TERRE DI OFFIDA DOC
VIGNETI RIPATRANSONE
TERRE DI OFFIDA
D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione dei vini
La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Terre di Offida" Passerina nella tipologia passito,Vino santo e spumante
Art. 2
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Terre di Offida" Passerina nella tipologia Passito, Vino santo e spumante:
Passerina: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre di Offida" di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e di Fermo ed inclusi nei territori appresso delimitati.
La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida" Passerina passito e "Terre di Offida" Passerina spumante, comprende gli interi territori comunali di
Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida , Ripatransone,
in provincia di Ascoli Piceno:
nonché parte dei territori comunali di
Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto delle Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.
In provincia di Ascoli Piceno;
Campofilone, Pedaso, Petritoli
In provincia di Fermo
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla SS 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la SS 4 Salaria fino ad incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto per detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue lo stesso fino al torrente Bretta, per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di Ascoli Piceno.
La stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la SP 178 che collega la SP 73 al centro abitato di Capradosso, prosegue per la SP 178 fino al centro abitato di Capradosso per continuare poi fino alla frazione Madonna di Montemisio, da qui prosegue fino alla strada provinciale che collega
Castignano a Rotella fino al centro abitato di Rotella da cui prosegue in direzione Poggio Canoso toccando le quote 418, 427, 474, 480,495, 488 fino ad arrivare al centro abitato di Poggio Canoso.
Da qui prosegue in direzione C. Rossi passando per le quote 505, 586, 576, 511, 457 e 557. Prosegue per C. Vallorani toccando le quote 565, 507, 400 per raggiungere il centro abitato di Rotella passando per quota 571 da cui prosegue lungo la strada provinciale Rotella-Montalto Marche, fino al ponte sul fiume Aso e da qui
prosegue lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio con la SS 16 Adriatica che percorre fino alla SS 4 Salaria.
La zona di produzione della tipologia "Terre di Offida" Passerina
Vino santo è limitata all'intero territorio amministrativo dei comuni di
Offida e Ripatransone,
in provincia di Ascoli Piceno.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.
La Regione può consentire le forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:
“Terre di Offida” Passerina spumante: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;
“Terre di Offida” Passerina passito: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;
“Terre di Offida” Passerina Vino santo: 12,00, 11,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo.
L'appassimento delle uve e tutte le operazioni successive, relative alla produzione delle tipologie "passito" e "Vino santo" devono essere effettuate all'interno delle rispettive zone di produzione delimitate al precedente art. 3.
La tipologia "Terre di Offida" passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati, fino a raggiungere
un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.
La tipologia "Terre di Offida" Vino santo deve essere ottenuto con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei, su graticci od appese, senza nessun tipo di forzatura, fino a raggiungere un
contenuto zuccherino di almeno 260 g/l.
L'uva appassita può essere ammostata non prima del
1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
Tuttavia, qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario, la Regione Marche, su richiesta documentata del Consorzio, può autorizzare l'inizio delle predette operazioni antecedentemente alla citata data del 1° dicembre e comunque non prima del 1° novembre.
La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno
1 anno per la tipologia "passito"
2 anni per la tipologia "Vino santo".
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:
“Terre di Offida” Passerina spumante: 70%, 84,00 hl/ha;
“Terre di Offida” Passerina passito: 40%, 48,00 hl/ha;
“Terre di Offida” Passerina Vino santo: 40%, 48,00 hl/ha.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non il 75% per i vini, "Terre di Offida" Passerina nella tipologia "spumante", o il 43% per i vini "Terre di Offida" Passerina nelle tipologie "passito"e "Vino santo", anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e per tutta la partita.
I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo d'invecchiamento:
“Terre di Offida” Passerina passito:
18 mesi, di cui almeno 12 in botti di legno,
a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia;
“Terre di Offida” Passerina Vino santo:
36 mesi di cui almeno 24 in botti di legno,
a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.
L'immissione al consumo dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida", nelle tipologie "passito", "Vino santo", può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Terre di Offida" Passerina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole, lievemente fruttato;
sapore: da dosaggio zero ad abboccato, tipico, caratteristico, gradevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Terre di Offida" Passerina passito:
colore: giallo-ambrato piu' o meno intenso;
profumo: caratteristico, etereo, intenso;
sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità volatile massima: 1,60 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
"Terre di Offida" Passerina Vino santo:
colore: dal giallo dorato al giallo ambrato più o meno intenso;
profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo:13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità volatile massima: 1,60 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
I vini a dominazione di origine controllata "Terre di Offida" di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7
Etichettatura e presentazione
Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia spumante, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Per gli spumanti prodotti con il metodo classico e' obbligatorio indicare l'anno della sboccatura.
Art. 8
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,750 litri con tappo di sughero raso bocca.
La tipologia "spumante" deve essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.
Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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