ROMAGNA ALBANA D.O.C.G.
VIGNETI BERTINORO
ROMAGNA ALBANA
D.O.C.G.
ALLEGATO AL DECRETO 22 Settembre 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione e vini
1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
secco (asciutto);
amabile;
dolce;
passito;
passito riserva.
Art. 2
Base ampelografica
1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve di vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Albana: minimo 95%;
possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.
Tale zona è così delimitata:
Provincia di Forli-Cesena:
comuni di
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano,
Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.
Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato:
comune di Savignano sul Rubicone:
dalla strada statale n. 9 Emilia;
comune di Cesena:
dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con riva Pestalozzi,
segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis.
Segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;
comune di Forlimpopoli:
dal confine con il comune di Bertinoro segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Leonardo
che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini - Bologna, indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;
comune di Forlì:
dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue
questa via e poi le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della citta' alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.
Provincia di Ravenna:
comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:
comune di Faenza:
dal confine con il comune di Forli' dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla
ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Proventa, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di
Castelbolognese;
comune di Castelbolognese:
dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Provincia di Bologna:
comuni di
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano
Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:
comune di Imola:
dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice.
Segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine
comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;
comune di Ozzano Emilia:
dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Art. 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
1.1. Non possono essere iscritti nello schedario i vigneti impiantati in terreni inadatti a produrre uve di qualità.
2.1. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.
2.2. Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente, la pergoletta, l'alberello ed il duplex;
con un minimo di 2.500 ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex,
di 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete
di 5.000 ceppi/ettaro per l'alberello.
3. E' esclusa ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.1. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana non deve essere superiore a
10,00 tonnellate per ettaro in coltura specializzata.
4.2. Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
4.3. Nelle annate favorevoli la resa di uva, da destinare alla produzione dei vini DOCG definiti all'art.1 del presente disciplinare, deve essere riportata nei limiti di cui ai comma 4.1 e 4.2, purché la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.
Art. 5
Norme per la vinificazione
1.Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle province di Forlì - Cesena, Ravenna e Bologna.
2.1. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:
“Romagna” Albana secco: 70% 7.000 l/ha;
“Romagna” Albana amabile: 70%, 7.000 l/ha;
“Romagna” Albana dolce: 70%, 7.000 l/ha;
“Romagna” Albana passito: 50%, 5.000 l/ha;
“Romagna” Albana passito riserva: 50%, 5.000 l/ha.
2.2. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre, rispettivamente il 75% ed il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
3. E' ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di 1 grado.
4.1. Le tipologie "Romagna" Albana passito e passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al
30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia
e la loro vinificazione non deve essere anteriore al
15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
4.2. E' ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento,
un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.
4.3. Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o senza intervento della «muffa nobile», non sono tenuti al rispetto della scadenza del 15 ottobre.
4.4. A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da "muffa nobile", è concesso di produrre e commercializzare DOCG "Romagna" Albana passito riserva avente
un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4,00% vol.,
purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai
400 grammi di zucchero per litro.
4.5. Per tutte le tipologie previste e' consentita la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno.
5.1. Il vino a DOCG "Romagna" Albana passito non può essere immesso al consumo prima del
1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.
5.2. Il vino a DOCG "Romagna" Albana passito riserva non può essere immesso al consumo prima del
1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"Romagna" Albana secco (asciutto):
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
profumo: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: secco un po' tannico, caldo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori: come da reg. CE n. 706/09, allegato XIV, parte B;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Romagna" Albana amabile:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
profumo: caratteristico dell'Albana ;
sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;
titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori da svolgere: da 12,00 a 30,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Romagna" Albana dolce:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
profumo: caratteristico dell'Albana;
sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 8,50% vol.;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori: non inf. a 45,00 g/l, ma non sup. a 80,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Romagna" Albana passito:
colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
titolo alcol. volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;
anidride solforosa: massimo 400 mg/l;
estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.
"Romagna" Albana passito riserva:
colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;
profumo: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;
sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 24,00% vol.;
titolo alcolometrico effettivo: minimo 4,00% vol., massimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 44,00 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7
Etichettatura e presentazione
1. Le qualificazioni "secco", "amabile", "dolce", "passito" e "passito riserva" devono figurare in etichetta e sono consentite alle diverse tipologie della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana che presentino le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6.
2. Alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "superiore", "fine", "scelto", e simili.
2.2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
3. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;
Art. 8
Confezionamento
1. Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana deve essere utilizzato esclusivamente il tappo raso bocca.
1.1. Per le tipologie passito e passito riserva e' consentito solo l'uso del tappo di sughero monopezzo.
2. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana, ad esclusione delle tipologie passito e passito riserva, imbottigliati in recipienti fino a 0,187 litri e' consentita la chiusura con tappo a vite.
3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana deve figurare l'indicazione dell’annat di produzione delle uve.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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