Toscana › ELBA DOC

ELBA DOC

VIGNETI ELBA

VIGNETI ISOLA D'ELBA

ELBA

DOC
Decreto 17 maggio 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Elba" è  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Rosso,

Rosso riserva,

Rosato, 

Sangiovese  (o  Sangioveto), 

Bianco, 

Bianco spumante,

Ansonica, 

Vermentino, 

Trebbiano  toscano  (o  Procanico),

Ansonica passito,

Moscato passito,

Bianco  passito, 

Vin Santo, 

Vin Santo occhio di pernice.

 

Art. 2

Base ampelografica dei vini

 

I vini della denominazione di origine controllata  "Elba"  devono essere ottenuti da uve provenienti dai vitigni  presenti  nell'ambito aziendale nelle proporzioni di seguito indicate:

rosso, rosso riserva:

Sangiovese almeno il 60%;

altri vitigni a bacca  rossa  autorizzati  nella   regione   Toscana,   da   soli   o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.

 

Rosato e Vin santo occhio di  pernice:  

Sangiovese  almeno  il 60%;

altri vitigni a bacca rossa autorizzati nella  Regione  Toscana, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del  40%;  sono  ammessi anche vitigni a bacca bianca fino ad un massimo del 20%.

 

Sangiovese:

Sangiovese almeno  per  l'85%; 

possono  concorrere altri vitigni con  uve  a  bacca  rossa,  autorizzati  nella  regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Bianco, Bianco Spumante e Vin santo:

Trebbiano toscano  dal  10 al 70%, Ansonica e/o Vermentino dal 10  al  70%; 

possono  concorrere altri vitigni autorizzati nella  regione  Toscana  con  uve  a  bacca bianca fino ad un massimo del 30%.

 

Ansonica e Ansonica passito:

Ansonica almeno per  l'85%; 

altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino  ad  un massimo del 15%.

 

Vermentino:

Vermentino almeno per l'85%;

altri vitigni a  bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

Trebbiano toscano (o Procanico):

Trebbiano toscano  almeno  per l'85%;

altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

Moscato Passito:

Moscato 100%.

 

Bianco   Passito:  

Ansonica,   Moscato,   Trebbiano   toscano, Vermentino da soli  o  congiuntamente  per  almeno  il  70%; 

possono concorrere altri vitigni con uve a  bacca  bianca  autorizzati  nella regione Toscana fino ad un massimo del 30%.

 

Le uve dei vitigni indicati possono essere destinati  per  scelta vendemmiale alle diverse tipologie dei vini che le prevedono.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Elba" devono essere prodotte esclusivamente  nel territorio amministrativo dei

comuni dell'isola d'Elba.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  "Elba" devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle  uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti in  coltura  specializzata  impiantati  successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare  dovranno  avere  una densità di almeno 4.000 ceppi per ettaro.

Le forme di allevamento e i sistemi  di  potatura  devono  essere  atti  a  non   modificare   le caratteristiche delle uve e dei vini.

E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura  consentendo   tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

Le produzioni massime di uva ad ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali  minimi  delle  uve  sono  i seguenti:

 

Elba bianco e Vin Santo: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;

Elba bianco spumante:  9,00 t/ha, 10,00% vol.;

Elba Ansonica: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba Vermentino: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba Trebbiano toscano: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba rosso: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba rosso riserva: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

Elba rosato: 8,00 t/ha, 10,50% vol.;

Elba Sangiovese: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba Vin Santo occhio di pernice: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba Ansonica passito: 7 t/ha, 11,00% vol.;

Elba Moscato passito: 7,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba bianco passito: 7,00 t/ha, 10,50% vol.

 

Fermo restando i limiti di produzione/ha indicati, la  produzione di uva per ceppo dei vigneti preesistenti all'entrata in  vigore  del presente disciplinare aventi densità inferiore ai 4.000 ceppi/ha.

Non potrà comunque superare i 2,5 kg e i 2 kg per i vini  Elba  Ansonica passito, Moscato passito e Bianco passito.

Ai suddetti limiti di produzione  per  ettaro,  anche  in  annate eccezionalmente  favorevoli,  la   resa   dovrà  essere   riportata attraverso una cernita delle uve, purché la produzione  globale  del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi.

La eccedenza delle  uve non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di  appassimento  delle  uve,   spumantizzazione, vinificazione,  conservazione,  invecchiamento  ed   imbottigliamento devono  essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di   produzione delimitata nell'art. 3.

