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MOSCADELLO DI MONTALCINO DOC

VIGNETI MONTALCINO

VIGNETI MONTALCINO

MOSCADELLO DI MONTALCINO

D.O.C.

D.D. 26/MAGGIO/2010

(fonte GURI)

 

 

Art 1   

La  denominazione   di   origine   controllata   «Moscadello   di Montalcino» e' riservata al vino bianco che risponde alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Art 2   

Il vino a denominazione di  origine  controllata  «Moscadello  di Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve  provenienti  dai  vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno:

Moscato bianco.

possono concorrere alla produzione di detto  vino  anche  le  uve provenienti dai vitigni a  bacca  bianca,  idonei  alla  coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

Il vino a denominazione di  origine  controllata  «Moscadello  di Montalcino»  può  essere  prodotto  nelle  tipologie:

tranquillo,

frizzante,   

vendemmia  tardiva, 

alle  condizioni  previste  dal presente disciplinare.

 

Art 3   

La zona di produzione delle  uve  comprende  l'intero  territorio amministrativo del comune di

Montalcino

in provincia di Siena.

 

Art 4   

Le condizioni di coltura dei vigneti  destinati  alla  produzione del vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Moscadello  di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona  e  comunque atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono.

Terreni: geocronologicamente attribuibili  ad  un  intervallo  di tempo che va dal Cretaceo al Pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Giacitura: collinare.

Altitudine: non superiore ai 600 m s.l.m.

Esposizione: adatta ad assicurare una  idonea  maturazione  delle uve.

Densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva  e  del  vino;  per  gli  impianti realizzati a partire dall'anno 1996, la densità minima dovrà essere di

3.000 piante per ettaro.

Nei primi due  anni  di  vegetazione  dall'impianto,  non  potrà essere rivendicata alcuna produzione.

Per il terzo e quarto  anno  di vegetazione, la quantità  massima  di  uva  per  ettaro  non  potrà superare, rispettivamente, la percentuale del  30%  e  del  70%,  del massimale del presente articolo.

Forme di allevamento e sistemi di potatura:  quelli  generalmente usati o comunque atti a non modificare le  caratteristiche  peculiari

dell'uva e dei vini.

Pratiche di forzatura:

è vietata ogni pratica di forzatura;

è consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.

 

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino  a denominazione di origine controllata «Moscadello di  Montalcino»  in vigneto di coltura specializzata, non deve essere superiore a:

 

Moscadello di Montalcino tranquillo:10,00 t/ha, pari a 65,00 hl/ha,

                   Moscadello di Montalcino frizzante:10,00 t/ha,              pari a 65,00 hl/ha,                 

Moscadello di Montalcino vendemmia tardiva: 5,00 t/ha, pari a 22,50 hl/ha.

                                                                                         

Per le uve atte a produrre la tipologia  «Vendemmia  tardiva»  e' consentito, fino ad un massimo del 50% della resa  massima  prevista,

un appassimento parziale in fruttaio.

A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli  la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti  indicati. 

Tale  esubero  della  resa   non   potrà   essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in

carico separatamente sui registri obbligatori  di  cantina  e  devono essere evidenziate separatamente nella denuncia  annuale  delle  uve,

secondo le diverse tipologie.

Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario,  a preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico

volumico  minimo  naturale  di:

 

Moscadello di Montalcino tranquillo:10,00% vol.;

Moscadello di Montalcino frizzante:10,00% vol.;

 

Le  uve  destinate  alla  produzione  della   tipologia

«Vendemmia tardiva»,  ammesse  nelle  condizioni  richieste,  debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo non inferiore al 15,00%. Vol.

 

Art 5   

Nella  vinificazione  dei  vini  a   denominazione   di   origine controllata «Moscadello  di  Montalcino»  sono  ammesse  soltanto  le pratiche enologiche  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari caratteristiche.

La presa di spuma per il  tipo  «frizzante»  deve  avvenire  solo attraverso fermentazione naturale.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per i tipi «tranquillo» e «frizzante» e al  45%  per  il  tipo

«vendemmia tardiva».

Le operazioni  di  vinificazione,  conservazione,  affinamento  e imbottigliamento devono essere effettuate nella  zona  di  produzione

definita all'art. 3.

L'eventuale  arricchimento  per  le  tipologie   «tranquillo»   e «frizzante» potrà  essere  effettuato  solo  con  mosto  concentrato

prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo dei vigneti del  vino  «Moscadello  di  Montalcino»  o  con   mosto   concentrato

rettificato.

Per la tipologia «Vendemmia tardiva» e' vietato qualsiasi tipo di arricchimento.

 

Art 6   

I vini «Moscadello di  Montalcino»  all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle caratteristiche  di  seguito  esposte, secondo le diverse tipologie:

 

Miscadello di Montalcino tranquillo:

colore:                giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato, fresco e persistente;

sapore: aromatico,  dolce,  armonico,  caratteristico  dell'uva moscato;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere: almeno un quarto;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Moscadello di Montalcino frizzante:

colore:                giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace;

profumo: caratteristico, delicato, fresco e persistente;

sapore: aromatico,  dolce,  armonico,  caratteristico  dell'uva moscato;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere: almeno un quarto;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Moscadello di Montalcino vendemmia tardiva:

colore:                dal giallo paglierino al giallo dorato;

profumo: caratteristico, delicato e persistente;

sapore: aromatico, dolce ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 millequivalenti/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Il  vino  «Moscadello  di  Montalcino»   qualificato   «vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto  ad  un  periodo  di  affinamento  di

almeno un anno,

calcolato dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  alla vendemmia

e non può essere immesso al consumo prima del    gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.

Durante  l'affinamento  il   vino   può   compiere   una   lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

 

Art 7   

I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Moscadello  di Montalcino» possono essere immessi al consumo  in  bottiglie  di  una delle seguenti capacità: litri  0,375;  litri  0,500;  litri  0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000.

Le bottiglie devono  essere  di  vetro  e  chiuse  con  tappo  di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio

del vino.

Sulle bottiglie contenenti il  vino  «Moscadello  di  Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata  di  produzione  delle

uve.

E' vietato  usare,  insieme  alla  denominazione  «Moscadello  di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa  da  quelle

previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi «Extra», «Fine»,  «Scelto»,  «Selezionato»,  «Superiore»,  «Vecchio»,

«Riserva» e similari.

E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni  che facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non

aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attività   agricola dell'imbottigliatore  quali  «Viticoltore»,   «Fattoria»,   «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini  similari,  sono  consentite  in osservanza alle disposizioni CE in materia.

E' inoltre consentito l'uso  di  indicazioni  toponomastiche  che facciano riferimento a vigneti dai quali effettivamente provengano le

uve da  cui  il  vino  così  qualificato  e'  stato  ottenuto,  alle condizioni previste dalle norme in materia.

Nella  designazione  e  presentazione  in  etichetta   del   vino «Moscadello  di  Montalcino»  nei  tipi  «frizzante»   e   «vendemmia

tardiva», deve  sempre  figurare  una  delle  dizioni  «frizzante»  o «vendemmia tardiva», secondo il caso che ricorre,  immediatamente  al di sotto della dicitura denominazione di  origine  controllata.

Tali dizioni devono  essere  riportate  in  caratteri  di  dimensioni  non superiori a quelli utilizzati per  la  denominazione  «Moscadello  di Montalcino».

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