' uva in vino finito

non deve essere superiore al 68%.

Qualora superi detto limite ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione  di  origine  per tutto il prodotto.

Per la produzione del vino "Valtenesi" nella  tipologia  chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita  con  breve  macerazione  delle bucce .

Per i vini a denominazione di origine  "Valtenesi"  è  ammessa  la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta delle varietà di  uve che concorrono alla denominazione di origine.

Il  coacervo  dei  vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovrà essere  effettuato  nella cantina del vinificatore  e  comunque  prima  della  richiesta  della certificazione per l'immissione al consumo.

Per i vini a denominazione d'origine  "Valtenesi"  l'immissione  al consumo potrà avvenire esclusivamente  a  partire  dal  1  Settembre successivo alla vendemmia per la tipologia "rosso",

dal 14 febbraio successivo alla vendemmia per la tipologia "chiaretto".

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Valtenesi» all' atto della  immissione  al  consumo  devono  corrispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

"Valtenesi" tipologia rosso:

colore: rosso rubino,  anche  intenso,  brillante  con  eventuali riflessi granati con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato;

sapore: sapido, fine, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Valtenesi"chiaretto:

colore: rosa piu' o meno intenso talvolta con riflessi  rubino  o lievemente aranciati;

profumo:  caratteristico,  fine,  intenso  con  eventuali  sentori floreali e fruttati;

sapore:  da  secco   ad   abboccato,   fresco,   sapido,   fine, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Qualora nelle fasi  di  vinificazione  e  maturazione  dei  vini  a denominazione di origine controllata "Valtenesi"  vengano  utilizzati contenitori di legno il  vino  potrà  presentare  lieve  sentore  di legno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Valtenesi" è obbligatorio riportare l'annata di produzione .

Per la designazione del vino a denominazione di origine controllata "Valtenesi" tipologia rosso non è  ammesso  riportare  l'indicazione "rosso".

Nella designazione dei vini a denominazione di origine  controllata "Valtenesi" può essere utilizzata la menzione "vigna", a  condizione che sia seguita dal relativo toponimo,

che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'apposito schedario  viticolo, 

che  la vinificazione e la  conservazione  del  vino  avvenga  in  recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga  riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei  documenti  di accompagnamento.

E' inoltre consentito, l'uso delle indicazioni geografiche aggiuntive di cui all' allegato elenco positivo.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine  controllata  "Valtenesi"  devono essere immessi al consumo in  bottiglie  di  forma  tradizionale,  in vetro, aventi capacità previste dalla legge, non superiore  a  litri 9, con chiusura idonea alla conservazione ed all'affinamento del vino contenuto, con l'esclusione del tappo a corona e del tappo a  strappo

 

Elenco indicazioni geografiche aggiuntive

Padenghe

Moniga

Manerba

Mocasina

Portese

Polpenazze

Picedo

Puegnago

Raffa

S.Felice

Soiano

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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