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SAN GIMIGNANO DOC

VIGNETI SAN GIMIGNANO

VIGNETI SAN GIMIGNANO

SAN GIMIGNANO

D.O.C.

Decreto 13 Luglio 2011

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

La denominazione di origine controllata "San Gimignano" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

 

"San Gimignano" rosso, anche con la menzione riserva;

"San Gimignano" Sangiovese, anche con la menzione riserva;

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon, anche con la menzione riserva;

"San Gimignano" Merlot, anche con la menzione riserva;

"San Gimignano" Syrah, anche con la menzione riserva;

"San Gimignano" Pinot nero, anche con la menzione riserva,

"San Gimignano" rosato,

"San Gimignano" Vinsanto,

"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice.

 

Articolo 2

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"San Gimignano" rosso

“San Gimignano” rosato:

Sangiovese minimo: 50%;

possono concorrere le uve dei vitigni

Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente  massimo 40%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Merlot:

Merlot minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Syrah:

Syrah minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Pinot nero:

Pinot nero minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.

 

"San Gimignano" Vinsanto:

Trebbiano toscano minimo 30%;

Malvasia del chianti massimo del 50%;

Vernaccia di San Gimignano massimo del 20%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%.

 

"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice:

Sangiovese min: 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%.

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità  dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano

 

Articolo 4

Viticoltura

[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m.

Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati.

[2] Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a quattromila.

[3] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell’uva e del vino. E’ vietata la forma di allevamento a “tendone”.

[4] E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

[5] La produzione massima di uva ad ettaro e il Titolo alcolometrico volumico. naturale. Minimo sono le seguenti:

 

"San Gimignano" rosato: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"San Gimignano" rosso: 8,00 t/ha, 11,5% vol.;

"San Gimignano" Sangiovese: 8,00 t/ha, 11,5% vol.;

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

"San Gimignano" Merlot: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

"San Gimignano" Syrah: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

"San Gimignano" Pinot nero: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

"San Gimignano" Vinsanto: 10,00 t/ha, 10,00% vol.;

"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice: 10,00 t/ha, 10,00% vol.

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

[6] L’entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.

 

Articolo 5

Vinificazione

[1] Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l’appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.

[2] Rispettando le percentuali previste per i vigneti all’articolo 2, le uve ed i vini

"San Gimignano" Sangiovese,

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon,

"San Gimignano" Merlot,

"San Gimignano" Syrah

"San Gimignano" Pinot nero,

ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l’ottenimento della tipologia "San Gimignano" rosso.

Tale facoltà, riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, è consentita alle seguenti condizioni:

a) l’assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica

b) l’assemblaggio deve essere realizzato prima dell’estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore

c) l’operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti

[3] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet

Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero

possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno

24 mesi

di cui almeno 7 mesi in fusti di legno.

[4] L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine "San Gimignano" deve avvenire nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.

[5] E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle normative nazionali e comunitarie

[6] Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere

un contenuto zuccherino del 27%.

E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice è consentito

dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno seguente.

La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima di 250 litri.

[7]Rese uva/vino:

Per le tipologie "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese,

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon, San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San

Gimignano" Pinot nero la resa uva/vino consentita è del 70%.

Qualora la resa superi tale limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice la resa uva/vino consentita è del 35% riferita al vino giunto al terzo anno di invecchiamento.

Qualora la resa superi tale limite ma non il 38%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il

diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

[8] L'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" rosato è consentita a partire

dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

L'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah, "San

Gimignano" Pinot nero, è consentita

dal 1° aprile dell’anno successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, è consentita

dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di

un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi.

L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice, non può avvenire prima

del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

[9] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero prodotti prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare, se sottoposti ad invecchiamento di almeno

due anni a decorrere

dal 1°gennaio successivo alla vendemmia,

con almeno 7 mesi di invecchiamento in legno

3 mesi di affinamento in bottiglia

possono aver diritto alla menzione riserva.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

[1] I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

"San Gimignano" rosato:

colore: rosato più o meno carico, brillante;

profumo: delicato, fresco, fruttato;

sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 6,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

"San Gimignano" rosso:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.,

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l.

se riserva 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

"San Gimignano" rosso riserva:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.,

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

"San Gimignano" Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso ed elegante;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l.

 

"San Gimignano" Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso ed elegante;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon:

colore: osso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico, speziato;

sapore: pieno ed armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

"San Gimignano" Cabernet Sauvignon riserva:

colore: osso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico, speziato;

sapore: pieno ed armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

"San Gimignano" Merlot:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso con sentore di piccoli frutti;

sapore: secco, armonico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

"San Gimignano" Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso con sentore di piccoli frutti;

sapore: secco, armonico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

"San Gimignano" Pinot nero:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;

sapore: secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

"San Gimignano" Pinot nero riserva:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;

sapore: secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

"San Gimignano" Syrah:

colore: rosso vermiglio;

profumo: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

"San Gimignano" Syrah riserva:

colore: rosso vermiglio;

profumo: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

"San Gimignano" Vinsanto:

colore: dal giallo carico al dorato;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: dal secco all'amabile, armonico, vellutato, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice:

colore: dal rosa intenso al rosa pallido;

profumo: delicato, caldo, caratteristico;

sapore: morbido, rotondo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:16,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:14,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura

[1] Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

[2] Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

[3] La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalle legge.

[4] Nell'etichettatura dei ini di cui all'art.1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

 

Articolo 8

Recipienti

[1] I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione della tipologia “rosato” e delle due tipologie di «Vin Santo» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro.

[2] I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

Per le tipologie «Vin Santo» e per i vini che rivendicano la menzione riserva è comunque obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e dei vini con menzione riserva, è ammessa la chiusura con tappo a vite.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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