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AMELIA DOC

VIGNETI MONTENERO AMELIA

VIGNETI MONTENERO AMELIA

AMELIA

D.O.C.
Decreto 6 giugno 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione di origine controllata "Amelia" è riservata ai vini:

 

bianco,

rosso,

rosso riserva,

Grechetto,

Ciliegiolo, 

Ciliegiolo riserva, 

rosato, 

novello, 

Malvasia, 

Merlot 

Merlot riserva,

Sangiovese,

Sangiovese riserva,

Vin  Santo 

Vin  Santo  Occhio  di Pernice

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine  controllata  "Amelia"  devono essere ottenuti da uve  provenienti  da  vigneti  aventi  nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

"Amelia" bianco e Vin Santo:

Trebbiano toscano minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 50% iscritti nel Registro Nazionale delle  varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Amelia" Malvasia:

Malvasia toscana minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 15%.

 

"Amelia" Grechetto:

Grechetto minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 15%.

 

"Amelia" rosso, rosso riserva, rosato, novello e Vin  Santo  Occhio di Pernice:

Sangiovese: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 50% iscritti nel Registro Nazionale delle  varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Amelia" Ciliegiolo e Ciliegiolo riserva:

Ciliegiolo minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 15%.

 

"Amelia" Sangiovese e Sangiovese riserva:

Sangiovese minimo 85%.;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 15%.

 

"Amelia" Merlot e Merlot riserva:

Merlot minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 15%.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

La  zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre  vini  a Denominazione di origine controllata  "Amelia",  comprende  tutto  il territorio amministrativo dei  seguenti  Comuni: 

Alviano,  Amelia,  Attigliano,  Calvi  dell'Umbria,  Giove, Guardea, Lugnano in  Teverina,  Montecastrilli,  Narni,  Otricoli,  Penna in  Teverina,  Sangemini, Stroncone  e Terni;

in provincia di Terni.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati  a produrre vini a denominazione di origine controllata "Amelia"  devono essere quelli tradizionali della zona e  comunque  atte  a  conferire alle uve  e  ai  vini  derivanti  le  specifiche  caratteristiche  di qualità.

Pertanto sono da considerare  idonei  al  riconoscimento  i vigneti ubicati in terreni di favorevole  giacitura  ed  esposizione, rientranti nella fascia pedocollinare (compresa fra i 90 - 450  metri s.l.m.).

2. I sesti di impianto, le forme di  allevamento  e  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

3. I nuovi impianti  e  i  reimpianti,  in  coltura  specializzata, effettuati  successivamente  all'entrata  in  vigore   del   presente disciplinare dovranno  avere  una  densità  di  almeno  2.500  ceppi ettaro.

4. E' vietata ogni pratica di  forzatura,.

E’  consentita  soltanto l'irrigazione di soccorso prima dell'invaiatura.

 

5. La produzione massima di uva per ettaro, dei vigneti in  coltura specializzata destinati a produrre vini a denominazione  di  origine "Amelia" non deve superare le

12 tonnellate per ettaro  per  tutti  i tipi di vini,

ad eccezione della tipologia "Amelia" rosso  riserva  , Ciliegiolo riserva e Sangiovese riserva la cui produzione massima  di uva per ettaro, in coltura specializzata, non  deve  superare  le 

11 tonnellate per ettaro.

6. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte da viti.

7. Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e destinate  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Amelia" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

 

8. Il coacervo  delle  uve  destinate  alla  vinificazione  per  la produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  "Amelia" devono  assicurare  ai  medesimi  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

 

10,50 % vol. per il bianco ed il Grechetto;

10,50 % vol. per il rosso, rosato e per il novello;

11,00 % vol. per la Malvasia;

12,00 % vol. per il Merlot, Ciliegiolo e per il Sangiovese;

12,50 % vol. per  il  rosso  riserva,  Merlot  riserva,  Sangiovese riserva e per il Ciliegiolo riserva.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le  operazioni  di  vinificazione,  conservazione,  maturazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate  all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

2.  Nella  vinificazione  dei  vini  a  denominazione  di   origine controllata "Amelia" sono ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  specifiche caratteristiche.

3. Per le tipologie bianco, Malvasia, rosato, rosso, novello, rosso riserva, Ciliegiolo e Ciliegiolo  riserva,  Sangiovese  a  Sangiovese riserva Merlot e Merlot riserva è  consentito  l'arricchimento  alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

4. L'arricchimento  e'  ammesso  solamente  con  mosti  concentrati prodotti da  uve  provenienti  da  vigneti  iscritti  allo  schedario viticolo della denominazione di  origine  controllata  "Amelia",  con mosti concentrati rettificati o con altre tecniche  di  arricchimento previste dalla vigente normativa.

5. La resa dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Amelia" non deve  essere  superiore  al  70%.

Qualora superi questo limite, ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata,  oltre  il  75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

6. I vini a denominazione di origine controllata  "Amelia"  Merlot, rosso,   Ciliegiolo   e   Sangiovese,   possono    fregiarsi    della qualificazione  "riserva"  solo  se  sottoposti  ad  un  periodo   di invecchiamento obbligatorio non inferiore a

due anni,

di  cui  almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal  

1°  Novembre  dell'anno  della vendemmia.

