GAMBELLARA D.O.C.
VIGNETI GAMBELLARA
GAMBELLARA
D.O.C.
DECRETO 20 settembre 2011
Art. 1
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Gambellara» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione:
«Gambellara» (anche in versione superiore);
«Gambellara» Classico;
«Gambellara» Classico Vin Santo.
«Gambellara» Spumante
Art. 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, all'interno del complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
«Gambellara» (anche in versione superiore):
Garganega minimo 80%;
Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
«Gambellara» Classico:
Garganega minimo 80%;
Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
«Gambellara» Classico Vin Santo:
Garganega minimo 80%;
Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
«Gambellara» Spumante
Garganega minimo 80%;
Pinot Bianco, Chardonnay, Trebbiano di Soave (nostrano) e Durella presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
Art. 3
Zona di produzione
A).La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di
Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo.
In provincia di Vicenza.
Tale zona è così delimitata:
partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona del punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello la linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' Ca' Bellimadore e Case Colombara. Prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso.
Di qui si dirige verso nord-est lungo la stessa strada, fino a incontrare la provinciale Montebello-Arzignano e
prosegue sul confine comunale tra Montorso e Arzignano fino a incontrare il torrente Chiampo.
Discende lungo detto torrente fino al punto in cui il corso d'acqua entra in provincia di Verona poco a nord dell'autostrada La Serenissima.
Da detto punto di delimitazione segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino alla Val Busarello, da dove si è partiti per la delimitazione della zona.
B) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» designabili con la menzione classico è così delimitata:
partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per
Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' di Ca' Bellimadore e Case Colombara.
Prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso.
Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le località Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello che raggiunge.
Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le località Castelleto e
Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in località Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton giungendo al bivio di Ca' Maraschin.
Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara.
Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa quota 49.
Indi si prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della zona.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Gambellara» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i vigneti allevati a pergola veronese a tetto piano e' fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfilare e una carica massima di 60.000 gemme per
ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. La rese massime di uva, per ettaro di vigneto in cultura specializzata, ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» sono le seguenti:
Gambellara: 14,00 t/ha, 9,50% vol.;
Gambellara superiore: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;
Gambellara spumante: 14,00 t/ha, 9,00% vol.;
Gambellara classico: 12,50 t/ha, 10,50% vol.;
Gambellara classico vin Santo: 12,50 t/ha, 9,50% vol.
Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione del «Gambellara» Classico Vin Santo, dopo aver operato la tradizionale cernita,
non deve essere superiore a tonnellate 6,50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico, se ne hanno le caratteristiche, per la produzione di «Gambellara» e «Gambellara»
Classico.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta della vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabli per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni dei cui al comma precedente
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di appassimento e di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, lettera A
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che l'operazione di vinificazione, ad esclusione delle uve destinate alla produzione dei vini che riportano il riferimento classico, sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nei comuni limitrofi.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Gambellara» classico vin Ssanto devono essere preliminarmente sottoposte ad un periodo di appassimento, fino a portarle a
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 16,00% vol.
L'appassimento può essere eventualmente condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» e «Gambellara» classico la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine «Gambellara» Classico Vin Santo non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di
due anni
a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.
La denominazione di origine controllata «Gambellara» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle specifiche norme nazionali e comunitarie. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi:
«extra brut», «brut», «extra dry» e, «dry».
Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della Regione Veneto.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Gambellara»:
colore: da paglierino a dorato chiaro;
profumo: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;
sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno
acidità totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l,;
«Gambellara» classico:
colore: da paglierino a dorato chiaro;
profumo: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;
sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno
acidità totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Gambellara» superiore:
colore: da paglierino a dorato chiaro;
profumo: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;
sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno
acidità totale minima: 4,50 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
estratto non riduttore minimo: 19,00.
«Gambellara» spumante:
spuma: fine e persistente
colore: giallo paglierino brillante piu' o meno intenso
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, fine, da extrabrut a dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
«Gambellara» Classico Vin Santo:
colore: giallo ambrato piu' o meno carico;
profumo: profumo intenso, tipico, eventuali sfumature di vaniglia;
sapore: dolce, armonico, vellutato, tipico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00%vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7
Etichettatura e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico, «Gambellara» Superiore e «Gambellara» Classico Vin Santo è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» classico, «Gambellara»" superiore e «Gambellara» classico vin santo è consentito fare riferimento alle menzioni geografiche aggiuntive, di cui all'articolo 4 punto 4 del DLGS n.61 - allegato A, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Art. 8
Confezionamento
I vini delle tipologie "Gambellara", "Gambellara" superiore e "Gambellara" classico devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Per le bottiglie di capacità non superiore a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite
Tuttavia, per i vini delle tipologie "Gambellara" e “Gambellara” superiore è consentita l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo a vite a capsula lunga.
Per i vini della sola tipologia "Gambellara" è consentita l'immissione al consumo, anche in fusti in acciaio inox della capacità di litri 20, 25 e 30.
E' consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiusi in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.
Il vino a denominazione di origine controllata «Gambellara» classico vin santo deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela può essere consentito, a scopo promozionale, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 3, 6, 9, 12 e 18.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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