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ALEATICO PASSITO DELL'ELBA DOCG

VIGNETI LA SERRA

VIGNETI LA SERRA ISOLA D'ELBA

ALEATICO PASSITO DELL’ELBA

D.O.C.G.

Decreto 17 maggio 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e  garantita  "Elba  Aleatico passito" o "Aleatico  passito  dell'Elba"è  riservata  al  vino  che risponde alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel  presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

Il Vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno

Aleatico al 100%..

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata e   garantita   "Elba   Aleatico   Passito"   o   "Aleatico   Passito dell'Elba" devono essere prodotte nel  territorio  amministrativo  dei

comuni dell'isola d'Elba.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali  e  colturali  dei  vigneti  destinati  alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono  essere  quelle  normali della zona ed atte a conferire alle uve  ed  al  vino  le  specifiche caratteristiche di qualità.

I  vigneti  impiantati  successivamente  all'entrata  in  vigore  del presente disciplinare dovranno avere  una  densità  di  almeno  5.000 ceppi per ettaro.

Le forme di allevamento e  di  potatura  devono  essere  atte  a  non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E'  vietata  ogni  pratica   di   forzatura,   consentendo   tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

 

La produzione massima di  uva ad ettaro in coltura specializzata non  deve  essere  superiore  a

7,00 t/ha.

Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,la  produzione  per ceppo non dovrà essere superiore in media a 1,8 kg.

Ai  limiti  massimi  indicati, anche  nelle annate  eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata  attraverso  una  cernita delle uve, purché la produzione totale del vigneto  non  superi  del 20% i limiti medesimi.

La eccedenza delle uve  non  ha  diritto  alla denominazione di origine controllata e garantita.

 

Le uve destinate alla vinificazione  devono  assicurare,  al  momento della raccolta,

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo  del 11,50%.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le   operazioni   di   appassimento   delle    uve,    vinificazione, conservazione,  affinamento   ed   imbottigliamento   devono   essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino, riferita allo stato fresco dell'uva stessa, non deve essere superiore al 35%.

Le uve, dopo un'accurata cernita, devono  essere  sottoposte  per  un periodo minimo di almeno 10 giorni  ad  appassimento  all'aria  o  in locali idonei, con possibilità  di una  parziale  disidratazione  con aria  ventilata  e/o  deumidificata  sino  al  raggiungimento  di  un

contenuto zuccherino minimo del 30%.

L'immissione al consumo può essere effettuata a partire dal

1° Marzo dell'anno successivo a quello di produzione.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino "Elba  Aleatico  Passito"  o  "Aleatico  Passito  dell'Elba", all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

colore:  rosso  rubino  carico,  talvolta  con  riflessi  violacei  e tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, di corpo, armonico;

titolo alcol. tot. minimo: 19,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 35,00 g/l;

 

E' facoltà  del  Ministero  delle  Politiche  agricole  e  forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati  dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella designazione  e  presentazione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito"  o  "Aleatico Passito dell'Elba" è vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare  di  produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi   extra,   fine,   scelto,   superiore, selezionato e similari.

Per le particolari caratteristiche del vino, è vietato immettere  al consumo nel territorio di produzione dell'Elba  Aleatico  altri  vini non a DO o ad IGT anche liquorosi  che  riportino  in  etichetta parole o marchi similari  al  nome  del  vino  Elba  Aleatico  e  che traggano in inganno il consumatore.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le  indicazioni   tendenti   a   specificare   l'attività   agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, località  e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve  da  cui  il  vino così qualificato e' stato ottenuto, nel rispetto di quanto  previsto dalle norme vigenti.

Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino  a  denominazione  di  origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o  "Aleatico  Passito dell'Elba" deve   sempre   figurare   l'indicazione   dell'annata   di produzione delle uve.

 

Art.  8

Confezionamento

 

Il  vino  di  cui  all'art.  1  può  essere   immesso   al   consumo esclusivamente in recipienti di  vetro  di  volume  nominale  di  L. 0,375, L. 0,500 e L. 1,500 con chiusura a tappo raso di sughero.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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