Toscana › COLLINE LUCCHESI DOC

COLLINE LUCCHESI DOC

VIGNETI PORCARI LUCCA

VIGNETI PORCARI LUCCA

COLLINE LUCCHESI

D.O.C.
Decreto 8 marzo 2011

(fonte GURI)

 

Art.1

Denominazione e vini

 

La  denominazione  di  origine  controllata  "Colline  Lucchesi"   è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

"Colline Lucchesi" rosso (anche nella tipologia riserva);

"Colline Lucchesi" Sangiovese (anche nella tipologia riserva);

"Colline Lucchesi" Merlot (anche nella tipologia riserva);

"Colline Lucchesi" bianco;

"Colline Lucchesi" Vermentino;

"Colline Lucchesi" Sauvignon;

"Colline Lucchesi" Vin Santo;

"Colline Lucchesi" Vin Santo Occhio di Pernice.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine  controllata  "Colline  Lucchesi"  (anche nella   tipologia   riserva),   accompagnata   facoltativamente   dal riferimento ai colori rosso e bianco,  ed  obbligatoriamente  da  una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai  vini  ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, provenienti  da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la seguente composizione ampelografica:

 

"Colline Lucchesi" rosso:

Sangiovese: dal 45% al 80%;

Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Syrah: da soli o congiuntamente da  10% al 50%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un  massimo  del  30%,  ad eccezione di Aleatico e Moscato che possono  concorrere  fino  ad  un massimo del 5%, iscritti nel Registro  Nazionale  delle  varietà  di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Colline Lucchesi" Merlot:

Merlot: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un  massimo  del  15%  con esclusione dell'Aleatico e del Moscato.

 

"Colline Lucchesi" Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad  un  massimo  del  15%  con esclusione dell'Aleatico e del Moscato.

 

"Colline Lucchesi" bianco:

Trebbiano toscano: dal 40%  al  80%; 

Chardonnay,  Greco,  Grechetto, Malvasia  del   Chianti,   Sauvignon   e   Vermentino   da   soli   o congiuntamente: da 10% a 60%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla  coltivazione nell'ambito della  Regione  Toscana  fino  ad  un  massimo  del  25%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  14 agosto 2010.

 

"Colline Lucchesi" Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

"Colline Lucchesi" Vermentino:

Vermentino: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

"Colline Lucchesi" Vin Santo:

ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca bianca  iscritti  nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da  vino  approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Colline Lucchesi" Vin Santo Occhio di Pernice:

ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca  rossa  iscritti  nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da  vino  approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

 

Art. 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione del vino  "Colline  Lucchesi"  si  estende  nei territori dei comuni di

Lucca, Capannori e Porcari,

in provincia di Lucca.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord presso il Serchio dal paese di Sesto, scende a  sud, segue per poco la strada comunale che allaccia quel paese alla  strada provinciale sulla destra del Serchio, passa per  Ponte  a  Moriano  e prosegue  fiancheggiando  le  colline  di  San  Michele  di  Moriano, S.Lorenzo, S.Quirico di Moriano e S.Arlascio fino a  villa  Boccella.

Da questa località il confine piega a ponente verso quota 65 e segue poi la strada che  passa  per  villa  Barsanti,  sotto  il  seminario arcivescovile e volgendo a sud va in prossimità di villa  Sardi  per giungere sopra la quota 24 al trivio Tre Cancelli.

Di qui la delimitazione segue per breve  tratto  la  strada  Lucca - Camaiore per deviare da questa nella via comunale  pedecollinare  che passa  in  località  al  Pino  e  che  si  ricongiunge  alla  strada Lucca - Camaiore presso Ponte del Giglio e su questa  prosegue  per  un tratto e cioè  fino al bivio per la Fornace, quote 51 e 50, località Frantoio, villa Fonna, e per la  strada  che  conduce  a  Mutigliano, presso quote 33 e 31 e villa Orsetti; di qui la delimitazione segue la strada che passa presso quota 44 e 43 fino ad  incontrare  la  strada che da Monte san Quirico conduce a  S.Alessio  che  segue  per  breve tratto, poi risale per la strada che da questo paese segue le colline passando sotto Corte Pistelli, sotto  villa  Albertini,  sotto  Corte Buchignani, Boscherecci, casa Santini, c. Lanizzi, sotto la  fornace, quota 46 fino a poco prima di Ospedaletto.

