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OFFIDA DOCG

VIGNETI OFFIDA

VIGNETI OFFIDA

OFFIDA

D.O.C.G.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Disciplinare di produzione

 

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita  «Offida»  è riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

«Offida» Pecorino;

«Offida» Passerina;

«Offida» rosso.

 

Art. 2.

Base ampelografica

 

I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte  dai  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la   seguente composizione ampelografica:

 

«Offida« Pecorino:

Pecorino: minimo 85%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%;

 

«Offida» Passerina:

Passerina: minimo 85%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione  nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%;

 

«Offida» rosso:

Montepulciano: minimo 85%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  Denominazione  di Origine Controllata e Garantita «Offida» di cui al precedente art.  2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo ed inclusi nei territori appresso delimitati.

 

La zona  di  produzione  del  vino  a  Denominazione  di  Origine Controllata  e  Garantita  «Offida»  Pecorino,  «Offida»   Passerina, comprende  gli  interi  territori  comunali  di  

Acquaviva  Picena, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone;

in provincia di Ascoli Piceno;

nonché  parte dei  territori  comunali  di 

Ascoli  Piceno,   Colli   del   Tronto, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto  Marche, Massignano,  Monsampolo  del  Tronto,   Montedinove,   Monteprandone, , Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli;

in provincia di Ascoli Piceno;

Campofilone, Pedaso, Petritoli,

in provincia di Fermo.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla SS 16 Adriatica  la linea di delimitazione segue la SS 4 Salaria fino  ad  incontrare  la strada che porta a Vallesenzana  e  raggiunto  per  detta  strada  il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno  con  il

comune di Appignano, segue lo stesso fino  al  torrente  Bretta,  per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano  ed il comune di Ascoli Piceno.

La stessa  linea  segue  poi  il  confine amministrativo  tra  il  comune  di  Castignano  e  Rotella  fino  ad incrociare la SP 178 che collega  la  SP  73  al  centro  abitato  di Capradosso, prosegue  per  la  SP  178  fino  al  centro  abitato  di

Capradosso  per  continuare  poi  fino  alla  frazione   Madonna   di Montemisio, da qui prosegue fino alla strada provinciale che  collega Castignano a Rotella  fino  al  centro  abitato  di  Rotella.

Da  cui prosegue in direzione Poggio Canoso toccando le quote 418, 427,  474, 480,495, 488 fino ad arrivare al centro abitato di Poggio Canoso. 

Da qui prosegue in direzione C. Rossi passando per le  quote  505,  586, 576, 511, 457 e 557. Prosegue per C. Vallorani toccando le quote 565, 507, 400 per raggiungere il centro abitato di  Rotella  passando  per

quota   571   da   cui   prosegue   lungo   la   strada   provinciale Rotella-Montalto Marche, fino  al  ponte  sul  fiume  Aso  e  da  qui prosegue lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio con la  SS  16 Adriatica che percorre fino alla SS 4 Salaria.

 

La zona di produzione della Denominazione di Origine  Controllata e Garantita «Offida» rosso comprende l'intero territorio  dei  comuni di

Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena,  Castorano,  Castel di Lama, Cossignano, Appignano del Tronto;

e parte dei  territori  comunali  di

Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli,  Monsampolo  del  Tronto, Grottammare,  Massignano,  Carassai,  Montefiore  dell'Aso,  Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto;

tutti in provincia di Ascoli Piceno.

 

Il   confine   della   zona   coincide   con   quello   dell'area precedentemente descritta  partendo  dall'intersezione  del  torrente Menocchia con la SS 16  Adriatica  procedendo  verso  Sud  fino  alla intersezione della SS 16 Adriatica con la SS Salaria da cui  prosegue verso l'interno fino all'intersezione fra il  confine  amministrativo tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno  e  Castignano. 

Da  qui  la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra il  comune di  Appignano  e  Castignano  fino  all'intersezione  con  la  strada comunale di Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza con  la strada provinciale Offida-Castignano.

