Friuli Venezia Giulia › RAMANDOLO DOCG

RAMANDOLO DOCG

VIGNETI RAMANDOLO

VIGNETI RAMANDOLO NIMIS

 

RAMANDOLO

D.O.C.G.

Decreto 10 Ottobre 2001

Modificato Decreto 13 Luglio 2011

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

La denominazione di origine controllata e garantita “Ramandolo” è riservata al vino che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 

 

Artocolo 2

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita  “Ramandolo” è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno:

Verduzzo friulano al 100% (localmente denominato Verduzzo giallo).

I vigneti iscritti all’albo del vino a DOCG “Ramandolo” sono utilizzabili per effetto della sovrapposizione di zona, anche per passaggio di classificazione, per produrre vino a DOC “Colli Orientali del Friuli Verduzzo”, nel rispetto delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione, ferma restando comunque la resa per ettaro prevista per il vino a DOCG “Ramandolo”.

 

Articolo 3

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ramandolo”, ai sensi dell’art. 1 devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di:

Nimis e Tarcento

in provincia di Udine

partendo dalla chiesetta di Ramandolo (quota 369), seguendo la strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione nord – est), raggiunge quota 518 in prossimità di località Tamar.

Da qui segue una linea retta in direzione sud – est, attraverso quota 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra), arriva alla località San Giorgio (quota 469).

Di qui in direzione sud – ovest, tocca Monte Plantanadiz (quota 370), La Croce (quota 370), attraversando Pecol di Centa ed il Monte Mache Fave (quota 365).

Indi prosegue in direzione sud – est lungo una linea retta che interseca il ponte sul Torrente Lagna (quota 222).

Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il Torrente Cornappo (quota 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il Torrente Torre (quota 178).

Ne segue il corso in direzione nord – ovest fino alla località Oltretorre (Tarcento) ed, al ponte sul Torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso località Aprato e San Biagio fino a quota 214.

Da qui prende la strada verso nord, toccando quota 222 e, di seguito, quota 261, in località Menoli.

Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (quota 313) e, toccando quote 415 e 440 raggiunge località Beorchian.

Prosegue quindi in direzione nord – est fino a Case Zuc (quota 440) e, attraverso quota 404 raggiunge Case Rosazzis (quota 392).

Segue quindi una linea retta verso nord – est fino al Borgo Gaspar (quota 253) e, poi, la strada che porta a località Zomeais (quota 244).

Attraversa quindi il ponte sul Torrente Torre fino alla località Ciseris (quota 264) e, da qui, segue una linea che toccando quota 394 e quota 457, a monte della località di Compare, raggiunge Borgo Patochis (quota 406).

Prende poi verso est, toccando quota 478 e, quindi, verso sud, attraverso Case Zatreppi, fino a quota 448 a monte di località Sedilis. Da qui prosegue verso est, seguendo una linea che, attraverso Case Dri (quota 376) raggiunge, attraverso quota 356 e quota 369. la chiesetta di Ramandolo (quota 369), punto di partenza della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Ramandolo” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della DOCG di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Per i nuovi impianti o reimpianti, in coltura specializzata, la densità dei ceppi non può essere inferiore a:

3.000 ceppi/ettaro

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La produzione massima di uva ammessa per i vini a DOCG “Ramandolo”, in vigneto specializzato, è di:

8,00 tonnellate/ettaro

Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto all’immissione al consumo non superiore ad:

52,00 hl/ettaro

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a DOCG “Ramandolo” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado  alcolico,  compreso  l'appassimento  delle  uve   che   potrà verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a  ventilazione  forzata. 

Tuttavia  tenuto  conto  delle  situazioni tradizionali, è consentito che la vinificazione possa avvenire anche

all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento (provincia di Udine).

2. Le uve destinate alla vinificazione del vino  a  Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» devono  assicurare 

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,00% vol.

3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione  massima  di  vino  per  ettaro  non  può superare il 65%.

Per rese fino al limite  massimo  del  70%,  il  65% sarà considerato vino  a  Denominazione  di  origine  controllata  e

garantita ed il restante 5% non avrà diritto alla  Denominazione  di origine controllata  e  garantita;  oltre  detto  limite  percentuale decade  il  diritto  alla  Denominazione  di  origine  controllata  e garantita per tutto il prodotto.

4.  Nella   vinificazione   e   nell'affinamento   del   vino   a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Ramandolo»  è consentito l'uso di botti in legno.

 

Articolo 6

Caratteristiche al cinsumo

Il vino a DOCG “Ramandolo” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: intenso e  caratteristico;

sapore:            gradevolmente dolce, vellutato, più o meno tannico, di corpo con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto secco netto minimo: 25,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7       

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino a DOCG “Ramandolo” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve è consentito in conformità al disposto D.M. 22/04/1992.

La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalle disposizioni legislative.

L’annata di produzione delle uve è obbligatoria su tutte le confezioni poste in vendita del vino a DOCG “Ramandolo”.

 

Artocolo 8      

Confezionamento

Il vino a DOCG “Ramandolo” dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità non superiore ai 5 litri.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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