Lombardia › CAPRIANO DEL COLLE DOC

CAPRIANO DEL COLLE DOC

VIGNETI CAPRIANO DEL COLLE

VIGNETI CAPRIANO DEL COLLE

CAPRIANO DEL COLLE

D.O.C.
Decreto 26 luglio 2011

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Capriano del  Colle»  è riservata  ai  vini,  di  seguito  elencati,  che   rispondono   alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  presente  disciplinare  di produzione:

 

«Capriano del Colle» bianco,

«Capriano del Colle» bianco  frizzante,

«Capriano del Colle» bianco superiore,

«Capriano del Colle» Trebbiano,

«Capriano del Colle» Trebbiano frizzante,

«Capriano del Colle» rosso,

«Capriano del Colle» rosso novello,

«Capriano del Colle» Marzemino,

«Capriano del Colle» rosso riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

I vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Capriano  del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello  e  «Capriano  del  Colle» rosso riserva  devono  essere  ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione ampelografica:

Marzemino (localmente denominato Berzemino)  minimo  40%; 

Merlot minimo 20%;

Sangiovese minimo 10%;

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  anche  le  uve  a bacca rossa provenienti da vigneti  idonei  alla  coltivazione  nella provincia di Brescia fino ad un massimo del 10% del totale.

 

Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Capriano  del Colle» Marzemino deve  essere  ottenuto  dalle  uve  provenienti  dai vigneti di

Marzemino al 100%.

 

Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Capriano  del Colle» bianco e bianco superiore devono  essere  ottenuti  dalle  uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale,  la  seguente composizione ampelografica: Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana  e/o  Trebbiano  Toscano per almeno il 60%.;

possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo  del 40% del totale, anche le uve provenienti da  altri  vitigni  a  bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la  provincia di Brescia.

 

Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Capriano  del Colle» trebbiano deve  essere  ottenuto  dalle  uve  provenienti  dai vigneti aventi, nell'  ambito  aziendale,  la  seguente  composizione ampelografica:

Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o  Trebbiano Toscano per almeno l' 85%;

possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo  del 15%  del totale, anche le uve provenienti da  altri  vitigni  a  bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la  provincia di Brescia.

 

In deroga a quanto  sopra,  i  vigneti  esistenti  alla  data  di pubblicazione  del  presente  disciplinare  di  produzione,  potranno usufruire della denominazione di origine  controllata  «Capriano  del Colle» per un periodo transitorio massimo di 10 anni entro cui dovrà avvenire l'adeguamento dei vigneti per  l'iscrizione  allo  schedario vitivinicolo in base alla nuova ampelografia  prevista  dallo  stesso disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Capriano del Colle» comprende  l'area  collinare  idonea alla coltura della vite dei comuni di

Capriano del Colle e  Poncarale

in provincia di Brescia.

 

Tale  zona   è   così   delimitata:  

partendo   dalla   strada Brescia-Quinzano in località  Fenili  Belasi,  il  limite  segue  la strada, in direzione sud-ovest fino a quota 98  (km10,1  circa)  dove devia verso sud lungo la strada provinciale per Capriano  del  Colle;

costeggiando Cascina Braga,  Cascina  Santus,  attraversa  il  centro abitato di Capriano del Colle e in direzione sud-est  prosegue  lungo la strada per Ferramonde a quota 87.

Da Ferramonde segue  verso  nord la  strada  per  Poncarale,  attraversa  tale  centro   abitato   per incrociare a quota 95 il confine comunale di Poncarale-Flero.

Lungo questi in direzione nord-est, raggiunge,  superata  Cascina Monte Santo,  la carrareccia pedecollinare e lungo questa prosegue nella stessa direzione lambendo cascina Ortigara e attraverso le quote 103  e  102 fino a raggiungere Cascina Gilli.

Da  Cascina  Gilli  prosegue  verso nord-ovest lungo la strada che attraversa la località La  Santissima fino a raggiungere quota 100 la strada  statale  Brescia-Quinzano  da dove è iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la Viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata  «Capriano del Colle»di cui all'art. 1 devono essere quelle  tradizionali  della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai  vini derivati le specifiche caratteristiche

I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura (corti, medi o lunghi)  devono  essere  quelli  generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi  restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  e  i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.500 calcolati sul sesto d'impianto.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo  dell'invaiatura  per  un massimo di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura  specializzata delle  varietà  di  viti  destinate  alla  produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» di  cui all'art. 2, ed i rispettivi titoli  alcolometrico  volumici  naturali minimi devono essere i seguenti:

     

bianco: 12,50 t/ha, 10,00% vol.;

bianco superiore: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Trebbiano: 12,50 t/ha, 10,50% vol.;

rosso: 12,50 t/ha, 10,50% vol.;

rosso riserva: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

Marzemino: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

 

Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i  sovrainnesti devono essere le seguenti:

1° anno di impianto meglio  identificato  con  la  prima  foglia: produzione zero;

2° anno di impianto meglio identificato con  la  seconda  foglia: 50% della produzione per ettaro;

