Toscana › POMINO DOC

POMINO DOC

VIGNETI POMINO

VIGNETI POMINO

POMINO

D.O.C.
D. D. 8 novembre 2010

(fonte GURI)

 

Articolo 1

(denominazione e vini)

 

La denominazione di origine controllata “Pomino” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco, 

Rosso,

Bianco riserva, 

Rosso  riserva, 

Bianco  Vendemmia  tardiva, 

Rosso vendemmia tardiva,

Vin Santo,

Vin  Santo  Occhio  di  Pernice, 

Pinot nero, 

Merlot, 

Chardonnay, 

Sauvignon, 

Spumante  bianco  e  rosato,

Spumante bianco e rosato riserva.

 

Articolo 2

(base ampelografica)

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione ampelografica:

 

“Pomino” Bianco,

“Pomino” Bianco riserva,

“Pomino”  Bianco  Vendemmia tardiva:

Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay  da  soli  o  congiuntamente: minimo 70%.

possono concorrere alla produzione di detti  vini  le  uve  di  altri vitigni a frutto bianco idonei alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana per un massimo del 30% del totale delle viti.

 

“Pomino” Vin Santo:

Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Chardonnay  e  Trebbiano  da  soli  o congiuntamente: minimo 70%.

possono  concorrere  alla  produzione  di detti vini le uve di  altri  vitigni  a  frutto  bianco  idonei  alla

coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del  30% del totale delle viti.

 

“Pomino” Rosso,

“Pomino”  Rosso  riserva, 

“Pomino”  Rosso  vendemmia tardiva,

Vin Santo Occhio di Pernice:

Sangiovese minimo: 50%;

Pinot nero e Merlot da soli o  congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

possono concorrere alla produzione delle sopra  citate  tipologie  le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei  vigneti  fino  a  un massimo del 25%.

 

“Pomino” Chardonnay:

Chardonnay minimo: 85%.

possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle varietà  di  vitigni  a  frutto  bianco  idonei  alla   coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

 

“Pomino” Sauvignon:

Sauvignon minimo: 85%.

possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle varietà  di  vitigni  a  frutto  bianco  idonei  alla   coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

 

“Pomino” Pinot nero:

Pinot nero minimo: 85%.

Possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle varietà  di  vitigni  a  frutto  rosso  idonei   alla   coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

 

“Pomino” Merlot:

Merlot minimo: 85%.

possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle varietà  di  vitigni  a  frutto  rosso  idonei   alla   coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

 

“Pomino” Spumante Bianco e Rosato (anche riserva):

Chardonnay, Pinot Bianco e  Pinot  nero  da  soli  o  congiuntamente: minimo 70%

possono concorrere alla produzione di detti  vini  le  uve  di  altri vitigni a frutto bianco idonei alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana per un massimo del 30% del totale delle viti.

 

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come  sopra richiamato,  sono  quelli  iscritti  nel  registro  nazionale   delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e  da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

 

Articolo 3

(zona di produzione delle uve)

 

La zona di produzione delle uve della DOC dei vini «Pomino» comprende in provincia di Firenze parte del territorio del comune di Rufina.

 

Tale zona è così delimitata: partendo da  Rugiano  (quota  472)  il limite segue  verso  sud  la  strada  che  attraversa  La  Fornace  e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni.

Prosegue poi,  sempre  verso  sud,  lungo  la  strada  in  uscita  ed allorché questa piega verso est,  la  segue  per  breve  tratto  per discendere poi lungo l'affluente dei T. Rufina  fino  a  raggiungere questo corso d'acqua in prossimità della quota 202.

Segue quindi il T. Rufina in  direzione  sud-est  risalendolo  ed  al momento che il corso d'acqua identifica  il  confine  del  comune  di Rufina  prosegue  lungo  questi  nella  stessa  direzione   fino   in prossimità dei km 13,400 sulla s.s. n. 70  da  dove  prosegue  verso nord-est sempre sul confine di  Rufina  ed  all'incrocio  con  quello della provincia di Firenze lo percorre verso nord fino in prossimità della quota 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue

verso ovest e nord-ovest fino all'altezza di  Rugiano  che  raggiunge seguendo  la  strada  verso  ovest,  chiudendo   in   tal   modo   la delimitazione.

