OFFIDA DOCG
VIGNETI OFFIDA
OFFIDA
D.O.C.G.
Decreto 15 giugno 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Disciplinare di produzione
La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Offida» Pecorino;
«Offida» Passerina;
«Offida» rosso.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Offida« Pecorino:
Pecorino: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%;
«Offida» Passerina:
Passerina: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%;
«Offida» rosso:
Montepulciano: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo ed inclusi nei territori appresso delimitati.
La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, comprende gli interi territori comunali di
Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone;
in provincia di Ascoli Piceno;
nonché parte dei territori comunali di
Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, , Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli;
in provincia di Ascoli Piceno;
Campofilone, Pedaso, Petritoli,
in provincia di Fermo.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla SS 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la SS 4 Salaria fino ad incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto per detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno con il
comune di Appignano, segue lo stesso fino al torrente Bretta, per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di Ascoli Piceno.
La stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la SP 178 che collega la SP 73 al centro abitato di Capradosso, prosegue per la SP 178 fino al centro abitato di
Capradosso per continuare poi fino alla frazione Madonna di Montemisio, da qui prosegue fino alla strada provinciale che collega Castignano a Rotella fino al centro abitato di Rotella.
Da cui prosegue in direzione Poggio Canoso toccando le quote 418, 427, 474, 480,495, 488 fino ad arrivare al centro abitato di Poggio Canoso.
Da qui prosegue in direzione C. Rossi passando per le quote 505, 586, 576, 511, 457 e 557. Prosegue per C. Vallorani toccando le quote 565, 507, 400 per raggiungere il centro abitato di Rotella passando per
quota 571 da cui prosegue lungo la strada provinciale Rotella-Montalto Marche, fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio con la SS 16 Adriatica che percorre fino alla SS 4 Salaria.
La zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» rosso comprende l'intero territorio dei comuni di
Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena, Castorano, Castel di Lama, Cossignano, Appignano del Tronto;
e parte dei territori comunali di
Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Grottammare, Massignano, Carassai, Montefiore dell'Aso, Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto;
tutti in provincia di Ascoli Piceno.
Il confine della zona coincide con quello dell'area precedentemente descritta partendo dall'intersezione del torrente Menocchia con la SS 16 Adriatica procedendo verso Sud fino alla intersezione della SS 16 Adriatica con la SS Salaria da cui prosegue verso l'interno fino all'intersezione fra il confine amministrativo tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno e Castignano.
Da qui la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra il comune di Appignano e Castignano fino all'intersezione con la strada comunale di Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza con la strada provinciale Offida-Castignano.
Dalla periferia di Castignano, partendo dalla strada provinciale Castignano-Cossignano, la linea si immette nel compluvio che porta al fosso dell'Acquachiara, seguendo quest'ultimo fino al fiume Tesino. A questo punto la linea. Oltrepassa il fiume, segue il fosso delle Pratole che collega il fondovalle con la strada provinciale Cossignano-Montalto Marche; dall'incrocio con questa prosegue sulla strada per Porchia, supera il centro abitato di Porchia in direzione Carassai fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Carassai e Montalto Marche e lo segue
fino al torrente Menocchia. Da questo punto segue il torrente fino alla intersezione con la strada Casali San Vito che percorre fino ad incrociare la strada provinciale Montalto-Carassai.
Da questo punto percorre la suddetta attraversando i centri abitati di Carassai, Montefiore a Massignano scendendo fino ad incrociare la SS 16 Adriatica.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata, sia per vini i bianchi che per il vino rosso.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.
La Regione può consentire le forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:
«Offida» Pecorino: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;
«Offida» Passerina: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;
«Offida» rosso: 8,50 t/ha, 12,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, di imbottigliamento e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.
E' inoltre consentito che le operazioni di cui all'art. 1, siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di produzione di cui all'art. 3, comunque all'interno della Regione Marche, a condizione che:
le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;
le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della Regione Marche sulla rispondenza degli impianti di vinificazione e imbottigliamento e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare, di invecchiare e di imbottigliare i propri vini;
le cantine di cui trattasi abbiano la disponibilità delle rispettive aziende agricole;
è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino
per ettaro sono le seguenti:
«Offida» Pecorino: 70%, 63,00 hl/ha;
«Offida» Passerina: 70%, 63,00 hl/ha;
«Offida» rosso: 70%, 59,50 hl/ha.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non il 75% per i vini «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, «Offida» rosso, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Offida», nella tipologia «rosso», può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio di
24 mesi complessivi
di cui 12 mesi in legno,
aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia,
a partire da non prima del 1° novembre dell'anno del raccolto.
L'immissione al consumo per le tipologie bianche della denominazione di origine controllata e garantita«Offida» deve avvenire dopo il
1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata «Rosso Piceno», «Falerio», «Falerio» tipologia Pecorino, Terre di Offida nella tipologia passito, Vino Santo e spumante o verso la indicazione geografica tipica «Marche».
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Offida» Passerina:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
«Offida» Pecorino:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Offida» rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: asciutto, armonico, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7
Etichettatura e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.
Per le chiusure delle bottiglie sono applicabili le vigenti disposizioni.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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