E' consentito l'arricchimento con mosti concentrati  ottenuti  da uve  dei  vigneti  iscritti  all'albo  della   stessa   denominazione d'origine controllata o con mosto concentrato rettificato e  comunque secondo le norme CE vigenti.

La resa massima dell'uva in vino non deve superare:

il 70% per i vini Bianco,Bianco Spumante, Ansonica, Vermentino, Trebbiano toscano, Rosso, Rosso riserva, Sangiovese e rosato;

il 35% riferito all'uva fresca  per  i  vini  Moscato  passito, Ansonica passito e Bianco passito, Vin Santo e Vin  Santo  occhio  di pernice.

Le uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  Moscato  passito, Ansonica passito e Bianco passito, dopo un'accurata  cernita,  devono essere sottoposte per un periodo minimo di  almeno  dieci  giorni  ad appassimento all'aria o in locali idonei,  con  possibilità  di  una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino  al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%.

Nella vinificazione del vino doc "Elba" Vin  Santo  e  Vin  Santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica: in particolare  il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva,  dopo  aver  subito  un'accurata  cernita,  deve  essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere  ammostata,  per le particolari condizioni climatiche dell'isola d'Elba, non prima del

1° novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31  marzo  dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei  ed  è ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria  ventilata  e  deve raggiungere un contenuto zuccherino minimo non inferiore la 26,50%;

la  conservazione  e  l'invecchiamento   devono   avvenire   in recipienti di legno di capacità non superiore a 5 ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del

1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00%.

Il vino "Elba" rosso sottoposto ad un periodo  di  invecchiamento obbligatorio  non  inferiore  a 

24  mesi  dei  quali  almeno  12  in recipienti di legno,

può portare in designazione  la  specificazione aggiuntiva "riserva".

Il periodo di  invecchiamento  decorre  dal 

1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC "Elba" all'atto dell'immissione  al  consumo  devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Elba bianco:

colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;

profumo: delicato più o meno fruttato;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

Elba bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, tenue;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale minimo: 11,50%

acidità totale minima: 5,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

Elba Ansonica:

colore: da paglierino scarico a paglierino;

profumo: delicato e caratteristico;

sapore: secco, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

Elba Vermentino:

colore: da paglierino scarico a paglierino;

profumo: delicato e fruttato;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;

 

Elba Trebbiano toscano (o Elba Procanico):

colore: da paglierino scarico a paglierini

profumo: delicato, più o meno fruttato

sapore: secco e armonico

titolo alcolometrico volumico  totale minimo: 11,00%

acidità totale minima: 5,00 gr/l

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

Elba rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.

 

Elba Rosso riserva:

colore: da rosso rubino intenso a granato;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.

 

Elba Sangiovese:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.

 

Elba Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, più o meno fruttato;

sapore: fresco, secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

Elba Moscato passito:

colore: dal paglierino all'ambrato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: armonico, dall'amabile al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 gr/l.

 

Elba Ansonica passito:

colore: dal paglierino all'ambrato;

profumo: etereo, intenso e caratteristico;

sapore: armonico, dall'amabile al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 gr/l.

 

Elba Bianco passito:

colore: dal giallo paglierino all'ambrato

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  18,00%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 gr/l.

 

Elba Vin santo:

colore: dal giallo paglierini al dorato, all'ambrato intenso;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.

 

Elba Vin santo occhio di pernice:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

profumo: caldo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale  e dell'estratto non riduttore.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

In sede di designazione e presentazione dei vini a  denominazione di origine controllata "Elba"  Moscato  passito,  Ansonica,  Ansonica passito e Bianco passito, tali indicazioni di tipologia o di  vitigno possono precedere la  denominazione  Elba,  ovvero  figurare  seguiti dalla specificazione "dell'Elba".

Nella  designazione  e  presentazione   dei   vini   di   origine controllata "Elba" è vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare  di  produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi   extra,   fine,   scelto,   superiore, selezionate e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attività   agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

E'  consentito  altresì  l'uso  di  indicazioni   toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni,  aree,  zone, località e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto  di  quanto previsto dalle norme vigenti.

Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Elba" è obbligatorio indicare in etichetta l'annata  di  produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

I vini di cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo esclusivamente  in  recipienti  di  vetro  di  volume  nominale   non superiore a litri 3.

Sono consentiti i sistemi di chiusura  previsti  dalla  normativa vigente.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

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