 

Articolo 4

(norme per la viticoltura)

 

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei vini «Pomino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I  vigneti  devono  trovarsi  sui  terreni  ritenuti  idonei  per  la produzione della denominazione di origine di cui trattasi.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine  non superiore a m. 650 per il tipo rosso e a m. 800 per il  tipo  bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

 

4.2 - Densita' d'impianto.

Per i nuovi  impianti  e  reimpianti  la  densità  non  può  essere inferiore a 4.000 ceppi ad ettaro in coltura specializzata.

 

4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono  quelli già usati tradizionalmente nella zona.

La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare  effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

 

4.4 - Sistemi di potatura.

La potatura in relazione ai suddetti  sistemi  di  allevamento  della vite, deve essere corta.

 

4.5 - Irrigazione, forzatura.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione come pratica di soccorso.

 

4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva  ammessa  per  tutte  le  tipologie,  ad esclusione  della  tipologia  spumante,  è  di 

9,00  ton/ettaro; 

tale produzione non può comunque superare  i 

4,00 kg/ceppo  per  i  vecchi impianti,

2,30 kg/ceppo per gli impianti con  densità  di  almeno 4.000 ceppi ad ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la tipologia  “Spumante”  è di

15,00 ton/ettaro;

tale produzione non può comunque  superare  i 

3,7 kg/ceppo per gli impianti con  densità  di  almeno  4.000  ceppi  ad ettaro.

 

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione  massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno vegetativo      0

III     anno vegetativo     50% della produzione prevista

IV      anno vegetativo     80% della produzione prevista

V        anno vegetativo    100% della produzione prevista

 

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una   gradazione alcolica complessiva  minima  naturale  di  almeno 

9,00%  vol.  per  la tipologia spumante,

10,00% vol. per tutte le altre tipologie provenienti da uve bianche

11,00% vol. per tutte le tipologie provenienti  da  uve rosse.

 

Per la qualifica “riserva”

la tipologia Spumante

deve assicurare  una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10,00% vol.,

e le tipologie Bianco e Rosso

devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,50% vol.

In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione,  attraverso  una

accurata cernita  delle  uve,  dovrà  essere  riportata  al  massimo previsto dal disciplinare, purché tale resa non superi comunque  del 20% il limite medesimo.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione  massima  di  uva  a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

 

 

Articolo 5

(norme per la vinificazione)

 

Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi   compreso   l'invecchiamento obbligatorio,  l'arricchimento  del  grado  alcolico,  l'appassimento delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze.

 

5.1 - Zona di imbottigliamento

L'imbottigliamento dei vini «Pomino» di tutte le  tipologie  previste deve avvenire all'interno della provincia di  Firenze;  le  eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento.

 

5.2 - Correzioni e colmature

E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.  1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

 

5.3 - Elaborazione

Le diverse tipologie previste dall'Art. 1 devono essere elaborate  in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

 

Per le tipologie bianco vendemmia tardiva e rosso vendemmia  tardiva, le uve devono aver  subito  un  appassimento  sulla  pianta  tale  da presentare alla raccolta una gradazione alcolica  complessiva 

Minima naturale non inferiore a 12,00% vol.

Nella elaborazione dei  vini  spumanti  a  denominazione  di  origine controllata “Pomino” devono essere osservate le  operazioni  relative al  tradizionale  metodo  della  rifermentazione  in  bottiglia   con scuotimento e sboccatura; l'aggiunta dello sciroppo  di  dosaggio  è consentita nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti  dalla normativa comunitaria e nazionale.

 

Le tipologie Vin Santo e Vinsanto Occhio  di  Pernice  devono  essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei.

E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata  ovvero  con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.

La fermentazione  e  l'invecchiamento  obbligatorio  delle  tipologie

“Vinsanto” debbono avvenire nell'ambito della zona  di  vinificazione delle uve di cui  al  presente  Art.  5  in  appositi  locali  ed  in recipienti in legno di capacità  non superiore a hl. 4.

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve  avere  una

gradazione alcolica minima complessiva di 15,50 % vol.

