ALEATICO PASSITO DELL'ELBA DOCG
VIGNETI LA SERRA ISOLA D'ELBA
ALEATICO PASSITO DELL’ELBA
D.O.C.G.
Decreto 17 maggio 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico passito" o "Aleatico passito dell'Elba"è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Base ampelografica
Il Vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno
Aleatico al 100%..
Art. 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" devono essere prodotte nel territorio amministrativo dei
comuni dell'isola d'Elba.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 5.000 ceppi per ettaro.
Le forme di allevamento e di potatura devono essere atte a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a
7,00 t/ha.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato,la produzione per ceppo non dovrà essere superiore in media a 1,8 kg.
Ai limiti massimi indicati, anche nelle annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita delle uve, purché la produzione totale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi.
La eccedenza delle uve non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al momento della raccolta,
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,50%.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, riferita allo stato fresco dell'uva stessa, non deve essere superiore al 35%.
Le uve, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno 10 giorni ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un
contenuto zuccherino minimo del 30%.
L'immissione al consumo può essere effettuata a partire dal
1° Marzo dell'anno successivo a quello di produzione.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
Il vino "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, di corpo, armonico;
titolo alcol. tot. minimo: 19,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 35,00 g/l;
E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
Per le particolari caratteristiche del vino, è vietato immettere al consumo nel territorio di produzione dell'Elba Aleatico altri vini non a DO o ad IGT anche liquorosi che riportino in etichetta parole o marchi similari al nome del vino Elba Aleatico e che traggano in inganno il consumatore.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, località e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento
Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale di L. 0,375, L. 0,500 e L. 1,500 con chiusura a tappo raso di sughero.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
.
...in production...
visit also EUROPEAN WINES
----
...in lavorazione...
visitate anche EUROPEAN WINES
VISIT "CONTATTI" and "GALLERIE"