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LAGO DI CORBARA DOC

LAGO DI CORBARA

LAGO DI CORBARA

LAGO DI CORBARA

D.O.C.
Decreto 8 marzo 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione di origine  controllata  «Lago  di  Corbara»  è riservata ai vini  rossi  e  ai  vini  bianchi  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di produzione per le seguenti tipologie:

rosso,

rosso riserva, 

Cabernet Sauvignon,

Cabernet Sauvignon riserva,

Merlot,

Merlot riserva, 

Pinot nero,

Pinot nero riserva; 

Sangiovese, 

Sangiovese  riserva, 

bianco,

bianco riserva,

Grechetto,

Grechetto riserva,

Vermentino, 

Vermentino riserva, 

Chardonnay, 

Chardonnay   riserva,  

Sauvignon,  

Sauvignon riserva,

Vendemmia tardiva,

passito,

passito riserva.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Lago  di  Corbara» devono essere ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

 

«Lago di Corbara» rosso e rosso  riserva: 

Cabernet  Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Sangiovese da soli o congiuntamente  per  almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad  un massimo del 30%, le uve a bacca rossa provenienti  da  altri  vitigni non  aromatici  idonei  alla  coltivazione  per  la  regione  Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Lago di  Corbara»  Cabernet  Sauvignon  e  Cabernet  Sauvignon riserva:

Cabernet  Sauvignon  minimo  85%. 

Possono  concorrere  alla

produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve  a  bacca rossa  provenienti  da  altri  vitigni  non  aromatici  idonei   alla coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara» Merlot e Merlot riserva:

Merlot  minimo  85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un  massimo del 15% le uve  a  bacca  rossa  provenienti  da  altri  vitigni  non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara» Pinot nero e Pinot nero riserva: 

Pinot  nero minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri  vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara» Sangiovese e Sangiovese  riserva: 

Sangiovese minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri  vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago  di  Corbara»  bianco  e  bianco  riserva: 

Grechetto   e Sauvignon per almeno il 60%.

Possono concorrere  alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  40%  le  uve  a  bacca  bianca

provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo  aggiornato  con  decreto  ministeriale  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Lago di Corbara» Vermentino e Vermentino  riserva: 

Vermentino nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  15%  le  uve  a  bacca  bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara»  Grechetto  e  Grechetto  riserva: 

Grechetto nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  15%  le  uve  a  bacca  bianca

provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara» Chardonnay e Chardonnay  riserva: 

Chardonnay nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  15%  le  uve  a  bacca  bianca

provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara»  Sauvignon  e  Sauvignon  riserva: 

Sauvignon nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  15%  le  uve  a  bacca  bianca

provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara» Vendemmia tardiva:

Grechetto e Sauvignon  per almeno il 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a  bacca  bianca  provenienti  da  altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da vino approvato con decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Lago di  Corbara»  passito  e  passito  riserva: 

Grechetto  e Sauvignon per almeno il 60%.

Possono concorrere  alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  40%  le  uve  a  bacca  bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo  aggiornato  con  decreto  ministeriale  28  maggio  2010

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti  ad  essere  designati  con  la  denominazione  di  origine controllata «Lago  di  Corbara»  comprende  in  provincia  di  Terni, l'intero territorio amministrativo del comune di Baschi e  parte  del territorio amministrativo del

comune di  Orvieto 

relativamente  alle frazioni  di  Corbara,  Fossatello,  Colonnetta  di  Prodo,  Prodo  e Titignano,

in provincia di Terni,

così delimitato:

partendo  dal  lato  destro  del  fiume Tevere all'altezza della diga di Corbara, il confine segue la  destra della strada che dal guado del fiume Tevere si innesta  sulla  strada comunale che dalla  frazione  di  Corbara  si  dirige  a  Cicoria  di Orvieto, sino all'incrocio con la strada vicinale che risale verso la frazione di Colonnetta di Prodo. 

Da  qui,  salendo,  segue  il  lato destro di tale strada fino all'innesto con la  strada  statale  79  - bis.

Il confine prosegue sulla strasa statale 79 - bis  in  direzione Todi e oltrepassata  la  frazione  di  Prodo  giunge  al  confine  di provincia tra Terni e Perugia in località Titignano  e  lo  affianca fino ad incrociare il fiume Tevere.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente: le condizioni ambientali e  di coltura  dei  vigneti  destinati   alla   produzione   dei   vini   a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono  essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed  ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti sotto elencati:

altitudine: non superiore ai 600 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione  delle uve;

terreni: idonei a conferire alle uve ed  al  vino  derivato  le specifiche caratteristiche qualitative.

Densità  dell'impianto: 

la  densità  di  impianto  è   quella generalmente  usata  in  funzione  delle  caratteristiche   peculiari dell'uva e del vino;

per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 4.000 piante per ettaro.

Forme di allevamento e sesti di impianto:

le forme di allevamento e i sesti di impianto sono quelli tradizionalmente usati  o  comunque atti a non modificare le caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del vino.

Sistemi  di  potatura: 

i  sistemi  di   potatura   sono   quelli tradizionalmente  usati  o  comunque  atti  a   non   modificare   le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

É vietata ogni pratica di forzatura.

 

Resa a ettaro e gradazione minima naturale:

la quantità  massima di uva per ettaro di vigneto in coltura  specializzata  e  il  titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

“Lago di Corbara rosso”: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Cabernet Sauvignon”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Merlot”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Pinot nero”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Sangiovese”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara rosso riserva”: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Lago di Corbara Sauvignon riserva”: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Lago di Corbara Merlot riserva”: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Lago di Corbara Pinot nero riserva”: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Lago di Corbara Sangiovese riserva”: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Lago di Corbara bianco”: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara vendemmia tardiva”: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara passito”: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara passito riserva”: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara Chardonnay”: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara Grechetto”: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara Sauvignon”: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara Vermentino”: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara bianco riserva”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Chardonnay riserva”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Grechetto riserva”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Sauvignon riserva”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Vermentino riserva”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.

