DOLCEACQUA DOC
DOLCEACQUA
DOLCEACQUA
ROSSESE DI DOLCEACQUA
D.O.C.
Decreto 02 Febbraio 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazioni e vini
La Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» è riservata al
vino rosso, anche nella tipologia «superiore»,
che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Base ampelografica
Il vino a DOC «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti
dal vitigno Rossese minimo 95%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse, non aromatiche, provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 5%.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» comprende in tutto i territori dei comuni di
Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano,
nonché la frazione Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia,
e quelle di Mortola Superiore, San Bartolomeo-Carletti, Ville, Calandri, San Lorenzo, San Bernardo, Sant'Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-San Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia,
e quella parte del territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai sensi della vigente
normativa, unicamente i vigneti ubicati in terreni ben esposti, a quote non superiori ai 600 metri, con esclusione di quelli siti nei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» non deve essere superiore a
tonnellate 9,00 di uve per ettaro di coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
11,50% vol. al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»,
12,00% vol. al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore non può essere immesso al consumo
prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Rossese di Dolceacqua:
colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
profumo: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;
sapore: morbido; aromatico, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
Rossese di Dolceacqua superiore:
colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
profumo: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;
sapore: morbido; aromatico, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.
Art. 7
Etichettatura e presentazione
Ai vini a Denominazione di origine di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' inoltre consentito l'uso delle «menzioni geografiche aggiuntive» indicate nell'allegato al presente disciplinare di produzione.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento
Per il confezionamento dei vini a Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» è consentito l'uso di bottiglie in vetro aventi capienza massima di litri 12.
E' consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
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