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MONTECARLO DOC

VIGNETI MONTECARLO

VIGNETI MONTECARLO

MONTECARLO

D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazioni e vini

 

La Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» è riservata ai vini

bianco,

rosso,

rosso riserva,

Vermentino, 

Sauvignon, 

Syrah,

Cabernet Sauvignon,

Merlot,

Vin santo,

Vin santo  occhio  di  pernice

che corrispondono alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

Il vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Montecarlo» bianco e Vin santo  deve  essere  ottenuto  da  uve  provenienti  dai seguenti vitigni presenti  nell'ambito  aziendale  nella  proporzione appresso indicata:

Trebbiano toscano: 30-60%;

Sémillon,  Pinot  grigio  e  bianco,  Vermentino,  Sauvignon  e Roussanne presenti in numero di almeno tre  vitigni  in  ragione  del 40-70%;

possono concorrere da soli o congiuntamente le uve  provenienti dai vitigni a bacca bianca presenti  nell'elenco  delle  varietà  di vite ammesse alla produzione di uve da vino  nella  Regione  Toscana, fino ad un massimo del 20%  con  esclusione  dei  vitigni  aromatici: Moscato bianco, Traminer aromatico.

 

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» rosso anche con la menzione riserva  e  vinsanto  occhio  di  pernice  deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti  vitigni  presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

Sangiovese 50-75%;

Canaiolo nero, Merlot, Syrah, da soli  o  congiuntamente  nella misura minima del 15% e massima del 40%;

Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera di Lecce e/o  di  Brindisi, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, da soli  o  congiuntamente  nella misura dal 10 al 30%,

possono concorrere da soli o congiuntamente le  uve  provenienti  dai vitigni a bacca bianca e/o rossa presenti nell'elenco delle  varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20%  con  esclusione  dei  vitigni  aromatici: Aleatico, Moscato bianco, Traminer aromatico.

 

La Denominazione di Origine Controllata Montecarlo seguita  dalle seguenti specificazioni

«Vermentino»,

«Sauvignon»,

«Syrah»,

«Cabernet Sauvignon»,

«Merlot»

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da questi singoli vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore  analogo,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

I vitigni idonei alla coltivazione nella  Regione  Toscana,  come sopra richiamati, sono quelli iscritti nel registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  decreto  ministeriale  28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione  dei vini a Denominazione di Origine Controllata  «Montecarlo»  comprende, in provincia di Lucca, parte dei territori amministrativi dei  comuni di:

Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari.

 

Tale zona è così delimitata:

da ponte Canneto in prossimita' di San Salvatore, il limite  di confine segue, in direzione sud per circa 200 metri,  la  strada  che conduce  a  Marginone  fino  ad  incrociare  il  confine  comunale  e proseguire poi lungo questi verso est fino  alla  linea  ferroviaria.

Prosegue quindi lungo la ferrovia, dapprima verso  sud  e  poi  verso est, sino all'incrocio con il  Rio  San  Gallo,  in  località  Badia Pozzeveri, risale verso nord il corso d'acqua raggiungendo la  strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso ovest fino a C. La pineta da dove sale verso nord per la strada che,  costeggiando le colline giunge a C. Di Galante.

Da C. Di Galante segue, in direzione nord, la  strada  vicinale che costeggia il corso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio, passando per le quote 63, 75 e 92.

Da quota 92  prosegue  verso  nord fino a raggiungere Cantina  Carrara  (quota  38)  per  proseguire  in direzione nord-est lungo la strada  vicinale  che  costeggia  C.  Del Dotto e raggiunge quota 102 sul confine provinciale di Pistoia, lungo il quale procede verso sud-est  fino  ad  raggiungere  la  quota  54.

Superato di poco il C. Della Gherardesca. Da quota 54 prosegue  verso sud-est per la strada che passa per C. Seghieri fino ad incrociare la strada per Montecarlo lungo la quale prosegue verso il centro abitato per circa 500 metri, piegando poi verso sud-est per  la  strada  che, superato C. Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria, che segue

verso sud fino a ponte Canneto da dove e' iniziata la delimitazione.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  dei  vini  a   Denominazione   di   Origine   Controllata «Montecarlo»  devono  essere  quelle  tradizionali  della   zona   e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Gli  impianti realizzati successivamente al 17 ottobre 1994 devono avere un  numero minimo di ceppi per ettaro di 3.500.