 

Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Lago di Corbara» devono essere riportati nei  limiti  di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per  i  quantitativi di cui trattati purché la produzione globale non superi  del  20%  i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine controllata per tutto il prodotto.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva per ettaro deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Zona  di  vinificazione  e  imbottigliamento:  le  operazioni  di vinificazione devono essere  effettuate  all'interno  della  zona  di produzione. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,  è consentito che tali operazioni siano effettuate  anche  in  tutto  il territorio  amministrativo  dei  comuni  compresi   nella   zona   di produzione e nel territorio amministrativo del comune di Montecchio.

Le operazioni di imbottigliamento devono  essere  effettuate  nel territorio di cui al primo comma, sono fatte salve le  autorizzazioni in deroga rilasciate alle ditte interessate ai sensi del disciplinare approvato con decreto ministeriale 1° luglio 1998. 

Elaborazione: nella vinificazione dovranno essere  adottate  solo le pratiche enologiche atte a conferire ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

Titolo    alcolometrico    dopo    appassimento:    al    termine dell'appassimento le uve destinate alla  produzione  delle  tipologie «Lago di Corbara»  Vendemmia  tardiva  devono  assicurare 

un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.

Al termine dell'appassimento le  uve  destinate  alla  produzione delle tipologie «Lago di Corbara» passito e  passito  riserva  devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale  minimo  di  16,00% vol.

Resa uva/vino e vino/ettaro: la resa  massima  dell'uva  in  vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non quello del 75%,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutto il prodotto.

La resa delle uve in vino per le tipologie  Vendemmia  tardiva  e passito non deve essere superiore al 40% dell'uva fresca.

Immissione  al  consumo  e  invecchiamento: 

i vini rossi a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono  essere immessi al consumo non prima del 1°  settembre  dell'anno  successivo alla vendemmia.

I vini rossi nella tipologia riserva non potranno essere  immessi al consumo prima del

1° settembre del secondo  anno  successivo  alla vendemmia;

per tale tipologia è  obbligatorio  l'invecchiamento  nel legno di minimo dodici mesi.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago  di  Corbara» nelle tipologie Vendemmia tardiva e passito devono essere immessi  al consumo non prima

del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia,

mentre per i vini bianchi nella tipologia riserva non  prima  del 

30 settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo della tipologia «Lago di Corbara» passito riserva  può  avvenire  solo  dopo  un  periodo  di   invecchiamento obbligatorio di almeno

due anni

di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia

a partire  dalla  data  del  15  dicembre  dell'anno  di produzione delle uve.

La conservazione e  l'invecchiamento  delle  tipologie  «Lago  di Corbara» passito riserva devono avvenire in recipienti di legno della capacità non superiore a 225 litri.

 

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Lago  di  Corbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

«Lago di Corbara» rosso:

colore:   rosso   rubino,    tendente    al    granato    con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico a volte austero;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, pieno, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Pinot nero:

colore: rosso rubino poco intenso;

profumo:  caratteristico,  marcato,  a  volte  con  ricordi  di fragole;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Sangiovese:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: asciutto, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: asciutto, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Cabernet riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: asciutto, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Pinot nero riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: asciutto, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: asciutto, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: da secco a abboccato, armonico, franco;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Lago di Corbara» Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: da secco a abboccato, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: da secco a abboccato, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: da secco a abboccato, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 profumo: caratteristico, intenso;

 sapore: da secco a abboccato, armonico;

 titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

 acidità totale minima: 4,50 g/l.

 estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

 «Lago di Corbara» bianco riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Grechetto riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Vermentino riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Chardonnay riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Sauvignon riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Vendemmia tardiva:

colore: giallo oro più o meno intenso;

profumo: caratteristico, talvolta con sentori di miele;

sapore: da abboccato a dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» passito:

colore: giallo dorato, ambrato;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» passito riserva:

colore: giallo dorato, ambrato;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  16,00%

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Nel caso di conservazione in recipienti di legno,  i  vini  sopra citati possono presentare percezione di legno.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti  sopra  indicati  per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini  a  denominazione  di origine controllata  «Lago  di  Corbara»  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  «extra»,  «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

Per i vini designati con la denominazione di origine  controllata «Lago di Corbara» è consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle  condizioni  previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 61/2010.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve  è stata rivendicata la denominazione di origine  controllata  «Lago  di Corbara», seguita da una delle indicazioni  di  vitigno  ammesse  dal presente   disciplinare,   possono   essere   riclassificati,   prima dell'imbottigliamento, con la denominazione  di  origine  controllata «Lago di Corbara» senza alcuna specificazione aggiuntiva.

Sulle  bottiglie  contenenti  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Lago di Corbara» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata «Lago  di  Corbara» devono essere immessi al consumo in  contenitori  con  capacità  non superiore a 6,0 litri e non inferiore a 0,187 litri.

Per le tipologie «Lago di Corbara»  rosso  e  bianco,  anche  con menzione del vitigno, è consentito l'uso di contenitori  alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico  pluristrato  di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di altro materiale rigido, nei volumi fino a 20 litri.

Per le tipologie Riserva, Vendemmia tardiva,  Passito  e  Passito riserva è obbligatorio il recipiente di vetro chiuso  con  tappo  di sughero raso bocca.

Per tutte le altre tipologie  sono  consentiti  i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

 

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