 

5.4 - Resa uva/vino

Le rese massime di uva in vino,  compreso  l'eventuale  arricchimento sono le seguenti:

Pomino bianco 70%, 63,00 hl/ha,

Pomino rosso 70%, 63.00 hl/ha,

Pomino bianco vendemmia tardiva: 60%, 54,00 hl/ha,

Pomino rosso vendemmia tardiva: 60%, 54,00 hl/ha,

Pomino spumante bianco e rosato: 70%, 105,00 hl/ha,

Pomino Vin Santo: 35%, 31,50 hl/hl al terzo anno,

Pomino Vin Santo Occhio di Pernice: 35%, 31,50 hl/ha al terzo anno,

Pomino Pinot nero: 70%, 63,00 hl/ha,

Pomino Merlot: 70%, 63,00 hl/ha,

Pomino Chardonnay: 70%, 63,00 hl/ha,

Pomino Sauvignon: 70%, 63,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 % per  le  tipologie  Bianco,  Spumante,  Rosso,  Pinot  nero,  Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63 % per le tipologie “Vendemmia  tardiva”, il 43 % per le tipologie Vin Santo e Vin  Santo  Occhio  di  Pernice, anche se la produzione  a  ettaro  resta  al  di  sotto  del  massimo

consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione  d'origine.

Oltre detti limiti decade il diritto alla  denominazione  di  origine controllata per tutta la partita.

 

5.5 - Invecchiamento.

I  seguenti   vini   devono   essere   sottoposti   ad   un   periodo d'invecchiamento:

Pomino rosso:

invecchiamento obbligatorio di almeno

sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere.

Pomino rosso riserva:

invecchiamento obbligatorio non inferiore a

due anni,

di cui almeno dodici mesi in  botti  di  rovere  o  in  piccoli carati sempre di rovere.

l periodo  di  invecchiamento  obbligatorio decorre dal 

  Novembre  dell'anno  di  produzione  delle  uve  per entrambe le tipologie.

Pomino bianco riserva:

invecchiamento obbligatorio non inferiore a

un anno,

di cui almeno otto mesi in botti di rovere o in piccoli  carati sempre di rovere.

Il periodo di invecchiamento  obbligatorio  decorre dal

1° Novembre dell'anno di produzione delle uve.

Pomino Spumante:

deve permanere per almeno quindici mesi sui  lieviti di fermentazione;

tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del

1° gennaio successivo  alla  raccolta  delle uve.

Pomino Spumante Riserva:

deve permanere per almeno

trentasei mesi sui lieviti di fermentazione, ai sensi della normativa vigente.

Pomino  Vin  santo  e   Pomino   Vin   santo   Occhio   di   Pernice:

l'invecchiamento obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4,00 hl.

 

5.6 - Affinamento in bottiglia

Il Pomino Rosso riserva prevede un affinamento in bottiglia di almeno

tre mesi prima della commercializzazione.

 

5.7 - Immissione al consumo

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto  a partire dalla data di seguito indicata:

Tipologie a frutto rosso:

1° Novembre dell'anno successivo  a  quello di produzione delle uve.

Pomino Rosso riserva:

  Novembre  del  secondo  anno  successivo  a quello di produzione delle uve.

Pomino Bianco riserva:

1° Novembre dell'anno successivo a  quello  di produzione delle uve.

Pomino vendemmia tardiva bianco, Pomino vendemmia tardiva  rosso: 

1° Giugno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice:

1° Novembre del  terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino  Spumante  Bianco  e  Rosato: 

  Aprile  del  secondo   anno successivo a quello di produzione delle uve.

Pomino Spumante Bianco e Rosato Riserva:

1° Gennaio del  quarto  anno successivo a quello di produzione delle uve.

 

Articolo 6

(caratteristiche al consumo)

 

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto  dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Pomino” Bianco:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

profumo: delicato, fruttato, gradevole

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l

 

“Pomino” Bianco riserva :

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

profumo: delicato, fruttato, gradevole

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l

 

“Pomino” Chardonnay:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

profumo: delicato, fruttato, gradevole

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità  totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l

 

“Pomino” Sauvignon:

colore: bianco paglierino con riflessi verdolini

profumo: delicato, fruttato, gradevole

sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l

 

“Pomino” Rosso:

colore: rosso rubino  vivace,  con  sfumature  granate  più  o  meno intense.

profumo: vinoso, intenso e caratteristico

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l

 

“Pomino” Rosso riserva :

colore: rosso rubino con sfumature granate più o meno intense.

profumo: intenso e caratteristico di frutta matura, armonico.

sapore:  asciutto,  robusto,  morbido  e  vellutato  con  sentori  di confettura.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l

 

“Pomino” Pinot Nero:

colore: rosso rubino  vivace,  con  sfumature  granate  più  o  meno intense.

profumo: vinoso, intenso e caratteristico.

