COLLINE LUCCHESI DOC
VIGNETI PORCARI LUCCA
COLLINE LUCCHESI
D.O.C.
Decreto 8 marzo 2011
(fonte GURI)
Art.1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi" è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Colline Lucchesi" rosso (anche nella tipologia riserva);
"Colline Lucchesi" Sangiovese (anche nella tipologia riserva);
"Colline Lucchesi" Merlot (anche nella tipologia riserva);
"Colline Lucchesi" bianco;
"Colline Lucchesi" Vermentino;
"Colline Lucchesi" Sauvignon;
"Colline Lucchesi" Vin Santo;
"Colline Lucchesi" Vin Santo Occhio di Pernice.
Art. 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi" (anche nella tipologia riserva), accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
"Colline Lucchesi" rosso:
Sangiovese: dal 45% al 80%;
Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Syrah: da soli o congiuntamente da 10% al 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%, ad eccezione di Aleatico e Moscato che possono concorrere fino ad un massimo del 5%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
"Colline Lucchesi" Merlot:
Merlot: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15% con esclusione dell'Aleatico e del Moscato.
"Colline Lucchesi" Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15% con esclusione dell'Aleatico e del Moscato.
"Colline Lucchesi" bianco:
Trebbiano toscano: dal 40% al 80%;
Chardonnay, Greco, Grechetto, Malvasia del Chianti, Sauvignon e Vermentino da soli o congiuntamente: da 10% a 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 25%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
"Colline Lucchesi" Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
"Colline Lucchesi" Vermentino:
Vermentino: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
"Colline Lucchesi" Vin Santo:
ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca bianca iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
"Colline Lucchesi" Vin Santo Occhio di Pernice:
ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca rossa iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
Art. 3
Zona di produzione
La zona di produzione del vino "Colline Lucchesi" si estende nei territori dei comuni di
Lucca, Capannori e Porcari,
in provincia di Lucca.
Tale zona è così delimitata:
partendo da nord presso il Serchio dal paese di Sesto, scende a sud, segue per poco la strada comunale che allaccia quel paese alla strada provinciale sulla destra del Serchio, passa per Ponte a Moriano e prosegue fiancheggiando le colline di San Michele di Moriano, S.Lorenzo, S.Quirico di Moriano e S.Arlascio fino a villa Boccella.
Da questa località il confine piega a ponente verso quota 65 e segue poi la strada che passa per villa Barsanti, sotto il seminario arcivescovile e volgendo a sud va in prossimità di villa Sardi per giungere sopra la quota 24 al trivio Tre Cancelli.
Di qui la delimitazione segue per breve tratto la strada Lucca - Camaiore per deviare da questa nella via comunale pedecollinare che passa in località al Pino e che si ricongiunge alla strada Lucca - Camaiore presso Ponte del Giglio e su questa prosegue per un tratto e cioè fino al bivio per la Fornace, quote 51 e 50, località Frantoio, villa Fonna, e per la strada che conduce a Mutigliano, presso quote 33 e 31 e villa Orsetti; di qui la delimitazione segue la strada che passa presso quota 44 e 43 fino ad incontrare la strada che da Monte san Quirico conduce a S.Alessio che segue per breve tratto, poi risale per la strada che da questo paese segue le colline passando sotto Corte Pistelli, sotto villa Albertini, sotto Corte Buchignani, Boscherecci, casa Santini, c. Lanizzi, sotto la fornace, quota 46 fino a poco prima di Ospedaletto.
Da questa località con strada e sentieri, il confine volge a nord passando per quota 121, Vecoli, presso quota 337, presso le quote 354 e 324, C. del Colle, presso quota 299 e poi la strada per Castagnori, dalla quale devia per comprendere una zona vitata di pregio, ma nella quale ritorna in breve per proseguire in essa sotto quota 198, C.Montecchio, presso quota 78, Cave e l'Osteria.
Di qui con linea irregolare, che delimita il coltivato dal boschivo, si va sotto C. Sorbo, quota 400, quota 292, sopra Gugliano, C.Barsotti, sotto Molinaccio, rio della Spesina e poi con linea retta sotto quota 188, Villa ed oltre per arrivare presso quota 204, e di qui con linea quasi retta a Sesto di Moriano punto di partenza.
Da Sesto, traversando il fiume Serchio col breve tratto dei terreni in golena e precisamente nei pressi del ponte ferroviario si passa dall'altra parte delle colline lucchesi dove la prima parte del confine settentrionale è una linea quasi retta che passa sotto quota 204, sopra la località Frantoio, sotto quota 348 sopra il colle di Matraia, C. Mivesto, quota 336 e sotto quota 282.
Di qui la delimitazione segue la strada comunale che da Matraia conduce a Valgiano fino al bivio del cimitero, dove segue per strada secondaria presso quota 262 e una linea leggermente curva che passa sotto quota 530, sotto Campo grande e sopra quota 385 raggiunge il confine con la provincia di Pistoia di fronte a Colle di Sotto.
