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BIANCHELLO DEL METAURO D.O.C.

VIGNETO CAVALLARA MONDAVIO

VIGNETO CAVALLARA MONDAVIO

BIANCHELLO DEL METAURO

D.O.C.
DECRETO 14 settembre 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione dei vini

 

1.  La  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Bianchello  del Metauro» è riservata  ai  vini,  anche  nelle  tipologie  superiore, spumante e passito, che rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1.  La  Denominazione  di  origine  controllata  "Bianchello  del Metauro" è riservata ai  vini  ottenuti  dalle  uve  provenienti  da vigneti  che,  nell'ambito  aziendale,  abbiano  la   seguente   base ampelografica:

 

Bianchello (Biancame) almeno per il 95%;

Malvasia Toscana fino ad un massimo del 5%.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione  dei vini di cui all'art. 1 comprende gli interi territori dei comuni  di:

Fano,  Cartoceto,  Saltara,  Serrungarina,  Montefelcino,  Isola  del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S.  Giorgio,  Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratte Rosa,

l'isola amministrativa  del comune di Mondavio denominata Cavallara,  compresa  tra  i  territori comunali  di  Serrungarina,  Montemaggiore,  Piagge,  S.  Giorgio   e Orciano,

e parte dei territori comunali di

Urbino e di Fermignano

 

Tutti nella provincia di Pesaro-Urbino.

Che restano così delimitati:

dal confine del comune di Fossombrone con il comune  di  Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al Mulino Gulla, da tal punto il limite segue la strada stessa fino a  raggiungere  la quota 234, poi la quota 296,  indi  la  quota  363  a  S.  Andrea  di Primicilio e quota 347 a Villa la Croce.

Da Villa la Croce  si  segue un  sentiero  fino  a  raggiungere  il  fosso  della  Verzera  presso Brombolona e poi attraversato tale fosso si prosegue  sempre  per  un sentiero che passa a nord di S. Maria Pomonte fino a raggiungere  Ca' Goccione.

Di qui si raggiunge quota 319 e si  prosegue  fino  al  rio Marina seguendo sempre un sentiero. Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a Case di M. Rosano (quota 225) e di qui  si  prende la strada campestre che dopo aver raggiunto quota 222 si innesta  con la strada comunale San Marino di Urbino – Molinello.

Si  segue  tale strada fino al ponte sul fosso dei Molinelli, di qui si prosegue  per la strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si  arriva a quota 330, punto in cui la strada comunale suddetta si innesta  con quella che conduce a Santa Eufemia. 

Si  segue  tale  strada  fino  a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; di cui si segue  la strada campestre che conduce a Ca' l'Aradia e raggiunto Cal Furio  1° (quota 337) e quota 249, si prosegue per  la  stessa  strada  fino  a

raggiungere la SS 73/bis Calmazzo - Urbino.

Si percorre  tale  strada verso Urbino per circa 100 metri indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a  Ca'  Tommassino  (quota 307); si prosegue fino a quota 319 e di qui a S. Martino (quota 325).

Seguendo ancora tale strada si raggiunge Ca' La Fraternita' 2° (quota 212)  e  poi  si  arriva  sulla  strada  provinciale  che  conduce  a Fermignano.

Si segue tale strada scendendo verso  la  strada  statale 73/bis per circa 200 metri; si piega quindi  a  destra  prendendo  la strada campestre e attraversata la  ferrovia  Fano  -  Fermignano  si giunge a Ca' La Fraternita' 1° (quota 190) e di qui si prosegue  fino a raggiungere il fiume Metauro.

Attraversato il fiume Metauro sulla passerella di  San  Giacomo segue la riva destra del fiume Metauro fino a immettersi sulla strada campestre che conduce a quota 202, di qui si prosegue  fino  a  quota 246, indi ci si immette nella strada  comunale  di  S.  Angiolino  in Aiola (quota 287).

Raggiunta tale località  si  prosegue  lungo  una strada carreggiabile fino a quota 290 e di qui si  raggiunge  Ca'  La

Fosca (quota 298) indi lungo un sentiero si raggiunge quota  227  sul quale passa il confine amministrativo  dei  comuni  di  Fermignano  - Urbino.

Si prosegue lungo tale confine fino a Monte Polo (quota 374), indi presa la strada comunale si raggiunge il cimitero di Monte  Polo (quota 329), si lascia la strada comunale e si  imbocca  un  sentiero lungo il quale si raggiungono le quote 233 e 260 e di qui  il  podere La Costa (quota 200) proseguendo per  una  mulattiera  si  giunge  al fiume Metauro.

Il limite segue da questo  punto  il  corso  di  detto fiume fino ad arrivare all'incrocio dei  confini  amministrativi  dei

comuni di Fermignano, Urbino e Fossombrone.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei  vini  a  Denominazione  di  origine  controllata «Bianchello del Metauro» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le specifiche caratteristiche.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

3.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.  

E'   consentita l'irrigazione di soccorso.

4. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità  dei  ceppi  per ettaro deve essere di almeno 3.000.

 

5.1. La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in coltura  specializzata  e  la  gradazione  minima  naturale  per   la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

“Bianchello del Metauro”: 14,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Bianchello del Metauro” superiore: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Bianchello del Metauro” spumante: 14,00 t/ha, 9,00% vol.;

“Bianchello del Metauro” passito: 14,00 t/ha, 11,00% vol.

   

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

5.2. A tali limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione  non  superi del 20% i limiti medesimi. 

Qualora  tali  limiti  vengano  superati, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione  di  origine controllata «Bianchello del Metauro».

5.3. La Regione Marche, con  proprio  decreto,  su  proposta  del Consorzio  di  tutela,  sentite  le   organizzazioni   di   categoria interessate, ogni anno  prima  della  vendemmia  può,  in  relazione all'andamento climatico ed alle  altre  condizioni  di  coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1.1. Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione  devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

1.2. Tuttavia  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di produzione,  è  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate nell'intero  territorio  dei  comuni,  anche  se  soltanto  in  parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei  comuni  di

Pesaro,  Mondolfo,  Monteporzio,  Mondavio,  San  Lorenzo  in  Campo, Pergola, S. Angelo in Lizzola, Mombaroccio e Monteciccardo.

2.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche enologiche leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari caratteristiche.

3.1.  Per  i  vini  a  Denominazione   di   origine   controllata «Bianchello del Metauro», ad esclusione della tipologia  passito,  è ammessa  la  correzione  con  mosti  concentrati  prodotti   da   uve Bianchello ottenute  nella  zona  di  produzione,  oppure  con  mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazioni  a  freddo  o  altre tecnologie consentite.

3.2. E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie  e nazionali.

4. La resa massima dell'uva in vino e la  produzione  massima  di vino per ettaro sono le seguenti:

“Bianchello del Metauro: 70%, 98,00 hl/ha;

“Bianchello del Metauro” superiore: 70%, 77,00 hl/ha;

“Bianchello del Metauro” spumante: 70%, 98,00 hl/ha;

“Bianchello del Metauro” passito: 45%, 63,00 hl/ha.

   

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma  non oltre il 75%, o il 50% per  la  tipologia  passito,  l'eccedenza  non avrà diritto alla denominazione di origine controllata;  oltre  tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per  tutta  la partita.

5.1. Le uve idonee alla produzione del vino  a  Denominazione  di origine controllata «Bianchello del Metauro» possono essere destinate alla produzione della tipologia passito, dopo essere state sottoposte ad

un periodo di appassimento che può protrarsi  fino  al  30  marzo dell'anno  successivo  a  quello   della   vendemmia,  

e   la   loro vinificazione non deve essere anteriore al

1° novembre  dell'anno  di produzione delle uve.

Tale procedimento deve  assicurare  al  termine del periodo di appassimento

un contenuto zuccherino non inferiore  al 21%.

5.2. L'immissione al consumo della  tipologia  passito  non  può avvenire prima del

1°  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  di produzione delle uve.

5.3. Al termine del periodo di invecchiamento  il  prodotto  deve avere 

un  titolo  alcolometrico  minimo  complessivo  di  15,00%   vol.;

l'invecchiamento   deve   avvenire   all'interno   della   zona    di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

6.  La  Denominazione  di  origine  controllata  «Bianchello  del Metauro» può  essere  utilizzata  per  designare  il  vino  spumante ottenuto con mosti o  vini  che  rispondano  alle  condizioni  ed  ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 6.

Caratteristiche al Consumo

 

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

«Bianchello Del Metauro»:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

     

«Bianchello Del Metauro» superiore:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

     

«Bianchello Del Metauro» spumante;

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino piu' o meno intenso;

profumo: proprio, delicato, fine, ampio, composito;

sapore: da extra dry a brut, sapido, fresco, fine, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

«Bianchello Del Metauro» passito:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: dolce, armonico, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,50 g/l.

 

2. In relazione alla eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

3.  E'  in  facoltà  del  Ministero  delle  politiche   agricole alimentari e forestali  modificare  con  proprio  decreto  il  limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Alla Denominazione  di  origine  controllata  «Bianchello  del Metauro»  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non  abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3.  Nella  etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art.   1,   con l'esclusione della tipologia spumante, l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve è obbligatoria.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1. Ad esclusione delle tipologie superiore, spumante  e  passito, per il confezionamento del  vino  «Bianchello  del  Metauro»  possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da  un otre in materiale plastico pluristrato di  polietilene  e  poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido  non

inferiore a due litri.

2. Per l'immissione al consumo del vino  “Bianchello  del  Metauro” nelle tipologie passito, superiore e spumante sono  ammessi  soltanto recipienti di vetro della capacità fino a 3 litri.

3. La tappatura dei recipienti deve essere effettuata utilizzando sistemi di chiusura a norma di legge

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale

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