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PERGOLA DOC

VIGNETI OSTERIA DEL PIANO PERGOLA

VIGNETI OSTERIA DEL PIANO PERGOLA

PERGOLA

D.O.C.

Decreto 7 giugno 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione di origine controllata «Pergola» è riservata ai vini che rispondono alle caratteristiche ed ai  requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

 

«Pergola» Aleatico anche nelle  tipologie  superiore,  riserva, spumante, passito;

«Pergola» rosato anche nella tipologia frizzante;

«Pergola» rosato o rosé spumante;

«Pergola» rosso  anche  nelle  tipologie  novello,  superiore, riserva.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine  controllata  «Pergola»  devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«Pergola» Aleatico:

Aleatico per non meno dell'85%;

possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca  nera,  idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

«Pergola» rosato o rosé:

Aleatico per non meno del 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 40%,  idonei  alla  coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo  aggiornato  con  decreto  ministeriale  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

«Pergola» rosso:

Aleatico per non meno del 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 40%,  idonei  alla  coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo  aggiornato  con  decreto  ministeriale  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito  dei territori  amministrativi  dei  comuni  di 

Pergola,   Fratte   Rosa, Frontone,  Serra  Sant'Abbondio,  San  Lorenzo  in  Campo 

tutti  in provincia di Pesaro e Urbino.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  1,  devono  essere   quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore  ai  600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di  potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi espansi, le  forme  di  allevamento  ed  i sistemi di potatura ammessi sono il  cordone  speronato  e  il  Guyot semplice o doppio e le  loro  varianti  (cordone  libero  e  archetto toscano).

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente alla entrata in  vigore  del presente disciplinare dovranno avere una  densità di  almeno  2.200 ceppi per ettaro.

 

La produzione massima di uva per ettaro dei  vigneti  in  coltura specializzata ammessa  per  i  vini  di  cui  all'art.  1,  non  può superare:

 

10,00 t/ha per i vini «Pergola» Aleatico;

9,00 t/ha per i vini «Pergola» Aleatico superiore;

12,00 t/ha per i vini «Pergola» rosso;

10,00 t/ha per i vini «Pergola» rosso superiore;

12,00 t/ha per i vini «Pergola» rosato.

 

Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di  uva  per ettaro  di  vigneto  in  coltura   promiscua,   rispetto   a   quella specializzata, deve  essere  calcolata  in  rapporto  alla  effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  le rese dovranno essere  riportate  purché  la  produzione  totale  non superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non  ha  diritto  alla denominazione di origine controllata «Pergola».

Qualora detto limite venga  superato,  l'intero  quantitativo  di vino, ottenuto dalla partita interessata,  decade  dal  diritto  alla denominazione di origine controllata «Pergola».

La regione Marche, con proprio decreto, di anno  in  anno,  prima della  vendemmia,  tenuto  conto  delle  condizioni   ambientali   di coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva  per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonché consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello  stabilito  dal  presente disciplinare, dandone, in ambo i  casi,  immediata  comunicazione  al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

 

Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  «Pergola»,  di  cui all'art.  1,  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

 

10,50% vol. per il «Pergola» Aleatico  anche  nelle  tipologie riserva e passito;

11,00% vol. per il «Pergola» Aleatico superiore;

 9,00% vol. per il «Pergola» Aleatico spumante;

 10,50% vol. per il «Pergola» rosato;

 9,00% vol. per il «Pergola» rosato frizzante;

 9,00% vol. per il «Pergola» rosato o rosé spumante;

 10,50% vol. per il «Pergola» rosso anche nelle tipologie novello e riserva;

 11,00% vol.  per il «Pergola» rosso superiore.

 

 Art. 5

 Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate all'interno della zona di produzione indicata all'art.  3,  e'  fatta eccezione per la spumantizzazione la quale potrà essere  effettuata, unitamente all'imbottigliamento del prodotto spumantizzato, anche  al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3  sempre  che  sia effettuata all'interno del territorio della Regione Marche.

Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di  appassimento e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente  nel  territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.

La resa massima dell'uva in  vino,  all'atto  dell'immissione  al consumo non deve essere superiore al:

70%  per  i  vini  «Pergola»  Aleatico  anche  nelle  tipologie superiore, riserva, spumante,

40% per i vini «Pergola» Aleatico passito;

70%  per  i  vini  «Pergola»  rosato  anche   nella   tipologia frizzante;

70% per i vini «Pergola» rosato o rosé spumante;

70% per i vini «Pergola» rosso anche nelle  tipologie  novello, superiore, riserva.