La linea di delimitazione segue poi il confine tra le due provincie, fino a poco dopo la fornace di laterizi (S.A.L.L.A.) proseguendo con la strada provinciale Lucca - Pescia fino all'incrocio delle Quattro Mura.
Qui il confine, lasciata la strada provinciale di Lucca - Pescia, volge a sud seguendo la strada che si snoda parallelamente a rio Leccio costeggiando le colline conduce a Porcari, attraversa il paese per rientrare a quota 20 su strada secondaria che passa presso palazzo Rossi, C. Matteoni, a levante di villa Bottini; il confine segue il
viale della villa stessa, taglia la via provinciale, e con andamento che segue le pendici collinari entra per breve tratto nella strada Borgonuovo - Gragnano seguendo poi il corso del rio Ralla fino a sotto casa Maionchi.
Di qui volgendo a ponente sotto casa Cesaretti raggiunge a quota 30 la strada Borgonuovo - Camigliano e la segue fino a quota 55, discende poi e volge a ponente costeggiando le colline fino a quota 39 e da qui segue la strada che porta a Rimortoli proseguendo verso il nord per breve tratto lungo la carrozzabile Rimortoli -Segromigno fino a quota 41.
Qui il confine segue l'andamento collinare sotto quota 38, Paradiso, la strada sotto quota 48 e che prosegue per Marlia, costeggia il parco della villa Reale e l'ingresso alla stessa e che prosegue per san Pancrazio, sotto casa Ballarano, la chiesa di San Gemignano per ricongiungersi al punto di partenza di fronte a Sesto di Moriano.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colline Lucchesi" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.
I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo
di 3.500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini "Colline Lucchesi", con o senza l'indicazione di vitigno, non deve essere superiore a
10,00 t/ha in coltura specializzata;
la produzione massima per ceppo non deve essere superiore in media a kg 4,000.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva - vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
"Colline Lucchesi" rosso: 10,50 % vol.,
"Colline Lucchesi" Sangiovese: 11,00% vol.,
"Colline Lucchesi" Merlot: 11,00% vol.,
"Colline Lucchesi" bianco: 10,00% vol.,
"Colline Lucchesi" Vermentino: 10,50% vol.,
"Colline Lucchesi" Sauvignon: 10,50% vol.
Il vino "Colline Lucchesi" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
due anni,
ed ottenuto da uve con titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,50% vol.
per le tipologie rosso, Sangiovese e Merlot
può portare la specificazione riserva.
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
La resa massima dell'uva in vino
finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.
Per l'elaborazione del vino "Colline Lucchesi" rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché sia rispettata la resa massima uva/vino.
I vini "Colline Lucchesi" tipologia Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice dovranno essere ottenuti da uve che, dopo aver subito un'accurata cernita, siano state sottoposte ad appassimento naturale e siano state ammostate non prima del
1 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei e deve raggiungere un
contenuto zuccherino non inferiore al 27%.
E' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%.
La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti.
L'immissione al consumo del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice non può avvenire prima del
1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
I vini "Colline Lucchesi" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colline Lucchesi" rosso:
colore: rosso rubino brillante, tendente al granato se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Colline Lucchesi" rosso riserva:
colore: rosso rubino brillante, tendente al granato se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Colline Lucchesi" bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
"Colline Lucchesi" Sangiovese:
colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
profumo: caratteristico e gradevole;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Colline Lucchesi" Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
profumo: caratteristico e gradevole;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Colline Lucchesi" Merlot:
colore: rosso rubino, con tendenza al granato se invecchiato;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Colline Lucchesi" Merlot riserva:
colore: rosso rubino, con tendenza al granato se invecchiato;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Colline Lucchesi" Sauvignon:
colore: dal paglierino al dorato chiaro;
profumo: delicato, quasi aromatico;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l.
"Colline Lucchesi" Vermentino:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: intenso e delicato;
sapore: morbido, fruttato, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
"Colline Lucchesi" Vin Santo:
colore: giallo dorato intenso tendente all'ambrato;
profumo: gradevole, armonico, caratteristico;
sapore: piacevolmente dolce di passito (tipologia amabile) asciutto, vellutato, armonico (tipologia secco);
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l nel tipo secco
acidità totale minima: 5,00 g/l nel tipo amabile;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
"Colline Lucchesi" Vin Santo Occhio di Pernice:
colore: dal rosa pallido al rosa intenso con riflessi granati;
profumo: intenso caratteristico;
sapore: dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,00 g/l.
Art. 7
Designazione e presentazione
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi" è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito riportare in etichetta le qualificazioni "secco", "abboccato", "amabile", "dolce", nel rispetto della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.
I vini a D.O.C. "Colline Lucchesi" di cui al presente disciplinare, se immessi al consumo in contenitori di capacità non superiore a litri 5, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, devono essere confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
I vini a D.O.C. "Colline Lucchesi" tipologia Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice possono essere commercializzati solo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 e chiusi con tappatura consona alla qualità del prodotto.
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