Da  questa  località  con strada e sentieri, il confine volge a nord passando  per  quota  121, Vecoli, presso quota 337, presso le quote 354 e 324,  C.  del  Colle, presso quota 299 e poi la strada per Castagnori,  dalla  quale  devia per comprendere una zona vitata di pregio, ma nella quale ritorna  in breve per proseguire in essa sotto quota  198,  C.Montecchio,  presso quota 78, Cave e l'Osteria.

Di qui con linea irregolare, che delimita il coltivato dal  boschivo, si  va  sotto  C.  Sorbo,  quota  400,  quota  292,  sopra  Gugliano, C.Barsotti, sotto Molinaccio, rio della Spesina e poi con linea retta sotto quota 188, Villa ed oltre per arrivare presso quota 204,  e  di qui con linea quasi retta a Sesto di Moriano punto di partenza.

Da Sesto, traversando il fiume Serchio col breve tratto  dei  terreni in golena e precisamente nei pressi del ponte  ferroviario  si  passa dall'altra parte delle colline  lucchesi  dove  la  prima  parte  del confine settentrionale è una linea quasi retta che passa sotto quota 204, sopra la località Frantoio, sotto quota 348 sopra il  colle  di Matraia, C. Mivesto, quota 336 e sotto quota 282.

Di qui la delimitazione segue  la  strada  comunale  che  da  Matraia conduce a Valgiano fino al bivio del cimitero, dove segue per  strada secondaria presso quota 262 e una linea leggermente curva  che  passa sotto quota 530, sotto Campo grande e sopra quota  385  raggiunge  il confine con la provincia di Pistoia di fronte a Colle  di  Sotto. 

La linea di delimitazione segue poi il confine  tra  le  due  provincie, fino a poco dopo la fornace di laterizi (S.A.L.L.A.) proseguendo  con la strada provinciale Lucca - Pescia fino  all'incrocio  delle  Quattro Mura.

Qui il confine, lasciata la strada provinciale di Lucca - Pescia, volge a sud seguendo la strada che si snoda  parallelamente  a  rio  Leccio costeggiando le colline conduce a Porcari, attraversa  il  paese  per rientrare a quota 20 su strada secondaria che  passa  presso  palazzo Rossi, C. Matteoni, a levante di villa Bottini; il  confine  segue  il

viale della villa stessa, taglia la via provinciale, e con  andamento che segue le pendici collinari entra per breve  tratto  nella  strada Borgonuovo - Gragnano seguendo poi il corso del rio Ralla fino a  sotto casa Maionchi.

Di  qui  volgendo  a  ponente  sotto  casa  Cesaretti raggiunge a quota 30 la strada Borgonuovo - Camigliano e la segue  fino a quota 55, discende poi e volge a ponente  costeggiando  le  colline fino a quota 39 e da qui  segue  la  strada  che  porta  a  Rimortoli proseguendo verso il nord per  breve  tratto  lungo  la  carrozzabile Rimortoli -Segromigno fino a quota 41.

Qui il confine segue l'andamento collinare sotto quota 38,  Paradiso, la strada sotto quota 48 e che  prosegue  per  Marlia,  costeggia  il parco della villa Reale e l'ingresso alla stessa e che  prosegue  per san Pancrazio, sotto casa Ballarano, la chiesa di San  Gemignano  per ricongiungersi al punto di partenza di fronte a Sesto di Moriano.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  "Colline  Lucchesi"   devono   essere   quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente  usati,  e  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E'  esclusa  ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un  numero  minimo

di 3.500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione  dei  vini "Colline Lucchesi", con o senza l'indicazione di  vitigno,  non  deve essere superiore a

10,00 t/ha in  coltura  specializzata; 

la  produzione massima per ceppo non deve essere superiore in media a kg 4,000.

