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TERRE DI OFFIDA DOC

VIGNETI RIPATRANSONE

VIGNETI RIPATRANSONE

TERRE DI OFFIDA

D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione dei vini

 

La  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Terre  di  Offida"   è riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

"Terre di Offida" Passerina nella  tipologia  passito,Vino santo e spumante

 

Art.  2

Base ampelografica

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione ampelografica:

 

"Terre di Offida" Passerina nella tipologia  Passito,  Vino  santo  e spumante:

Passerina: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino  altri  vitigni  a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di  origine controllata "Terre di Offida" di cui  al  precedente  art.  2  devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno  e  di Fermo ed inclusi nei territori appresso delimitati.

 

La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida" Passerina passito e  "Terre  di  Offida"  Passerina spumante,  comprende  gli  interi  territori  comunali  di 

Acquaviva Picena, Appignano del Tronto,  Castel di Lama,  Castorano,  Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida , Ripatransone,

in provincia di Ascoli Piceno:

nonché parte dei  territori  comunali  di 

Ascoli  Piceno,   Colli   del   Tronto, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto delle   Marche, Massignano,  Monsampolo  del  Tronto,   Montedinove,   Monteprandone, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.

In provincia di Ascoli Piceno;

Campofilone, Pedaso, Petritoli

In provincia di Fermo

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla SS 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la  SS 4 Salaria fino ad incontrare la strada che  porta  a  Vallesenzana  e raggiunto per detta strada il confine amministrativo  che  divide  il comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue  lo  stesso fino al torrente Bretta, per continuare  sul  confine  amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di Ascoli Piceno.

La  stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la SP 178 che collega la SP 73 al centro abitato di Capradosso, prosegue per la SP 178 fino al centro  abitato di Capradosso per  continuare  poi  fino  alla  frazione  Madonna  di Montemisio, da qui prosegue fino alla strada provinciale che  collega

Castignano a Rotella  fino  al  centro  abitato  di  Rotella  da  cui prosegue in direzione Poggio Canoso toccando le quote 418, 427,  474, 480,495, 488 fino ad arrivare al centro abitato di Poggio Canoso. 

Da qui prosegue in direzione C. Rossi passando per  le  quote  505,  586, 576, 511, 457 e 557. Prosegue per C. Vallorani toccando le quote 565, 507, 400 per raggiungere il centro abitato di  Rotella  passando  per quota   571   da   cui   prosegue   lungo   la   strada   provinciale Rotella-Montalto Marche, fino  al  ponte  sul  fiume  Aso  e  da  qui

prosegue lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio con la  SS  16 Adriatica che percorre fino alla SS 4 Salaria.

 

La zona di produzione della tipologia  "Terre  di  Offida"  Passerina

Vino santo  è  limitata  all'intero  territorio  amministrativo  dei comuni di

Offida e Ripatransone,

in provincia di Ascoli Piceno.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida"  devono essere quelle normali della zona e  atte  a  conferire  alle  uve  le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi  su terreni ritenuti idonei per  le  produzioni  della  denominazione  di origine di cui si tratta. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.

La  Regione  può  consentire  le  forme  di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione  dei vigneti senza  determinare  effetti  negativi  sulle  caratteristiche delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione  di soccorso.

 

La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

   

“Terre di Offida” Passerina spumante: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Terre di Offida” Passerina passito: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Terre di Offida” Passerina Vino santo: 12,00, 11,50% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione  massima  di  uva  a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione,  ivi  compresa  la  spumantizzazione, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo  delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo.

L'appassimento delle uve e tutte le operazioni  successive,  relative alla produzione delle  tipologie  "passito"  e  "Vino  santo"  devono essere effettuate all'interno delle rispettive zone di produzione delimitate al precedente art. 3.

La tipologia "Terre di  Offida"  passito  deve  essere  ottenuta  con l'appassimento delle uve in pianta e/o dopo  la  raccolta  in  locali idonei, anche termoidrocondizionati, fino  a  raggiungere 

un  tenore zuccherino di almeno 260 g/l.

La tipologia "Terre di Offida" Vino santo deve  essere  ottenuto  con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei,  su  graticci od appese, senza nessun tipo di  forzatura,  fino  a  raggiungere  un

contenuto zuccherino di almeno 260 g/l.

L'uva appassita  può  essere ammostata non prima del

1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo  dell'anno  successivo. 

Tuttavia,  qualora  si verificassero condizioni climatiche che  lo  rendano  necessario,  la Regione  Marche,  su  richiesta  documentata  del   Consorzio,   può autorizzare l'inizio delle predette operazioni antecedentemente  alla citata data del 1° dicembre e comunque non prima del 1° novembre.

La fermentazione e la maturazione devono avvenire  in  recipienti  di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno

1 anno per la tipologia "passito"

2 anni per  la  tipologia "Vino santo".

La  tipologia  spumante  deve  essere  ottenuta  esclusivamente   per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino  per ettaro, comprese le aggiunte per l'elaborazione  dei  vini  spumanti, sono le seguenti:

   

“Terre di Offida” Passerina spumante: 70%, 84,00 hl/ha;

“Terre di Offida” Passerina passito: 40%, 48,00 hl/ha;

“Terre di Offida” Passerina Vino santo: 40%, 48,00 hl/ha.

 

   

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non  il  75% per i vini, "Terre di Offida" Passerina nella tipologia "spumante", o il 43% per  i  vini  "Terre  di  Offida"  Passerina  nelle  tipologie "passito"e "Vino santo", anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del  massimo  consentito,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla

denominazione di origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla denominazione di origine controllata e per tutta la partita.

 

I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  al  seguente   periodo d'invecchiamento:

   

“Terre di Offida” Passerina passito:

18 mesi, di cui almeno 12 in botti di legno,

a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia;        

“Terre di Offida” Passerina Vino santo:

36 mesi di cui almeno 24 in botti di legno,

a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.        

   

L'immissione  al  consumo  dei  vini  a  Denominazione   di   Origine Controllata "Terre  di  Offida",  nelle  tipologie  "passito",  "Vino santo",  può  avvenire  solo  dopo  il  periodo  di   invecchiamento obbligatorio previsto.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui al  precedente  art.  1,  all'atto  dell'immissione  al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Terre di Offida" Passerina spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: gradevole, lievemente fruttato;

sapore:  da  dosaggio  zero  ad  abboccato,  tipico,  caratteristico, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Offida" Passerina passito:

colore: giallo-ambrato piu' o meno intenso;

profumo: caratteristico, etereo, intenso;

sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,50%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Terre di Offida" Passerina Vino santo:

colore: dal giallo dorato al giallo ambrato più o meno intenso;

profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,50%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

I vini a dominazione di origine controllata "Terre di Offida" di  cui al presente articolo,  elaborati  secondo  pratiche  tradizionali  in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i  limiti  indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura e presentazione dei vini di  cui  all'art.  1  è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non  idonei  a  trarre  in inganno il consumatore.

Nella etichettatura dei vini di  cui  all'art.  1,  con  l'esclusione della tipologia spumante,  l'indicazione  dell'annata  di  produzione delle uve è obbligatoria.

Per gli spumanti prodotti con  il  metodo  classico  e'  obbligatorio indicare l'anno della sboccatura.

 

Art. 8

Confezionamento

 

I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  immessi   al   consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,750  litri con tappo di sughero raso bocca.

La tipologia "spumante" deve  essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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