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DOGLIANI DOCG

VIGNETI TARICCHI DOGLIANI

VIGNETI TARICCHI DOGLIANI

DOGLIANI

D.O.C.G.

Decreto 04 Aprile 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione d’origine controllata e garantita “Dogliani” è riservata ai vini rossi che rispondono alle

condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Dogliani»

«Dogliani»superiore.

 

Art. 2

 Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” e “Dogliani” superiore, devono essere

ottenuti da uve provenienti da vigneti composti dal vitigno

Dolcetto al 100%.

 

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

 

1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita

«Dogliani» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di:

Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Briaglia, Castellino Tanaro, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Igliano, Marsaglia, Monchiero, Niella Tanaro, Piozzo, Rocca Cigliè

ed in parte dal territorio dei comuni di

Carrù, Mondovì, Murazzano, Roddino, S. Michele Mondovì, Somano e Vicoforte;

Tutti in provincia di Cuneo.

 

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba.

Segue detto confine fino a raggiunge il confine comunale di Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino ad incontrare il torrente Riavolo che segue controcorrente fino al punto d’incontro con il confine comunale di Cissone, indi segue il confine comunale tra Cissone e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani.

Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca.

Da cascina Bicocca seguendo una linea immaginaria nord-sud, raggiunge il concentrico di Somano, si inserisce sulla provinciale Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino ad incontrare il confine comunale di Dogliani.

Indi la linea di delimitazione segue il confine tra Dogliani e Somano, tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Murazzano e Bonvicino.

Indi segue la carrareccia che passa per case Toscana e raggiunge, nei pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale "Pedaggera".

Segue predetta statale fino a località S. Bernardo indi devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine (quota 632). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il rio adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso quota 601).

Segue quindi il fossato corrente il lato ovest della Cascine Robella, Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine del comune di Igliano.

Segue detto confine e prosegue sul confine tra Igliano e Murazzano, tra Igliano e Torresina, tra Iglianoe Roascio, tra Roascio e Castellino Tanaro, tra Castellino tanaro e Ceva, tra Castellino Tanaro e Lesegno, tra Niella Tanaro e Lesegno, tra Lesegno e San Michele di Mondovì sino ad imboccare la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28 in direzione S. Michele Mondovì percorrendo la variante che passa fuori del centro abitato di S. Michele Mondovì. Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud dell'abitato di Mondovì ove incontra il torrente Ellero.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del torrente Ellero fino ad incontrare l'autostrada Torino-

Savona in direzione Torino fino all’incontro del confine comunale tra Magliano Alpi e Mondovì prosegue poi sul confine comunale tra Magliano Alpi e Carrù fino ad incontrare nuovamente l'autostrada Torino-Savona che percorre fino al cavalcavia della strada comunale di Trinità.

Prosegue su detta strada fino alla confluenza con la strada per Madonna dei Ronchi che segue per breve tratto indi devia sulla carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta.

Prosegue su detta strada fino al quadrivio, indi devia sulla carreggiabile per Tetti Nuovi che segue sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna, segue per circa 50 metri detta strada indi devia sulla vicinale della Cascina Nuova che segue per raggiungere il confine del territorio comunale tra Piozzo e Benevagienna per proseguire sul confine comunale tra Piozzo e Lequio Tanaro, tra Farigliano e Lequio tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di

origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore devono essere quelle tradizionali della zona

e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che

seguono:

- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non

sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non superiore a metri 800 m s.l.m.;

- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione ed a conferire alle uve ed al vino derivato le

specifiche caratteristiche di qualità, ma con l’esclusione per i nuovi impianti, del versante nord da -22,5° a

+22,5° sessagesimali. Sono ammessi i rinnovi dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione.

- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad

ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000.

- forme di allevamento e sistemi di potatura: I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno

utilizzare quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera con vegetazione assurgente e guyot)) e/o

comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Dogliani» e

«Dogliani» superiore ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla

vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 “Dogliani": 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Dogliani” superiore: 7,00 t/ha, 13,00% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e

garantita Dogliani con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di

7,20 t/ha.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine “Dogliani”

superiore con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di

6,30 t/ha.

Le uve destinate alla produzione del vino DOCG «Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione

aggiuntiva «vigna» debbono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino DOCG “Dogliani” superiore che intendano fregiarsi della

menzione aggiuntiva "vigna" debbono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.

La denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e “Dogliani” superiore può essere

accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.

Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

"Dogliani": 4,30 t/ha, 12,00% vol.;

“Dogliani superiore”: 3,80 t/ha, 13,00% vol.;

al quarto anno

"Dogliani": 5,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Dogliani” superiore: 4,40 t/ha, 13,00% vol.;

al quinto anno

"Dogliani": 5,80 t/ha, 12,00% vol.;

“Dogliani” superiore: 5,00 t/ha, 13,00% vol.;

al sesto anno

"Dogliani": 6,50 t/ha, 12,00% vol.;

“Dogliani” superiore: 5,70 t/ha 13,00% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione

di origine controllata e garantita “Dogliani” e “Dogliani” superiore devono essere riportati nei limiti di cui

sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa

uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. I vigneti oggetto di coltivazione dovranno essere iscritti separatamente a Schedari viticoli distinti per

“Dogliani” e “Dogliani” superiore nel rispetto delle norme vigenti.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella

prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione

Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque

almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima

della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo,

per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di

tutela può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in

rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

8 La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la

situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, temporanea, delle iscrizioni allo

Schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

 

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e

«Dogliani» superiore devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo.

Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

"Dogliani": 70%, 5.600 l/ha

“Dogliani”: superiore 68%, 4.760 l/ha

Per l'impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Per il vino "Dogliani", qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza

non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il

diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Per il vino “Dogliani” superiore, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%,

l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale

decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche

atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento secondo i metodi

riconosciuti dalla legislazione vigente.

Per vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” superiore non è consentito l’arricchimento.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Doglianisuperiore deve essere sottoposto a un

periodo minimo di invecchiamento:

12 mesi

a partire  dal 15 ottobre dell’anno di raccolta delle uve.

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

 “Dogliani” superiore dal 1° Novembre dell’anno successivo alla vendemmia

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le

aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto alla DOCG.

 

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

 

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo,

deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;

«Dogliani» con menzione «vigna: 12,00%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” superiore, all’atto dell’immissione al

consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.;

“Dogliani” superiore con menzione “vigna”: 13,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e

l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani»

e «Dogliani» superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente

disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani»

e «Dogliani» superiore, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,

marchi privati, riferimenti toponomastici, purché veritiere, non abbiano significato laudativo e non traggano

in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani»

e «Dogliani» superiore, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna»

purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n.61/2010;

- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini «Dogliani» e «Dogliani» superiore, intendono

accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” , abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

L’indicazione “superiore” deve essere riportata con gli stessi caratteri per dimensione, colore, tipo a quelli

utilizzati per indicare la denominazione «Dogliani».

L’indicazione “superiore” dovrà essere riportata sulla stessa riga o immediatamente sotto la denominazione

«Dogliani».

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8.

Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino DOCG “Dogliani” e “Dogliani” superiore per la

commercializzazione devono essere di vetro scuro di capacità fino a 6 litri, ma comunque non inferiori a 18,7

cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.

Possono essere utilizzate anche bottiglie di vetro scuro di capacità pari a 9, 12 e 15 litri.

E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore

o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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