Fermo restando  il  limite  massimo  sopra  indicato,  la  produzione massima per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie  coperta  dalla  vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Colline Lucchesi" devono essere riportati nei limiti di  cui  sopra, fermi restando i limiti resa uva - vino per  i  quantitativi  di  cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20%  i  limiti medesimi.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate  all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto  o in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  al  vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

"Colline Lucchesi" rosso: 10,50 % vol.,

"Colline  Lucchesi"  Sangiovese: 11,00% vol.,

"Colline  Lucchesi"  Merlot: 11,00% vol.,

"Colline Lucchesi" bianco: 10,00%  vol., 

"Colline  Lucchesi" Vermentino: 10,50% vol.,

"Colline  Lucchesi" Sauvignon: 10,50% vol.

Il vino "Colline Lucchesi" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a

due anni,

ed ottenuto da uve con titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,50% vol.

per le  tipologie rosso, Sangiovese e Merlot

può portare la specificazione riserva.

Il  periodo  di  invecchiamento  decorre  dal 

1 gennaio  successivo all'annata di produzione delle uve.

La resa massima dell'uva in  vino

finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

Per l'elaborazione del vino "Colline Lucchesi" rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché sia  rispettata  la  resa massima uva/vino.

I vini "Colline Lucchesi" tipologia Vin Santo e Vin Santo  Occhio  di Pernice dovranno  essere  ottenuti  da  uve  che,  dopo  aver  subito un'accurata cernita, siano state sottoposte ad appassimento  naturale e siano state  ammostate  non  prima  del 

1 dicembre  dell'anno  di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire  in  locali  idonei  e  deve  raggiungere  un

contenuto zuccherino non inferiore al 27%.

E' ammessa una parziale disidratazione con aria  ventilata. 

La  resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve  essere  superiore al 35%.

La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice debbono  avvenire  in  recipienti  di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo  il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti.

L'immissione al consumo del Vin Santo  e  del  Vin  Santo Occhio di Pernice non può avvenire prima del

1  novembre  del  terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Al termine del periodo d'invecchiamento il  prodotto  deve  avere  un

titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini "Colline Lucchesi" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Colline Lucchesi" rosso:

colore: rosso rubino brillante, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  11,00%  vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" rosso riserva:

colore: rosso rubino brillante, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  11,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

 

"Colline Lucchesi" bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Sangiovese:

colore: rosso rubino, granato se invecchiato;

profumo: caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  11,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino, granato se invecchiato;

profumo: caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  12,00%  vol. 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Merlot:

colore: rosso rubino, con tendenza al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  11,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Merlot riserva:

colore: rosso rubino, con tendenza al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  12,00%  vol.;;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

 

"Colline Lucchesi" Sauvignon:

colore: dal paglierino al dorato chiaro;

profumo: delicato, quasi aromatico;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 14,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Vermentino:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: intenso e delicato;

sapore: morbido, fruttato, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Vin Santo:

colore: giallo dorato intenso tendente all'ambrato;

profumo: gradevole, armonico, caratteristico;

sapore: piacevolmente dolce di passito (tipologia amabile)  asciutto, vellutato, armonico (tipologia secco);

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l nel tipo secco

acidità totale minima: 5,00 g/l nel tipo amabile;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Colline Lucchesi" Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: dal rosa pallido al rosa intenso con riflessi granati;

profumo: intenso caratteristico;

sapore: dolce, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 26,00 g/l.

 

Art. 7

Designazione e presentazione

 

Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti   contenenti   vini   con   la denominazione  di  origine  controllata  "Colline   Lucchesi",   deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione  e  presentazione  del  vino  a  denominazione  di origine  controllata  "Colline  Lucchesi"   è   vietato   l'uso   di qualificazioni aggiuntive diverse da  quelle  previste  dal  presente disciplinare di produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi  superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito  riportare  in  etichetta  le  qualificazioni  "secco", "abboccato",  "amabile",  "dolce",  nel  rispetto   della   normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.

I vini a D.O.C. "Colline Lucchesi" di cui al  presente  disciplinare, se immessi al consumo in contenitori di  capacità  non  superiore  a litri 5, per quanto riguarda l'abbigliamento e la  tipologia,  devono essere confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

I vini a D.O.C. "Colline Lucchesi" tipologia Vin Santo  e  Vin  Santo Occhio di Pernice possono essere commercializzati solo in  recipienti di capacità non superiore a litri 5 e chiusi con  tappatura  consona alla qualità del prodotto.

 

 

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