Le uve provenienti da vigneti iscritti  allo  schedario  viticolo della  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Montecarlo»  possono essere destinati alla produzione della tipologia «Vin Santo»  e  «Vin Santo occhio di pernice» qualora i conduttori interessati optino  per tale rivendicazione in sede di dichiarazione annuale delle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva ad ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

“Montecarlo” bianco: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Montecarlo rosso: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Montecarlo” rosso riserva: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Montecarlo” Vin Santo: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Montecarlo” Vin Santo occhio di pernice: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Montecarlo” Vermentino: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Montecarlo” Sauvignon: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Montecarlo” Cabernet Sauvignon: 7,50 t/ha, 12,00% vol.;

“Montecarlo” Syrah: 7,50 t/ha, 12,00% vol.;

“Montecarlo” Merlot: 7,50 t/ha, 12,00% vol.;  

 

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla  vite.  A  detti  limiti,  anche  in  annate    eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere  riportate  attraverso  una accurata cernita delle uve, purché  la  produzione  per  ettaro  non

superi del 20% i limiti medesimi.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

 Nella  vinificazione  del  vino  a   Denominazione   di   Origine Controllata «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al  vino  la sua peculiare caratteristica; in particolare il  tradizionale  metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva  dopo  aver  subito  un'accurata  cernita,  deve   essere sottoposta ad un appassimento naturale e può  essere  ammostata 

non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il  31  marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire nei locali idonei ed  è ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria  ventilata  e  deve raggiungere

un contenuto zuccherino non inferiore al 26,60%;

la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiori a 5 ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del

1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve  vere

un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16,00%.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» rosso riserva deve  essere  sottoposto  ad  un  periodo  di  invecchiamento obbligatorio non inferiore a

due anni,

di  cui  almeno  sei  mesi  di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° gennaio dell'anno successivo di produzione delle uve.

La resa massima delle uve in vino non deve  essere  superiore  al 70% per tutte le tipologie dei  vini  Montecarlo.  Per  le  tipologie «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice la resa in  vino delle uve fresche non deve essere superiore al 35%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di  cui  sopra,  ma  non oltre rispettivamente il 75% ed il 55%, anche  se  la  produzione  ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto  limite  decade  il diritto  alla  denominazione  d'origine  controllata  per  tutto   il prodotto.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Montecarlo» all'atto  dell'immissione  al  consumo  debbono  corrispondere   alle seguenti caratteristiche:

 

Montecarlo bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Montecarlo rosso:

colore: rosso rubino vivace;

profumo: vinoso intenso;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

Montecarlo rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: vinoso intenso caratteristico;

sapore: asciutto, sapido vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;

 

Montecarlo Vermentino:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:15,00 g/l;

 

Montecarlo Sauvignon:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico

sapore: secco, delicato, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:15,00 g/l;

 

Montecarlo Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino vivace;

profumo: vinoso intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

Montecarlo Merlot:

colore: rosso rubino vivace;

profumo: vinoso intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

Montecarlo Syrah:

colore: rosso rubino vivace;

profumo: vinoso intenso caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità' totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

Montecarlo Vin santo secco:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

profumo: etereo, intenso caratteristico;

sapore: armonioso, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo:  2,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

Montecarlo Vin santo amabile:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

profumo: etereo, intenso caratteristico;

sapore: armonioso, vellutato, con più pronunciata rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

Montecarlo Vin santo occhio di pernice:

colore: dal rosa intenso al rosa pallido;

profumo: caldo intenso;

sapore: dolce morbido vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto  i  limiti  indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

In sede di etichettatura e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo»  Vermentino,  Sauvignon,  Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Vin santo e Vin santo occhio  di  pernice, tali indicazioni di  tipologia  possono  precedere  la  denominazione «Montecarlo»,  ovvero  figurare  seguite  dalla  specificazione   «di

Montecarlo».

Nella etichettatura e presentazione dei vini a  Denominazione  di Origine Controllata «Montecarlo» è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,  scelto, superiore, selezionato e similari.

E' tuttavia  consentito  l'uso  di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non  idonei  a  trarre  in inganno  il  consumatore. 

Le  indicazioni  tendenti  a   specificare l'attività   agricola   dell'imbottigliatore   quali    viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, ed  altri  termini  similari  sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie  e  nazionali

in materia.

Per tutte le tipologie della Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo»  è  obbligatorio  indicare  in  etichetta  l'annata  di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro di capacità non superiore a 54 litri.

I predetti  vini  debbono  obbligatoriamente  essere  immessi  al consumo in recipienti sigillati ed e' vietato  l'uso  di  sistemi  di chiusura del tipo tappo a corona.

I mosti, i vini atti, o vini commercializzati  allo  stato  sfuso perdono, in via definitiva, il diritto alla Denominazione di  Origine Controllata con  tutte  le  conseguenti  annotazioni  e  segnalazioni previste per legge, in  caso  di  declassamento  ai  vini  da  tavola venduti al consumo diretto.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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