CAPRIANO DEL COLLE DOC
VIGNETI CAPRIANO DEL COLLE
CAPRIANO DEL COLLE
D.O.C.
Decreto 26 luglio 2011
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è riservata ai vini, di seguito elencati, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
«Capriano del Colle» bianco,
«Capriano del Colle» bianco frizzante,
«Capriano del Colle» bianco superiore,
«Capriano del Colle» Trebbiano,
«Capriano del Colle» Trebbiano frizzante,
«Capriano del Colle» rosso,
«Capriano del Colle» rosso novello,
«Capriano del Colle» Marzemino,
«Capriano del Colle» rosso riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello e «Capriano del Colle» rosso riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Marzemino (localmente denominato Berzemino) minimo 40%;
Merlot minimo 20%;
Sangiovese minimo 10%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca rossa provenienti da vigneti idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia fino ad un massimo del 10% del totale.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» Marzemino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti di
Marzemino al 100%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» bianco e bianco superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno il 60%.;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 40% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» trebbiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno l' 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.
In deroga a quanto sopra, i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione, potranno usufruire della denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» per un periodo transitorio massimo di 10 anni entro cui dovrà avvenire l'adeguamento dei vigneti per l'iscrizione allo schedario vitivinicolo in base alla nuova ampelografia prevista dallo stesso disciplinare.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» comprende l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di
Capriano del Colle e Poncarale
in provincia di Brescia.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla strada Brescia-Quinzano in località Fenili Belasi, il limite segue la strada, in direzione sud-ovest fino a quota 98 (km10,1 circa) dove devia verso sud lungo la strada provinciale per Capriano del Colle;
costeggiando Cascina Braga, Cascina Santus, attraversa il centro abitato di Capriano del Colle e in direzione sud-est prosegue lungo la strada per Ferramonde a quota 87.
Da Ferramonde segue verso nord la strada per Poncarale, attraversa tale centro abitato per incrociare a quota 95 il confine comunale di Poncarale-Flero.
Lungo questi in direzione nord-est, raggiunge, superata Cascina Monte Santo, la carrareccia pedecollinare e lungo questa prosegue nella stessa direzione lambendo cascina Ortigara e attraverso le quote 103 e 102 fino a raggiungere Cascina Gilli.
Da Cascina Gilli prosegue verso nord-ovest lungo la strada che attraversa la località La Santissima fino a raggiungere quota 100 la strada statale Brescia-Quinzano da dove è iniziata la delimitazione.
Articolo 4
Norme per la Viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle»di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi o lunghi) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.500 calcolati sul sesto d'impianto.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» di cui all'art. 2, ed i rispettivi titoli alcolometrico volumici naturali minimi devono essere i seguenti:
bianco: 12,50 t/ha, 10,00% vol.;
bianco superiore: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;
Trebbiano: 12,50 t/ha, 10,50% vol.;
rosso: 12,50 t/ha, 10,50% vol.;
rosso riserva: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;
Marzemino: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;
Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:
1° anno di impianto meglio identificato con la prima foglia: produzione zero;
2° anno di impianto meglio identificato con la seconda foglia: 50% della produzione per ettaro;
3° anno di impianto meglio identificato con la terza foglia: 100% della produzione per ettaro;
1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;
2° anno dal sovrainnesto: 100% della produzione per ettaro;
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La regione Lombardia, anche su istanza del Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le Politiche agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla Camera di Commercio I. A. A. Di Brescia.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni di
Capriano del Colle, Poncarale e Flero, in provincia di Brescia.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» può essere designato con la qualificazione «novello» a condizione che la vinificazione venga fatta mediante macerazione carbonica ad acini interi per una percentuale non inferiore al 60% e che nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre
disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» con la menzione superiore deve essere sottoposto un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno
dodici mesi, anche in botti di legno.
Detto periodo decorre dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» con la menzione riserva deve essere sottoposto un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno
ventiquattro mesi, possibile anche in botti di legno.
Detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello, «Capriano del Colle» riserva è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione di origine.
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta di certificazione al consumo.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Capriano del Colle» bianco:
colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli,
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Capriano del Colle» bianco frizzante:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli,
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Capriano del Colle» bianco superiore
colore: giallo paglierino con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento,
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, armonico, corposo con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Capriano del Colle» trebbiano:
colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli,
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Capriano del Colle» Trebbiano frizzante:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli,
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Capriano del Colle» rosso
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, asciutto, armonico con eventuale leggera percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Capriano del Colle» rosso novello
colore: rosso con riflessi violacei;
profumo: fruttato e in particolare di piccoli frutti di bosco;
sapore: fresco, rotondo,equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Capriano del Colle» Marzemino
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Capriano del Colle» riserva
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: etereo leggermente vinoso, ampio e caratteristico;
sapore: fine, asciutto, vellutato, eventualmente con percezione di legno derivante dall'affinamento in botte;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto e similari.
E' consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
E' consentito altresì l'uso dell'indicazione aggiuntiva «vigna» secondo la normativa vigente.
In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» l'indicazione bianco e rosso è facoltativa.
I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» superiore, frizzante, novello e riserva devono indicare in etichetta le suddette tipologie al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto esse non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e il nome «Capriano del Colle».
In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” ma non inferiori alla metà della stessa.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è vietato l'uso del tappo a corona.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» superiore e riserva deve essere immesso al consumo solo in recipienti di vetro con tappo di sughero, di capacità compresa tra 0.375 e 3.0 litri.
Le bottiglie con capacità inferiore a 0.375 litri, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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