3° anno di impianto meglio identificato con la terza foglia: 100% della produzione per ettaro;

1° anno dal sovrainnesto: produzione zero;

2° anno dal sovrainnesto: 100% della produzione per ettaro;

Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Capriano del Colle» devono essere riportati  nei  limiti di cui sopra, purché la produzione globale  non  superi  del  20%  i limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  hanno diritto alla denominazione di origine controllata Oltre  detto  limite   percentuale   decade   il   diritto   alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Lombardia, anche su istanza del  Consorzio  di  tutela riconosciuto e delegato, annualmente, prima della vendemmia,  sentite le organizzazioni professionali  di  categoria,  tenuto  conto  delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono  verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione  inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione in  rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le Politiche  agricole  -  Comitato  Nazionale  per  la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla Camera di  Commercio I. A. A. Di Brescia.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate nell'ambito  dell'intero  territorio  amministrativo  dei  comuni  di

Capriano del Colle, Poncarale e Flero, in provincia di Brescia.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Capriano  del Colle» può  essere  designato  con  la  qualificazione  «novello»  a condizione che la  vinificazione  venga  fatta  mediante  macerazione carbonica ad acini interi per una percentuale non inferiore al 60%  e che nella produzione e commercializzazione siano rispettate le  altre

disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Capriano  del Colle» con la menzione superiore deve essere  sottoposto  un  periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno

dodici mesi, anche  in  botti di legno.

Detto periodo decorre dal  1°  ottobre  dell'anno  di  produzione delle uve.

Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Capriano  del Colle» con la menzione riserva  deve  essere  sottoposto  un  periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno

ventiquattro mesi,  possibile anche in botti di legno.

Detto periodo decorre dal 1°  novembre  dell'anno  di  produzione delle uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata  «Capriano  del Colle» rosso, «Capriano del  Colle»  novello,  «Capriano  del  Colle» riserva è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta  delle  uve che  concorrono  alla  denominazione  di  origine. 

Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore  e  comunque  prima  della  richiesta   di certificazione al consumo.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Capriano  del Colle» all'atto dell'immissione al  consumo  devono  rispondere  alle seguenti caratteristiche:

 

«Capriano del Colle» bianco:

colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli,

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco,  armonico,  con  eventuale  percezione  di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Capriano del Colle» bianco frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli,

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco,  vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.  

 

«Capriano del Colle» bianco superiore

colore: giallo paglierino  con  tendenza  al  giallo  dorato  con l'invecchiamento,

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, armonico, corposo  con  eventuale  percezione  di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

   

«Capriano del Colle» trebbiano:

colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli,

profumo: delicato, gradevole;

sapore: secco, fresco,  armonico,  con  eventuale  percezione  di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Capriano del Colle» Trebbiano frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli,

profumo: delicato, gradevole;

sapore: secco, fresco,  vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.  

 

«Capriano del Colle» rosso

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore:  sapido,  asciutto,  armonico   con   eventuale   leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

   

«Capriano del Colle» rosso novello

colore: rosso con riflessi violacei;

profumo: fruttato e in particolare di piccoli frutti di bosco;

sapore: fresco, rotondo,equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

   

«Capriano del Colle» Marzemino

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco,  armonico,  con  eventuale  percezione  di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Capriano del Colle» riserva

colore:  rosso   rubino   intenso   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: etereo leggermente vinoso, ampio e caratteristico;

sapore: fine, asciutto, vellutato, eventualmente con percezione di legno derivante  dall'affinamento in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale  e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini  a  denominazione  di origine controllata «Capriano del Colle»  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare, ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,  scelto  e similari.

E' consentita l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a nomi, ragioni sociali, marchi privati,  purché  non  siano  tali  da trarre in inganno il consumatore.

E' consentito altresì l'uso dell'indicazione aggiuntiva  «vigna» secondo la normativa vigente.

In sede di designazione  del  vino a denominazione  di  origine controllata «Capriano del Colle»  l'indicazione  bianco  e  rosso  è facoltativa.

I vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Capriano  del Colle» superiore, frizzante, novello e  riserva  devono indicare in etichetta le suddette  tipologie  al  di   sotto   della   dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto  esse  non  possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e il nome «Capriano  del Colle».

In ogni caso tale specificazione di tipologia  deve  figurare in caratteri di dimensioni  non  superiori  a  quelle  dei  caratteri utilizzati per la denominazione di origine controllata  “Capriano  del Colle” ma non inferiori alla metà della stessa.

Sulle  bottiglie   o   altri   recipienti   contenenti   vini   a denominazione  di  origine  controllata  «Capriano  del  Colle»  deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini a denominazione di origine controllata  «Capriano  del Colle» è vietato l'uso del tappo a corona.

Il vino a denominazione  di  origine  controllata  «Capriano  del Colle» superiore e riserva deve essere immesso  al  consumo  solo  in recipienti di vetro con tappo di sughero, di capacità  compresa  tra 0.375 e 3.0 litri.

Le  bottiglie  con  capacità  inferiore  a  0.375   litri,   per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI