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CHIANTI CLASSICO DOCG

VIGNETI ED ULIVI FONTERUTOLI CHIANTI CLASSICO

VIGNETI ED ULIVI FONTERUTOLI CHIANTI CLASSICO


CHIANTI CLASSICO

D.O.C.G.

Decreto 10 Giugno 2010

(fonte GURI)

 

Art 1   

La denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” accompagnata dalla specificazione “Classico” in seguito denominata “Chianti Classico” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

 

Art 2   

Il vino a DOCG “Chianti Classico” deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese minimo dall’80% al 100%

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa provenienti dai da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta all’albo dei vigneti.

 

Art 3   

la zona di produzione del vino a DOCG “Chianti Classico” è la zona delimitata con decreto interministeriale 31/07/1932, confermata con l’art. 5 del D.P.R. n. 930 del 12/07/1963, dall’art. 3 del D.P.R. 9/08/1967, dall’art. 3 del D.P.R. 2/07/1984 dall’articolo n. 6 del D.M. 5/08/1996 e dall’art. 5 della legge n. 164 del 10/02/1992, regolata autonomamente ai sensi del menzionato art. n. 5 della legge 164/92.

 

Tale zona comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Greve in Chianti, Barberino Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Tavernelle Val di Pesa,

In provincia di Firenze;

Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi,

In provincia di Siena             

 

Tale zona è così delimitata:

incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ombrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il Torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all’Ombrone.

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il Fosso Malena Morta fino alla sua confluenza con il Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il Fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per Santa Lucia (quota 252 e 265) verso l’Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi fino ad incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando San Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il Torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze.

Il detto confine per un primo tratto segue il Torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavernelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po’ a oriente lungo altro torrentello, passando per Ca’ Biricucci e Belvedere fino ad incontrare subito dopo la strada San Donato – Tavernelle che segue fino a Morocco: e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il Torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto con il confine amministrativo fra i comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavernelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del “Chianti Classico” coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

 

Art 4   

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Chianti Classico” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire all’uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino, in particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone.

E’ vietata qualsiasi pratica di forzatura.

E’ consentita la pratica dell’irrigazione di soccorso.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo, unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un’altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto Albo, i vigneti situati in terreni umidi, su fondo valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell’interno della zona delimitata.

Nella zona di produzione di cui all’articolo 3 non si potranno impiantare e iscrivere vigneti all’Albo “Chianti DOCG” né produrre vini “Chianti” e “Chianti superiore”.

Al momento dell’impianto la densità minima dei ceppi ad ettaro, dovrà essere di:

4.000

La produzione massima di uva consentita ad ettaro e di

7,50 tonnellate/ettaro

e la resa media per ceppo non può essere in alcun modo superiore a 2,000 kg/ceppo.

In deroga a quanto sopra stabilito, per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare si applica la normativa previgente.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Chianti Classico” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:                                                                                                                       11,50% vol.

La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varietà complementari di cui all’articolo 2 e la successiva elaborazione in vino possono avvenire, in tutto o in parte, in maniera separata, purché l’assemblaggio dei vini così ottenuti con il vino derivante dalle uve della varietà Sangiovese sia effettuato prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla normativa vigente e/o prima della eventuale commercializzazione di cui al punto successivo.

Il soggetto che intende commercializzare in zona di produzione una partita di vino sfuso destinato alla DOCG “Chianti Classico”, deve darne comunicazione all’Organismo di controllo incaricato, almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento stesso.

Tale partita di vino destinato alla DOCG “Chianti Classico”, oggetto di commercializzazione, deve rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo articolo 6 e, nel caso, essere stata assemblata secondo quanto disposto al punto precedente.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a DOCG “Chianti Classico” solo a partire dal terzo

anno dall’impianto.

Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva per ettaro è ridotta al 40% e quindi da 7,50 a 3,00 tonnellate/ettaro.

La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alle C.C.I.A.A. di Firenze e di Siena.

 

Art 5   

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del vino Chianti Classico,  in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre il dieci chilometri in linea d’aria dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti alla data del 1° Gennaio 2008, che siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione del vino a DOCG “Chianti Classico” ottenute da vigneti propri o in conduzione.

 Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate.

Le operazioni di conservazione, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, di cui all’articolo 3.

Tuttavia, le cantine in possesso di autorizzazione a vinificare fuori zona ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo, possono effettuare, nel medesimo centro aziendale, anche le operazioni di imbottigliamento e/o affinamento in bottiglia di vino proveniente da vinificazione di uve atte a divenire vino a DOCG “Chianti Classico”, ottenute da vigneti propri o in conduzione singolarmente o collettivamente.

            Restano valide tutte le autorizzazioni all’imbottigliamento fino ad oggi rilasciate.

Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti ed in ogni caso per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le operazioni di imbottigliamento e/o affinamento in bottiglia possono essere consentite, previo parere favorevole del Consorzio vino Chianti Classico, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini a cantine che siano situate nelle province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell’ambito della Regione Toscana, alle seguenti condizioni:

le cantine siano di pertinenza di aziende che già imbottigliano vino a DOCG “Chianti Classico” in zona di produzione da almeno 10 anni;

tali operazioni riguardino vino che è stato trasferito già certificato come DOCG “Chianti Classico” e vengono eseguite entro il termine di validità della certificazione stessa (pari a 90 giorni);

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa vigente,  

E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui all’articolo 4.

L’eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino a DOCG “Chianti Classico”, oppure con mosto concentrato rettificato o zucchero d’uva.

Il vino a DOCG “Chianti Classico” può essere immesso al consumo soltanto a partire dal

1° ottobre dell’anno successivo alla vendemmia.

Il vino a DOCG “Chianti Classico” destinato a “riserva” può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad invecchiamento di almeno:

24 mesi di cui un’ affinamento in bottiglia per almeno tre mesi

La pratica di affinamento del vino a DOCG “Chianti Classico” destinato a “riserva” potrà essere svolta anche fuori della zona di vinificazione, purché sulle bottiglie risultino già applicate etichetta e fascetta sostitutiva dei contrassegni di Stato.

Il periodo do invecchiamento viene calcolato a decorrere dal

1° Gennaio dell’annata successiva alla vendemmia.

 

 

Art 6   

Il vino a DOCG “Chianti Classico”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Chianti Classico”

limpidezza: limpido;

colore: rosso rubino che può divenire talvolta secondo l’origine intenso e profondo;

profumo: note floreali di mammola e giaggiolo unite ad un tipico carattere di frutti rossi, fini note speziate e balsamiche in alcune riserve e selezioni;

sapore:            asciutto, armonico, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo al morbido e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:          23,00 g/l;

 

“Chianti Classico riserva”

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

 

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Art 7   

La DOCG “Chianti Classico” è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio “Gallo nero” nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare di produzione in abbinamento inscindibile con la denominazione “Chianti Classico”.

Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.

I confezionatori hanno inoltre la possibilità di apporre separatamente il marchio “Gallo nero” stampato e distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela del vino a DOCG “Chianti Classico”, sul collo della bottiglia.

L’utilizzo del marchio “Gallo nero” è curato direttamente dal Consorzio di tutela del vino a DOCG “Chianti Classico” che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati. nella forma classica e letterale

 

Nella designazione del vino a DOCG “Chianti Classico” può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della Legge n. 164 del 10/02/1992, a condizione che sia seguita dal corrispettivo toponimo, che la relativa superficie sai distintamente specificata nell’Albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

E’ consentito l’uso di menzioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l’acquirente circa l’origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

E’ consentito inoltre l’uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla Legge 10/02/1992, n. 164, e relativi decreti di applicazione.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a DOCG “Chianti Classico” per l’immissione al consumo deve sempre figurare l’annata di produzione delle uve.

Nell’etichettatura è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, vecchio, selezionato e similari.

Il termine “Classico” nell’etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, deve sempre seguire la parola “Chianti” ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.

 

Art 8   

Per il vino a DOCG “Chianti Classico” è consentita l’immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo bottiglia bordolese in tutti i formati ammessi e fisco toscano come definito nelle sue caratteristiche dall’articolo 1 comma 2 lettera c) della legge n. 82 del 20 Febbraio 2006.

E’ inoltre tassativamente vietato l’uso dei fischi usati.

Le bottiglie o i fiaschi, contenenti vino a DOCG “Chianti Classico”, destinate alla vendita, devono essere, anche per quanto riguarda la forma e l’abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Per il confezionamento del vino a DOCG “Chianti Classico” deve essere usato esclusivamente il tappo di sughero, raso bocca.

Fanno eccezione i recipienti con tappi a corona o capsule a strappo per le capacità fino a litri 0,250.

 

 

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