Toscana › BIANCO EMPOLESE DOC

BIANCO DELL'EMPOLESE DOC

VIGNETI EMPOLI

VIGNETI EMPOLI

BIANCO DELL’EMPOLESE

D.O.C.

D. D.  14 settembre 2010

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

Bianco

Vin Santo

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

per la tipologia Bianco:

Trebbiano Toscano minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, per un  massimo del  40  %,  le  uve  dei  vitigni  a  bacca  bianca,   da   soli   o congiuntamente,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione   Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

 

per la tipologia Vin Santo:

Trebbiano Toscano minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, per un  massimo del 40%, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, ad esclusione del Moscato  Bianco,  idonei  alla  coltivazione  nella Regione Toscana iscritti nel registro  nazionale  delle  varietà  di vite per uve da vino approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione del vino «Bianco  dell'Empolese» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende in provincia di Firenze tutto il territorio amministrativo dei comuni  di:

Empoli, Cerreto  Guidi,  Fucecchio,  Vinci,  Capraia  e   Limite,   Montelupo Fiorentino.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di  cui  all'art.1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire  alle  uve  le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni  idonei  per  le  produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.

4.2 - Densità di impianto

Per i nuovi impianti e i reimpianti la  densità  dei  ceppi  per ettaro non può essere inferiore a

3300 per i vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 in coltura specializzata.

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4.4 - Irrigazione

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso

 

4.5 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La resa massima di uva per la produzione del vino a denominazione di  origine  controllata  «Bianco  dell'Empolese»  non  deve   essere superiore a

12,00 t/ha

in coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa  per  ettaro  in coltura  promiscua  deve   essere   calcolata   rispetto   a   quella specializzata, in rapporto alla effettiva  superficie  coperta  dalla vite.

A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi di oltre il 20% il limite medesimo.

 

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini  a DOC  «Bianco  dell'Empolese» 

un  titolo  alcolometrico   volumico naturale di 10,00% vol.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 - Zona di vinificazione e di imbottigliamento

Le   operazioni   di   vinificazione,   invecchiamento e di imbottigliamento debbono essere effettuate all'interno dei  territori comunali della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia,  tali  operazioni,  tenuto   conto   delle   situazioni tradizionali, e di confine, e' consentito che tali  operazioni  siano effettuate sia  all'interno  del  territorio  di  produzione  di  cui all'art. 3, sia  nell'intero  territorio  amministrativo  dei  comuni confinanti.

Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate ai  sensi del preesistente disciplinare di produzione.

5.2 - Elaborazione

Nella vinificazione sono consentite le pratiche enologiche  leali e  costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari

caratteristiche.

 

Per la tipologia Vinsanto deve  essere  seguito  il  tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede:

le uve dopo avere subito  un'accurata  cernita  debbono  essere sottoposte ad appassimento naturale;

l'appassimento  delle  uve  destinate  alla  vinificazione  nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni deve avvenire in  locali idonei e deve  essere  protratta  fino  a  raggiungere  un  contenuto

zuccherino non inferiore al 28,00%.

 

5.3 - Resa uva/vino e vino/ha

La resa massima dell'uva in vino, compresa  l'eventuale  aggiunta correttiva, e la produzione massima  di  vino  per  ettaro,  sono  le seguenti:

 

per la tipologia Bianco

resa uva/vino: 70%

produzione massima di vino/ha: 84 hl;

 

per la tipologia Vinsanto

resa uva/vino: 35%

produzione massima di vino/ha: 42 hl.

per la tipologia Bianco qualora  la  resa  uva/vino  superi  il limite sopra riportato, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà  diritto alla DOC, anche se la produzione ad ettaro  resta  al  di  sotto  del massimo  consentito. 

Oltre  detto  limite  decade  il  diritto  alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.4 - Immissione al consumo

Per  i  seguenti  vini  l'immissione  al  consumo  e'  consentita soltanto a partire  dalla  data  per  ciascuno  di  essi  di  seguito indicata:

 

per la tipologia Bianco:

a partire dal 1° dicembre dell'anno di vendemmia;

 

per la tipologia Vinsanto:

a partire dal 1° dicembre del terzo anno successivo a  quello di produzione delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I  vini  di  cui   all'art.   1   devono   rispondere,   all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

per la tipologia Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fine e caratteristico;

sapore: secco, armonico, fresco, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00g/l;

 

per la tipologia Vinsanto secco:

colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, etereo, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 1,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

per la tipologia Vinsanto amabile:

colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, etereo, caratteristico;

sapore: amabile, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione delle  denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale  e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 - Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' consentito l'uso di nomi aziendali, ragioni sociali  e  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative

Per la tipologia Vinsanto sono consentite le menzioni facoltative secco ed amabile con riferimento a  quanto  indicato  nel  precedente art. 6.

Le menzioni facoltative secco ed amabile possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione  d'origine  del vino, salve le norme generali più restrittive.

In  caso  di  utilizzo  della  menzione  facoltativa   secco   è facoltativa  l'indicazione  del  contenuto  zuccherino  del  prodotto espresso in g/l di zuccheri residui.

In  caso  di  utilizzo  della  menzione  facoltativa  amabile  è facoltativa  l'indicazione  del  contenuto  zuccherino  del  prodotto espresso in g/l di zuccheri residui.

7.3 - Annata

Per tutte le tipologie dei vini a DOC «Bianco dell'Empolese» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

8.1 - Tappatura e recipienti

Per la tipologia Bianco:

per la chiusura dei recipienti di vetro è consentito l'uso del tappo capsula a vite;

per la tipologia Vinsanto:

è ammesso l'utilizzo di contenitori in  vetro  di  capacità non superiore a 0,75 l per i quali è obbligatorio  l'utilizzo  del

tappo raso bocca in sughero o altri materiali  idonei  ammessi  dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

 

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