7. Per la produzione della tipologia "Amelia" Vin santo e Vin Santo Occhio di Pernice il metodo di vinificazione  prevede  quanto  segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può  essere  ammostata  non  prima  del  1°  dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo  dell'anno  successivo;

il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere

un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la resa massima dell'uva in  vino  non  deve  essere  superiore  al  35%; 

la conservazione  e  l'invecchiamento  devono   essere   effettuati  

in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3,00 hl

per un periodo di almeno

due anni;

l'immissione al consumo  non  può avvenire prima del

1° Novembre del terzo anno successivo a quello  di produzione delle uve.

 

Art. 6

Caratteristica al consumo

 

I vini a denominazione di origine  controllata  "Amelia",  all'atto dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

"Amelia" bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fruttato, molto intenso;

sapore: secco,  armonico,  vellutato,  piacevolmente  fruttato  con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

 

"Amelia" rosso:

colore: rosso  rubino  da  giovane,  con  tendenza  al  granato  se invecchiato;

profumo: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto  persistente  se invecchiato;

sapore: asciutto, di corpo, armonico con eventuale sentore di mandorla con l'invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  11,00%  vol. 

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Amelia" rosso riserva:

colore: rosso  rubino  da  giovane,  con  tendenza  al  granato  se invecchiato;

profumo: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto  persistente  se invecchiato;

sapore: asciutto, di corpo, armonico con eventuale sentore di mandorla con l'invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Amelia" Merlot:

colore:  rosso  rubino  intenso,  con  tendenza   al   granato   se invecchiato;

profumo:  vinoso  caratteristico  da  giovane,  accentuato  e   molto persistente se invecchiato;

sapore: asciutto, pieno, gradevole, talvolta con sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Amelia" Merlot e Merlot riserva:

colore:  rosso  rubino  intenso,  con  tendenza   al   granato   se invecchiato;

profumo:  vinoso  caratteristico  da  giovane,  accentuato  e   molto persistente se invecchiato;

sapore: asciutto, pieno, gradevole, talvolta con sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Amelia" rosato:

colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Amelia" novello:

colore:  rosso  rubino  più  o  meno  intenso; 

profumo:  fruttato, persistente;

sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Amelia" Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 profumo: fruttato, persistente;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%  vol.; 

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Amelia" Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: persistente, fine, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Amelia" Sangiovese:

colore: rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore:   asciutto, caldo, giustamente  tannico, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  12,00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;  

 

"Amelia" Sangiovese riserva:

colore: rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, giustamente  tannico,  armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  12,50%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Amelia" Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: ampio, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  12,00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

"Amelia" Ciliegiolo riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: ampio, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  12,50%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Amelia" Vin Santo:

colore: giallo dorato fino all'ambrato con l'invecchiamento;

profumo: etereo, intenso e caratteristico;

sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00%  vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l.

acidità volatile massima: 3,00 g/l.

estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.

 

"Amelia" Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: da secco a  dolce,  vellutato,  rotondo,  armonico;  titolo

alcolometrico  volumico  totale  minimo:  16,00%  vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l;

acidità volatile massima: 40 meq/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto  i  limiti  indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a  denominazione  di origine controllata  "Amelia"  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che  facciano  riferimento  a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore.

3.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione   di   origine controllata "Amelia" di  cui  all'art.1  può  essere  utilizzata  la menzione "vigna" a condizione

che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione  del  vino avvengano in recipienti separati

che  tale  menzione,  seguita  dal relativo toponimo o nome  tradizionale,  venga  riportata  sia  nella denuncia  delle  uve,  sia  nei   registri   e   nei   documenti   di accompagnamento

e che figuri nell'apposito elenco regionale ai  sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui  all'articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1. I vini a denominazione di origine  controllata  "Amelia"  devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a 5 litri.

2. L'abbigliamento  delle  bottiglie  deve  essere  quello  di  uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino  di  qualità con chiusura costituita da tappo raso bocca.

3. La chiusura con tappo a vite e a strappo è  ammessa  unicamente per le bottiglie di contenuto da 1 a 5 litri.

4. Le tipologie Merlot e Merlot riserva, devono essere  immessi  al consumo solo in recipienti di capacità inferiore o  uguale  a  litri tre, chiusi con tappo raso bocca.

5.  Per  tutti  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Amelia", che non utilizzano  la  qualifica  riserva,  è consentito l'utilizzo di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in  materiale  plastico  pluristrato  di  polietilene  e  poliestere, racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale  rigido  di capacità minima di 3 litri e massima di 10 litri.

6. I vini "Amelia" Vin Santo e Vin Santo Occhio di  Pernice  devono essere immessi al consumo esclusivamente in  bottiglie  di  capacità non superiore a 0,750 litri chiusi con tappo raso bocca.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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