Veneto › GAMBELLARA DOC

GAMBELLARA D.O.C.

VIGNETI GAMBELLARA

VIGNETI GAMBELLARA

GAMBELLARA

D.O.C.
DECRETO 20 settembre 2011

 

Art. 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione di origine controllata «Gambellara» è riservata  ai seguenti vini che rispondono alle  condizioni  ed  ai  requisiti  del presente disciplinare di produzione:

 

«Gambellara» (anche in versione superiore);

«Gambellara» Classico;

«Gambellara» Classico Vin Santo.

«Gambellara» Spumante

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine  controllata  «Gambellara»,  devono essere  ottenuti  esclusivamente  mediante  vinificazione  delle  uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo  art.  3 da vigneti che,  all'interno  del  complesso  aziendale,  abbiano  la seguente composizione ampelografica:

 

«Gambellara» (anche in versione superiore):

Garganega minimo 80%;

Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di  Soave  (nostrano)  presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

 

«Gambellara» Classico:

Garganega minimo 80%;

Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di  Soave  (nostrano)  presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

 

«Gambellara» Classico Vin Santo:

Garganega minimo 80%;

Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di  Soave  (nostrano)  presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

 

«Gambellara» Spumante

Garganega minimo 80%;

Pinot Bianco, Chardonnay, Trebbiano di Soave  (nostrano)  e  Durella presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

A).La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in  tutto  o in parte i territori dei comuni di

Gambellara, Montebello  Vicentino, Montorso e Zermeghedo.

In provincia di Vicenza.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona del punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello la  linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la  carrareccia  che porta al bivio per Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada  comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' Ca' Bellimadore  e  Case Colombara. Prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio  che conduce a Montorso.

Di qui si dirige verso nord-est lungo  la  stessa strada, fino  a  incontrare  la  provinciale  Montebello-Arzignano  e

prosegue sul  confine  comunale  tra  Montorso  e  Arzignano  fino  a incontrare il torrente Chiampo.

Discende lungo detto torrente fino al punto in cui il corso d'acqua entra in provincia  di  Verona  poco  a nord dell'autostrada La Serenissima.

Da detto punto di  delimitazione segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino alla  Val Busarello, da dove si è partiti per la delimitazione della zona.

 

B) La zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini  a denominazione di origine controllata «Gambellara» designabili con  la menzione classico è così delimitata:

partendo  dall'estremo  limite nord-ovest di zona nel punto  di  incontro  del  confine  provinciale Vicenza-Verona con  la  Val  Busarello,  la  linea  di  delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al  bivio  per

Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a  Ponte Cocco, tocca le  localita'  di  Ca'  Bellimadore  e  Case  Colombara.

Prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che  conduce  a Montorso.

Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere  a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo,  che raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa  per  le  località Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello che  raggiunge. 

Prosegue  verso  ovest  lungo  la  strada comunale per Selva di Montebello, passando le località Castelleto  e

Mira, giungendo al bivio per Selva.  Prosegue  verso  nord  lungo  la strada comunale per Selva fino a giungere a  quota  51  in  località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la  carrareccia  giunge in località Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per  Ca'  Canton giungendo al bivio di Ca' Maraschin.

Prosegue per breve tratto  verso ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason  e quindi procede per strada provinciale in  direzione  Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara.

Da qui segue  in direzione ovest e passando per quota 47  giunge  sulla  comunale  per Terrossa  quota  49. 

Indi  si  prosegue  verso  ovest  sulla  strada provinciale per Terrossa fino al confine  provinciale  Vicenza-Verona fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della zona.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini «Gambellara» devono  essere  quelle  tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai  vini  derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti  di  impianto,  le forme di allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  quelli generalmente  usati   o   comunque   atti   a   non   modificare   le caratteristiche delle uve e  dei  vini. 

Per  i  vigneti  allevati  a pergola veronese a tetto  piano  e'  fatto  obbligo  la  tradizionale potatura  a  secco  ed  in  verde  che  assicura   l'apertura   della vegetazione nell'interfilare e una carica massima di 60.000 gemme per

ettaro.  E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura.  

E'   consentita l'irrigazione di soccorso. La rese massime  di  uva,  per  ettaro  di vigneto in cultura specializzata, ammesse per la produzione dei  vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» sono le seguenti:

 

Gambellara: 14,00 t/ha,  9,50% vol.;

Gambellara superiore: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Gambellara spumante: 14,00 t/ha, 9,00% vol.;

Gambellara classico: 12,50 t/ha, 10,50% vol.;

Gambellara classico vin Santo: 12,50 t/ha, 9,50% vol.

 

   

 

Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la  produzione del  «Gambellara»  Classico  Vin  Santo,   dopo   aver   operato   la tradizionale cernita,  

non deve essere superiore a tonnellate 6,50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma  del presente  articolo,  saranno  presi  in  carico,  se  ne   hanno   le caratteristiche, per la produzione  di  «Gambellara»  e  «Gambellara»

Classico.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa  per  ettaro di vigneto in coltura promiscua deve  essere  calcolata,  rispetto  a quella specializzata, in rapporto  all'effettiva  superficie  coperta della vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda  necessario,  la  Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a  quella  prevista  al  presente  disciplinare  anche  differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.  3. 

Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione  Veneto, su proposta del Consorzio di  tutela  sentite  le  Organizzazioni  di categoria, può fissare i limiti  massimi  di  uva  rivendicabli  per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente  disciplinare  di produzione in rapporto alla  necessità  di  conseguire  un  migliore equilibrio  di  mercato.  In  questo  caso  non   si   applicano   le disposizioni dei cui al comma precedente

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni  di  appassimento  e  di  vinificazione  devono  essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata  nell'art. 3, lettera A

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali  di  produzione, è consentito che l'operazione di vinificazione, ad esclusione  delle uve destinate alla produzione dei vini che riportano  il  riferimento classico, sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche  se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nei  comuni limitrofi.

Le  uve  destinate  alla  produzione  della  tipologia   «Gambellara» classico vin Ssanto devono essere preliminarmente  sottoposte  ad  un periodo di appassimento, fino a portarle a 

un  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 16,00% vol.

L'appassimento può essere eventualmente condotto anche con l'ausilio di  impianti  di  condizionamento  ambientale,  purché  operanti   a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel  corso  dei  processi tradizionali di appassimento.

Per i vini a denominazione  di  origine  controllata  «Gambellara»  e «Gambellara» classico la resa massima dell'uva  in  vino  finito  non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non  oltre  il  75%, l'eccedenza  non  ha  diritto  ad  alcuna  denominazione  di  origine controllata; oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine «Gambellara»  Classico  Vin  Santo non potrà essere immesso al consumo  se  non  dopo  aver  subito  un periodo di invecchiamento di 

due  anni 

a  partire  dal  1°  gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.

La denominazione di  origine  controllata  «Gambellara»  può  essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti  e  vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel  presente disciplinare, in  ottemperanza  alle  specifiche  norme  nazionali  e comunitarie. Tale tipologia deve essere  commercializzata  nei  tipi:

«extra brut», «brut», «extra dry» e, «dry».

Le operazioni di elaborazione di detti vini  spumanti  devono  essere effettuate  in  stabilimenti  siti  nell'ambito  territoriale   della Regione Veneto.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata  «Gambellara»  all'atto dell'emissione   al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

«Gambellara»:

colore: da paglierino a dorato chiaro;

profumo: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;

sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente  amarognolo,  di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l,;

 

«Gambellara» classico:

colore: da paglierino a dorato chiaro;

profumo: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;

sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente  amarognolo,  di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Gambellara» superiore:

colore: da paglierino a dorato chiaro;

profumo: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;

sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente  amarognolo,  di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19,00.

 

 

 

«Gambellara» spumante:

spuma: fine e persistente

colore: giallo paglierino brillante piu' o meno intenso

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, fine, da extrabrut a dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Gambellara» Classico Vin Santo:

colore: giallo ambrato piu' o meno carico;

profumo: profumo intenso, tipico, eventuali sfumature di vaniglia;

sapore:  dolce,  armonico,  vellutato,   tipico,   con   eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 16,00%vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno,  il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali di modificare con proprio decreto, per i  vini  di  cui  al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per  l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella designazione  e  presentazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Gambellara» Classico, «Gambellara»  Superiore  e «Gambellara»   Classico   Vin   Santo   è   obbligatorio   riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella presentazione  e  designazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Gambellara» è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare, ivi  compresi  gli  aggettivi   extra,   fine,   superiore,   scelto, selezionato e simili.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi  significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione  e  presentazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Gambellara» classico, «Gambellara»" superiore  e «Gambellara» classico vin santo è consentito fare  riferimento  alle menzioni geografiche aggiuntive, di cui all'articolo 4  punto  4  del DLGS n.61  -  allegato  A,  alle  condizioni  stabilite  dal  decreto ministeriale 22 aprile 1992.

 

Art. 8

Confezionamento

 

I  vini  delle  tipologie  "Gambellara",  "Gambellara"  superiore   e "Gambellara" classico devono essere immessi al consumo  in  bottiglie di vetro di capacità massima di litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e  con  abbigliamento  consono  ai  caratteri  di  pregio   di   tali produzioni.

Per le  bottiglie  di  capacità  non  superiore  a  0,375  litri  e' consentito l'uso del tappo a vite

Tuttavia, per i vini  delle  tipologie  "Gambellara"  e  “Gambellara” superiore è consentita l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo a vite  a  capsula lunga.

Per  i  vini  della  sola  tipologia   "Gambellara"   è   consentita l'immissione al  consumo,  anche  in  fusti  in  acciaio  inox  della capacità di litri 20, 25 e 30.

E' consentito inoltre l'uso  dei  contenitori  alternativi  al  vetro costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di polietilene e poliestere racchiusi in un involucro di  cartone  o  di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Il vino a denominazione di origine controllata «Gambellara»  classico vin santo deve essere immesso al consumo in  bottiglie  di  vetro  di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo  raso  bocca,  e  con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

Inoltre, a richiesta delle  ditte  interessate  o  del  Consorzio  di tutela può essere consentito,  a  scopo promozionale,  l'utilizzo  di contenitori tradizionali di capacità di litri 3, 6, 9, 12 e 18.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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