Dalla periferia di  Castignano, partendo dalla strada provinciale Castignano-Cossignano, la linea  si immette nel compluvio che porta al  fosso  dell'Acquachiara,  seguendo quest'ultimo fino al fiume Tesino. A questo punto la linea. Oltrepassa il fiume, segue il fosso delle Pratole che collega il  fondovalle  con la strada provinciale Cossignano-Montalto Marche;  dall'incrocio  con questa prosegue sulla strada per Porchia, supera il centro abitato di Porchia  in  direzione  Carassai  fino  ad  incontrare   il   confine amministrativo tra i comuni di Carassai e Montalto Marche e lo  segue

fino al torrente Menocchia. Da questo punto segue  il  torrente  fino alla intersezione con la strada Casali San Vito che percorre fino  ad incrociare la strada provinciale Montalto-Carassai.

Da  questo  punto percorre la suddetta attraversando  i  centri  abitati  di  Carassai, Montefiore a  Massignano  scendendo  fino  ad  incrociare  la  SS  16 Adriatica.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita  «Offida» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire  alle  uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le produzioni della denominazione di origine  di  cui  si  tratta. 

Sono esclusi  i  terreni   eccessivamente   umidi   o   insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità  dei  ceppi  per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in  coltura  specializzata, sia per vini i bianchi che per il vino rosso.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura consentiti sono quelli già  usati  nella  zona  e  comunque riconducibili alla spalliera semplice.

La Regione  può  consentire  le  forme  di  allevamento  diverse qualora siano tali  da  migliorare  la  gestione  dei  vigneti  senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva ad ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

 

«Offida» Pecorino: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

«Offida» Passerina: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

«Offida» rosso: 8,50 t/ha, 12,50% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata e Garantita «Offida» devono essere riportati  nel  limite di  cui  sopra,  fermo  restando  il  limite  resa  uva-vino  per   i quantitativi di cui  trattasi,  purché la  produzione  globale  non superi del 20% il limite medesimo.

Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo  prodotto  il  diritto  alla denominazione di origine controllata e garantita.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di  vinificazione,  di  imbottigliamento   e   di invecchiamento devono essere effettuate  nell'ambito  della  zona  di produzione delimitata al precedente art. 3.

E' inoltre consentito che le operazioni di cui all'art. 1,  siano effettuate  in  cantine  situate  al  di  fuori  del  territorio   di produzione di cui all'art.  3,  comunque  all'interno  della  Regione Marche, a condizione che:

le aziende agricole interessate dimostrino di essere  esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

le dette  aziende  agricole  presentino  richiesta  motivata  e corredata dal parere degli organi tecnici della Regione Marche  sulla rispondenza degli impianti  di  vinificazione  e  imbottigliamento  e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare, di  invecchiare e di imbottigliare i propri vini;

le cantine di cui  trattasi  abbiano  la  disponibilità  delle rispettive aziende agricole;

è ammessa la dolcificazione secondo  le  norme  comunitarie  e nazionali.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di  vino

per ettaro sono le seguenti:

 

«Offida» Pecorino: 70%, 63,00 hl/ha;

«Offida» Passerina: 70%, 63,00 hl/ha;

«Offida» rosso: 70%, 59,50 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma  non  il 75% per i vini «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, «Offida» rosso, anche se la produzione ad  ettaro  resta  al  di  sotto  del  massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di  origine controllata e garantita. Oltre detto limite decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutta  la partita.

 

L'immissione al consumo  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e  garantita  «Offida»,  nella  tipologia  «rosso»,  può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento  obbligatorio  di 

24 mesi complessivi

di cui 12 mesi in legno,

aumentato di un periodo  di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia, 

a  partire  da  non prima del 1° novembre dell'anno del raccolto.

L'immissione al consumo per le tipologie bianche della denominazione di origine controllata e garantita«Offida» deve avvenire dopo il

1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove  ne  sussistano  le  condizioni  di  legge,  soltanto  verso   le denominazioni  di  origine  controllata  «Rosso  Piceno»,  «Falerio», «Falerio»  tipologia  Pecorino,  Terre  di  Offida  nella   tipologia passito, Vino Santo e  spumante  o  verso  la  indicazione  geografica tipica «Marche».

 

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto  dell'immissione  al  consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Offida» Passerina:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

«Offida» Pecorino:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Offida» rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: asciutto, armonico, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

 

I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita «Offida» di cui al  presente  articolo,  elaborati  secondo  pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto  i  limiti  indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e  similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella etichettatura dei vini  di  cui  all'art.  1  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

 

Art. 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1, devono essere  immessi  al  consumo  in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Per le chiusure  delle  bottiglie  sono  applicabili  le  vigenti disposizioni.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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