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VIN SANTO DI MONTEPULCIANO DOC

VIGNETI SAN BIAGIO MONTEPULCIANO

VIGNETI SAN BIAGIO MONTEPULCIANO

VIN SANTO DI MONTEPULCIANO

D.O.C.

D. D. 9 novembre 2010

(fonte GURI)

 

Articolo I

 

La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" può essere integrata dalle

specificazioni Riserva e Occhio di Pemice.

 

3j Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" e le sue specificazioni "riserva" e "occhio di pernice" sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

 

"Vin Santo di Montepulciano" ,"Vin Santo di Montepulciano" riserva:

Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), Trebbiano toscano da soli o congiuntamente minimo 70%.

possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% idonei alla  coltivazione nella Regione Toscana.

Sono esclusi i vitigni aromatici.

 

"Vin Santo di Montepulciano" Occhio di Pemice:

Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile) minimo 50%;

altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del50%.

I vitignì idongi,.glla cqltiyazionr rqliu Regiogg Toscana, come sopra richiamato; sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del i4 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

 

Articolo 3

 

La  zona  di  produzione  delle   uve   atte ad ottenere la DOC “Vin Santo di Montepulciano, Vin Santo di Montepulciano riserva e Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice” ricade   nel   territorio amministrativo del comune di

Montepulciano,

in  provincia  di  Siena,

limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.

Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata  da una  linea  che  partendo  dall'incrocio  della   linea   ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi  del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a  raggiungere  la  suddetta  ferrovia  a  nord  della  stazione

ferroviaria di Montallese.

Detto confine  segue  quindi  la  suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza;

parte del territorio  del  comune  di  Montepulciano,  frazione Valiano,

delimitata da una linea che, partendo dal punto  in  cui  il confine comunale interseca la strada delle  Chianacce  a  quota  251, percorre, procedendo in senso orario, il  suddetto  confine  comunale fino ad incontrare la strada Padule a  quota  253.

Segue  quindi  la predetta strada fino al bivio con la strada  vicinale  delle  Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la  strada  Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge  la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il  punto di partenza.

I  vigneti  iscritti  all'albo  della  denominazione  di  origine controllata «Rosso di  Montepulciano»  sono  utilizzabili  anche  per produrre vini  DOC  «Vin  Santo  di  Montepulciano»  alle  condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

 

Articolo 4

 

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo Occhio di Pemice non deve superare

8,00 t/ha.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva non deve superare

10,00 t/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i nuovi impianti e i reimpianti le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini, “Vin Santo di Montepulciano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi  idonei ai fini dell’iscrizione all’albo dei vigneti, unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, e siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600 metri s.l.m. e non inferiori a 250 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I vigneti impiantati dopo l’entrata in vigore del disciplinare approvato con Decreto 21 Ottobre 1996 dovranno avere la densità d’impianto di minimo 3.300 ceppi/ettaro.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

 

Articolo 5

 

Le operazioni di vinificazione di conservazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all’ art. 2, devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano.

Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini – previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Nobile di Montepulciano.

L’appassimento delle uve, la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data dal 1° luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano almeno un vigneto dal quale proviene l’uva iscritto da almeno cinque anni, a fare data dal 21 ottobre 1996, agli albi di competenza.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in provincia di Siena.

La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo del "Chianti" DOCG, all'albo del "Vino Nobile di Montepulciano" DOCG, all'albo del "Rosso di Montepulciano" DOC e all'albo del " Valdichiana" DOC, possono essere destinate alla produzione dei vini "Vin Santo di Montepulciano" DOC, "Vin Santo di Montepulciano" riserva DOC e "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice DOC,

qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino come previsto dalle normative vigenti in materia.

Nella vinificazione dei vini a DOC "Vin Santo di Montepulciano" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:

le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei;

è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento almeno il

28,00% per il "Vin Santo di Montepulciano" DOC;

33,00% per il “Vin Santo di Montepulciano” DOC Riserva e Occhio di Pernice;

l'uva deve essere ammostata non prima del

1° dicembre dell'anno di raccolta per il "Vin Santo di Montepulciano";

1° gennaio dell'anno successivo per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva e "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice;

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di

capacità non superiore a 300 litri per il "Vin Santo di Montepulciano";

caratelli di capacità non superiore a 125 litri per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva;

caratelli di capacità non superiore a litri 75 per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice;

il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di

tre anni per il "Vin Santo di Montepulciano",

cinque anni per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva,

sei anni per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice”.

 

Articolo 6

 

I vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Vin Santo di Montepulciano":

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;

profumo: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima 40 milliequivalenti per litro;

 

"Vin Santo di Montepulciano" riserva:

colore: dal giallo dorato all'ambrato più o meno intenso in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

profumo: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo:3,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro;

 

"Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice:

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età e consistenza in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature;

sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 4,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

acidità totale minimo: 4,50 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro.

 

Il Vin Santo di Montepulciano doc, in tutte le tipologie, dovrà avere

un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol.

 

Articolo 7

Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

È consentito tuttavia l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Il vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese o similari di capacità non superiore a 0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.

Nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Montepulciano” l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.

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