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GRANCE SENESI DOC

VIGNETI RAPOLANO TERME

VIGNETI RAPOLANO TERME

GRANCE SENESI

D.O.C.

D.D. 31 MAGGIO 2010

(fonte GURI)

 

 

Art 1   

La denominazione di origine controllata « Grance Senesi » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Grance Senesi” rosso,

“Grance Senesi” rosso riserva,

“Grance Senesi” bianco,

“Grance Senesi” passito,

“Grance Senesi” Vendemmia Tardiva,

“Grance Senesi” Canaiolo,

“Grance Senesi” Sangiovese,

“Grance Senesi” Merlot,

“Grance Senesi” Cabernet Sauvignon,

“Grance Senesi” Malvasia Bianca lunga.

 

Art 2   

I vini a denominazione di origine controllata « Grance Senesi » devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“ Grance Senesi “ Rosso - “ Grance Senesi “ Rosso riserva:

Sangiovese : minimo 60%

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

“ Grance Senesi “ Bianco:

Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60%

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca     bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

“ Grance Senesi “ Passito

Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60% .

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

“ Grance Senesi “ Vendemmia Tardiva:

Trebbiano, Malvasia Bianca Lunga da soli o congiuntamente minimo: 60%

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

La denominazione di origine controllata Grance Senesi, seguita dalle seguenti specificazioni:

“Canaiolo “,

“Sangiovese “,

“Merlot “,

“Cabernet” Sauvignon,

“ Malvasia Bianca Lunga “,

è riservata a vini ottenuti da uve provenienti da questi singoli vitigni per almeno l’85%.

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

Art 3   

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata « Grance Senesi » comprende, in provincia di Siena, il territorio amministrativo dei seguenti Comuni:

Rapolano Terme, Murlo, Asciano, Monteroni D’Arbia.

comune di Sovicille solo in parte,

ricompresa a nord-ovest tra la rotatoria da dove si dipartono la Strada Grossetana e la Strada di Vitignano, per scendere in direzione sud lungo la S.S. 223 Km. 56+400 all’incrocio per Bagnaia e Filetta per completare la delimitazione a est seguendo il confine con i comuni di Siena e Monteronid’Arbia sino al punto di partenza rappresentato dall’incrocio sulla rotatoria da dove si dipartono la Strada Grossetana e la Strada di Vitignano, così come anche evidenziato nella pianta scala 1:25.000 del Comune di Sovicille.

 

Art. 4  

Norme per la viticoltura

4.1 – Condizioni naturali dell’ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Grance Senesi” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque tali da conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualità.

4.2 - Densità di Impianto

Per gli impianti e i reimpianti dei vigneti messi a dimora dopo l’approvazione del presente disciplinare di produzione la densità dei ceppi non può essere inferiore a

3.500 (tremilacinquecento) per ettaro

Per i vigneti di preesistenti con densità inferiore ai 3.500 ceppi per ettaro, la produzione non potrà essere superiore a Kg. 3 per ceppo fermo restando le produzioni massime di uva per ettaro come indicate al successivo comma 4.6.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto

Le forme di allevamento sono quelle già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti d’impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.4 –Sistemi di potatura

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta o mista.

4.5 – Irrigazione,

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

4.6 – Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

 

Grance Senesi rosso: 8,00 t/ha, 11.50% vol.

Grance Senesi rosso riserva: 8,00 t/ha, 12.50% vol.

Grance Senesi bianco: 9,00 t/ha,       11,00% vol.

Grance Senesi passito: 9,00 t/ha,      17,00% vol.

Grance Senesi Vendemmia Tardiva: 9,00  t/ha, 15,00% vol.

Grance Senesi Canaiolo: 8,00 t/ha, 12.00% vol.

Grance Senesi Sangiovese: 8,00 t/ha, 11.50% vol.

Grance Senesi Merlot: 8,00  t/ha,       12.00% vol.

Grance Senesi Cabernet Sauvignon: 8,00 t/ha, 12.00% vol.

Grance Senesi Malvasia bianca lunga: 9,00 t/ha, 11,00% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Grance Senesi” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente:

 

I e II anno vegetativo:  0

III anno vegetativo: 50% della produzione prevista

IV anno vegetativo: 80% della produzione prevista

V anno vegetativo: 100% della produzione prevista

Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno vegetativo.

 

4.7 – Qualificazione “riserva”

La menzione “riserva”, abbinata alla denominazione di origine controllata “Grance Senesi rosso”, è ammessa solo per vini provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un’età minima di 5 anni.

 

Art 5   

Norme per la vinificazione

5.1 – Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’appassimento delle uve e l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei Comuni di cui all’art. 3.

5.2 – Arricchimento

E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato ottenuto con uve provenienti dalla zona di produzione oppure con mosto concentrato rettificato e con altre pratiche consentite dalla regolamentazione vigente.