Qualora la resa uva/vino superi detti limiti  con  una  eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avrà diritto  alla  denominazione  di origine controllata «Pergola».

Le partite di detti vini la cui resa superi  di  oltre  il  5%  i predetti limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione  di origine controllata «Pergola».

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola» sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche  locali,  leali   e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento con mosto concentrato  ottenuto  da uve  dei  vigneti  iscritti  alla  denominazione  «Pergola»  o  mosto concentrato rettificato.

Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola»  Aleatico passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:

1) l'uva dopo aver  subito  un'accurata  cernita,  deve  essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non oltre

il 31 marzo dell'anno successivo,

è previsto per  l'appassimento  la possibilità di utilizzare locali idonei dove può essere controllata sia la temperatura che l'umidità;

2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni  idonee ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata  fino  a raggiungere

un tenore zuccherino non inferiore al 26%;

3) la conservazione  e  l'invecchiamento  possono  avvenire  in recipienti di legno della capacità massima di litri 500,  ovvero  in recipienti di acciaio inox, terracotta, cemento vetrificato o vetro;

4) l'immissione al consumo  non  può  avvenire  prima  del 

1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola»,  di  cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Pergola» Aleatico:

colore: da rosso rubino con  eventuali  riflessi  violacei  a granato con note violacee;

profumo: intenso, caratteristico floreale;

sapore: da asciutto a dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pergola» Aleatico superiore:

colore: da rosso rubino con  eventuali  riflessi  violacei  a granato intenso;

profumo: intenso, caratteristico floreale, etereo;

sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Pergola» Aleatico riserva:

colore: da rosso rubino con  eventuali  riflessi  violacei  a granato intenso;

profumo: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Pergola» Aleatico spumante:

spuma: persistente a grana fine

colore: rosso rubino con eventuali riflessi violacei;

profumo: caratteristico floreale;

sapore: da dosaggio  zero  a  dolce,  caratteristico,  pieno, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pergola» Aleatico passito:

colore: da rosa tenue  a  rosso  chiaro  o  granato  tendente all'aranciato con l'affinamento;

profumo: intenso, etereo;

sapore: da asciutto a dolce, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:  12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l

acidità volatile massima: 30 meq;

limite massimo di anidride solforosa totale: 350 mg/l.

 

«Pergola» rosato:

colore: rosato vivace;

profumo: floreale fruttato;

sapore: fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pergola» rosé o rosato spumante:

spuma: persistente a grana fine;

colore: rosato vivace;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: da dosaggio zero a dolce, pieno, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pergola» rosato frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosato vivace;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: da secco a dolce, fresco vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo:18,00 g/l.

 

«Pergola» rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

profumo: intenso caratteristico;

sapore: asciutto, pieno ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Pergola» rosso riserva:

colore: da rosso rubino a granato intenso;

profumo: intenso caratteristico etereo;

sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Pergola» rosso superiore:

colore: da rosso rubino a granato intenso;

profumo: intenso caratteristico etereo;

sapore: asciutto, pieno ed armonico ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Pergola» rosso novello:

colore: rosso rubino;

profumo: floreale;

sapore: armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola»  Aleatico e «Pergola» rosso, possono avere diritto alla menzione  «riserva»  se sottoposti ad invecchiamento  di  almeno 

24  mesi 

dei  quali  2  di affinamento in bottiglia

l'invecchiamento decorre  dal  1°  novembre dell'anno di vendemmia.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di  cui  sopra si potrà rilevare sentore di legno.

E' facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti  minimi  sopra menzionati per l'acidità  totale  e  per  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione dei vini

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 è  vietata  l'aggiunta  di   qualsiasi   specificazione aggiuntiva  ivi  compresi  gli   aggettivi   extra,   fine,   scelto, selezionato e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

 

Art. 8

Confezionamento

 

Per il  confezionamento  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Pergola», ad esclusione delle tipologie del terzo comma, sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con la capacità  di  litri  0,187  - 0,250 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 -  3,000  e  con  chiusura  con  tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 - 0,250  -  0,375  - 0,500 e da 0,750 e' ammessa la chiusura con tappo a vite.

Per le tipologie spumante  e  frizzante  sono  ammesse  tutte  le bottiglie aventi forma e capacità consentite dalle norme  vigenti  e per le quali dovranno utilizzarsi sistemi  di  chiusura  a  norma  di legge.

E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per  tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Pergola» ad eccezione della tipologia spumante e frizzante.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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