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Pomino” Merlot:

colore: rosso rubino  vivace,  con  sfumature  granate  più  o  meno intense.

profumo: vinoso, intenso e caratteristico.

sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Pomino” bianco vendemmia tardiva:

Colore: giallo paglierino intenso fino  all'ambrato  per  il  bianco,

profumo: etereo intenso.

sapore: amabile, armonico e vellutato.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

zuccheri residui minimo: 25,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l

 

“Pomino” rosso vendemmia tardiva:

colore: rubino più o meno intenso tendente al granato

profumo: etereo intenso.

sapore: amabile, armonico e vellutato.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

zuccheri residui minimo: 25,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l

 

“Pomino” Vin Santo:

colore: dal giallo paglierino all'ambrato intenso per il tipo bianco.

profumo: etereo intenso.

sapore: armonico, vellutato, caratteristico.

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  15,50%  vol. 

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:14,50% vol.  

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Pomino” Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: granato più o meno intenso.

profumo: etereo intenso.

sapore: armonico, vellutato, caratteristico.

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 15,50%  vol. 

titolo alcolometrico volumico effetivo minimo: 14,50% vol. 

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l

 

“Pomino” Spumante Bianco:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo più o meno carico;

profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito;

sapore: vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.;

acidita' totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

 

“Pomino” Spumante Rosato:

spuma: fine e persistente;

solore: rosato più o meno tenue;

profumo: caratteristico  con  delicato  sentore  di  lievito,  talvolta fruttato;

sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

 

“Pomino” Spumante Bianco Riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino carico dorato;

profumo: caratteristico;

sapore: tipico, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

 

“Pomino” Spumante Rosato Riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: tipico, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

 

E' facoltà del Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti minimi dell'acidità totale  e dell'estratto non riduttore con proprio Decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,  ove consentito,  il  sapore  dei  vini  può  rilevare  lieve  sentore  o percezione di legno.

 

 

Articolo 7

(etichettatura designazione e presentazione)

 

7.1 - Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare  ivi  compresi  gli aggettivi  “extra”,  “fine”,  “scelto”,  “selezionato”,  “vecchio”  e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a  denominazione di origine controllata “Pomino spumante” il riferimento alle varietà di  vite  che  lo  compongono  è  consentito   solo   su   etichette complementari e comunque con caratteri di  dimensioni  non  superiori alla metà di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione

di origine.

Sulle stesse etichette complementari,  nei  tipi  che  non  riportano l'annata  di  vendemmia,  è  obbligatorio   indicare   l'annata   di sboccatura.

7.2 - Menzioni facoltative

Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste   dalle   norme comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del colore, delle varietà di vite, purché pertinenti  ai  vini  di  cui all'art. 1.

7.3 - Caratteri e posizioni in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi  aziendali  possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri  tipografici  non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione  di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive.

7.4 - Annata

Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art.   1   del   presente disciplinare  per  tutte  le  tipologie  ad  esclusione  del   Pomino Spumante, deve  figurare,  veritiera  e  documentabile,  l'annata  di produzione delle uve.

Il “Pomino Spumante”, nelle tipologie  bianco  e  rosato,  che  abbia trascorso un periodo di almeno

ventiquattro mesi  di  permanenza  sui lieviti

può riportare l'annata di produzione delle uve.

Il  “Pomino  Spumante”  riserva  deve   obbligatoriamente   riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.

Per  il  “Pomino  spumante”  rosato  è   ammessa,   in   alternativa l'indicazione rose'.

7.5 - Vigna

La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo e' consentita,  alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia,  ai  vini  di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 8

(confezionamento)

 

8.1 - Volumi nominali

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al  consumo  soltanto in recipienti di volume nominale fino a 12 litri.

8.2 - Recipienti e tappatura

Per tutti i vini i  recipienti  devono  essere  di  vetro,  di  forma bordolese e/o borgognona e/o idonea bottiglia  da  spumante  o  forme similari.

Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di  sughero  o materiale inerte prodotto a norma di  legge;  le  tipologie  Spumante devono essere chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

 

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