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DOLCEACQUA DOC

DOLCEACQUA

DOLCEACQUA

DOLCEACQUA

ROSSESE DI DOLCEACQUA

D.O.C.

Decreto 02 Febbraio 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazioni e vini

 

 La Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» è  riservata  al 

vino  rosso,  anche  nella  tipologia «superiore»,

che risponde alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

Il vino  a DOC «Rossese  di  Dolceacqua»  o  «Dolceacqua»  deve  essere ottenuto dalle uve  provenienti  dai  vigneti  composti 

dal  vitigno Rossese minimo 95%,

possono concorrere alla produzione  di  detto  vino  le  uve rosse,  non  aromatiche,   provenienti   da   vitigni   idonei   alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 5%.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

La  zona  di  produzione  del  vino  «Rossese  di  Dolceacqua»  o «Dolceacqua» comprende in tutto i territori dei comuni di

Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona,  Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano,

nonché la frazione Vallecrosia Alta, del comune di  Vallecrosia, 

e  quelle  di Mortola Superiore,  San  Bartolomeo-Carletti,  Ville,  Calandri,  San Lorenzo, San Bernardo, Sant'Antonio,  Sealza,  Villatella,  Calvo-San Pancrazio, Torri, Verrandi  e  Calandria  di  Trucco  del  comune  di Ventimiglia,

e quella parte del territorio del  comune  di  Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione del vino «Rossese di  Dolceacqua»  o  «Dolceacqua»  devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte  a  conferire alle uve ed  al  vino  derivante  le  specifiche  caratteristiche  di qualità.  

Sono   pertanto   da   considerarsi   idonei,   ai   fini dell'iscrizione  allo  schedario  viticolo  ai  sensi  della  vigente

normativa, unicamente i vigneti ubicati in  terreni  ben  esposti,  a quote non superiori ai 600 metri, con esclusione di quelli  siti  nei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  del  vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» non deve  essere  superiore  a

tonnellate 9,00 di uve per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva superficie coperta  dalla  vite. 

A  tale  limite,  anche  in  annate eccezionalmente  favorevoli,  la   resa   dovrà   essere   riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la  produzione  non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  un  titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo 

11,50%  vol.  al  vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»,

12,00%  vol.  al  vino  «Rossese  di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento  devono  essere effettuate nell'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  nel precedente art. 3.

Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di produzione  è  consentito  che  tali  operazioni  siano   effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire  al  vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve  essere  superiore  al 70%.

Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore non può essere immesso al consumo

prima del 1° novembre dell'anno  successivo a quello della vendemmia.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

Il  vino  «Rossese  di  Dolceacqua»  o   «Dolceacqua»,   all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

Rossese di Dolceacqua:

colore: rosso rubino, granato se invecchiato;

profumo: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;

sapore: morbido; aromatico, caldo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Rossese di Dolceacqua superiore:

colore: rosso rubino, granato se invecchiato;

profumo: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;

sapore: morbido; aromatico, caldo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

Ai vini a Denominazione di origine di cui all'art. 1  è  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  «extra»,  «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in inganno l'acquirente.

E'  inoltre  consentito   l'uso   delle   «menzioni   geografiche aggiuntive»  indicate  nell'allegato  al  presente  disciplinare   di produzione.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti  vino  «Rossese  di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

Per il  confezionamento  dei  vini  a  Denominazione  di  origine controllata «Rossese di  Dolceacqua»  o  «Dolceacqua»  è  consentito l'uso di bottiglie in vetro aventi capienza massima di litri 12.

E'  consentito  l'uso  dei  sistemi  di  chiusura  ammessi  dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

         

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