5.3 – Elaborazioni

La tipologia “Grance Senesi passito” deve essere ottenuta con appassimento delle uve, dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo-idrocondizionati e/o con ventilazione forzata) fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno                                    300 g/l.

La tipologia “Grance Senesi vendemmia tardiva” deve essere ottenuta con uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolometrico volumico naturale minimo

non inferiore al 15% vol.

e che siano state vendemmiate dopo il primo giorno di ottobre.

In annate particolari la Regione Toscana, con proprio provvedimento, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può autorizzare di variare la data di cui sopra.

5.4 – Resa uva/vino e vino /ettaro

Le rese massime di uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti :

 

Grance Senesi rosso:70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi rosso riserva: 70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi bianco: 70%,  63,00 hl/ha,

Grance Senesi passito: 35%, 31.50 hl/ha,

Grance Senesi Vendemmia tardiva: 50%, 45.00 hl/ha,

Grance Senesi Canaiolo: 70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi Sangiovese: 70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi Merlot: 70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi Cabernet sauvignon: 70%, 56,00 hl/ha,

Grance Senesi Malvasia bianca lunga: 70%, 63,00 hl/ha

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma:

- non l’80% per le tipologie rosso, rosso riserva, bianco, Canaiolo, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, e

Malvasia bianca lunga;

- non il 40% per la tipologia passito;

- non il 56% per la tipologia vendemmia tardiva;

l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e può essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente sul territorio.

Otre i detti limiti decade il diritto alla DOC per tutta la partita.

 

5.5 Immissione al consumo

Per seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata per ciascuno di essi:

“Grance Senesi” Canaiolo, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon:

dal mese di gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia,

a condizione che sia stato conservato per almeno 5 mesi in recipienti di legno.

“Grance Senesi” Rosso Riserva:

dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia

se conservato per almeno un anno in recipienti di legno.

“Grance Senesi” Passito:

dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia

a condizione che abbia effettuato un passaggio di almeno 12 mesi in recipienti di legno

della grandezza non superiore ai 225 litri.

“Grance Senesi” Vendemmia Tardiva:

nel mese di aprile dell’anno successivo a quello della vendemmia.

“Grance Senesi” Rosso e Malvasia Bianca Lunga:

dal mese di marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.

 

Art 6   

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all’Articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Grance Senesi” rosso:

colore:            rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole talvolta con sentori di frutta;

sapore: asciutto, armonico, dotato di spiccata complessità;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo : 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Grance Senesi” rosso riserva :

colore:            rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: complesso, gradevole con sentori di frutta, talvolta con possibili sentori di legno e spezie;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico con buona persistenza;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 13,5% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Grance Senesi” bianco:

colore:            giallo paglierino;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: secco, vivace, fresco, con buona acidità;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“ Grance Senesi” passito:

colore: giallo oro;

profumo: armonioso con sentori di miele e frutta secca;

sapore: dolce, morbido, caldo con elegante dolcezza;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol,

titolo alcolometrico volumico effettivo massimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Grance Senesi” vendemmia tardiva:

colore:            giallo oro;

profumo: delicato, persistente;

sapore: dolce o amabile, morbido, caldo con elegante dolcezza;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo massimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo:18,00 g/l.

 

“Grance Senesi” Canaiolo

colore:            rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, persistente,fruttato;

sapore: asciutto, armonico, dotato di buona rotondità;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo : 12.50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Grance Senesi” Sangiovese:

colore:            rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico con eventuali note di sottobosco;

sapore: asciutto, caratteristico, elegante;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Grance Senesi” Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, morbido,vellutato con sentori di frutta matura;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12.50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00g/l.

 

“Grance Senesi” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso violaceo intenso;

profumo: speziato, complesso, corposo, giustamente tannico;

sapore: asciutto, caratteristico, intenso;

titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22.00 g/l.

 

Grance Senesi” Malvasia Bianca Lunga:

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, talvolta aromatico;

sapore: secco,pieno e minerale;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

In relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare i limiti minimi dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto.

 

Art 7   

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 - Qualificazioni

Nell’etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 – Annata

Nell’etichetta dei vini a denominazione di origine controllata “Grance Senesi” è obbligatoria l’ indicazione dell’annata di produzione delle uve.

7.3 – Vigna

La menzione “Vigna” seguita da relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge, per tutte le tipologie dei vini indicate dall’articolo 1.

 

Art 8   

Confezionamento

8 .1 – Volumi nominali

I vini di cui all’art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 (cinque) litri ad eccezione della tipologia “Grance Senesi” passito per la quale sono consentiti solo recipienti di capacità da l. 0,375 a l. 0,750.

8.2 – Tappatura e recipienti

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo sughero raso bocca o di altro materiale consentito dalle vigenti norme.

 

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