Toscana › MONTECUCCO SANGIOVESE DOCG

MONTECUCCO SANGIOVESE D.O.C.G.

VIGNETI SEGGIANO

MONTECUCCO SANGIOVESE

D.O.C.G.
DECRETO 9 Settembre 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione

 

1. La Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita  "Montecucco Sangiovese", anche nella tipologia riserva, è riservata ai vini  che rispondono alle condizioni e  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1.  I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Montecucco Sangiovese" devono essere ottenuti da uve prodotte  nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti  da vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione ampelografica:

Sangiovese: minimo 90%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detti  vini  da   sole   o congiuntamente, fino a un massimo del 10%,  le  uve  a  bacca  rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la  Regione Toscana, con l'esclusione  della  Malvasia  Nera,  Malvasia  Nera  di Brindisi e Aleatico.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione  dei  vini  a Denominazione  di  Origine  Controllata   e   Garantita   "Montecucco Sangiovese" comprende i terreni vocati alla qualità ed  idonei  alla coltura della vite  nei  territori  all'interno  della  provincia  di Grosseto 

nei  seguenti  Comuni: 

Cinigiano,   Civitella   Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna,  Arcidosso  e  Seggiano.

Tale zona è così delimitata:

a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il  confine amministrativo del comune di  Civitella  Paganico  e  lungo  di  esso prosegue  fino  ad  incrociare  in  direzione  sud-est   il   confine amministrativo del comune di Cinigiano  in  prossimità  della  linea ferroviaria Siena - Monte Antico.

Da qui,  seguendo  il  confine  del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare  il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo  di  esso in direzione nord-est fino ad incontrare  il  confine  amministrativo del comune di Seggiano.

Segue detto confine  fino  ad  incontrare  la s.s. 323 al ponte  sul  fosso  Ansitonia,  si  prosegue  lungo  detta statale 323 in direzione  sud  e  fino  all'incrocio  con  la  strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano.  Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del  Piano,  si  continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente  fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso.

Si  prosegue  lungo  la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune  di  Arcidosso  e  si  segue  detto confine fino  a  quando  non  si  incrocia  il  torrente  Zancona  in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di  Monticello  Amiata  in  località Banditaccia.

Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale  n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue  a  sud-ovest,  lungo detta strada sino al  centro  abitato  di  Stribugliano. 

Da  qui  si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale  che  si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in  prossimità del podere Il Cavallino.

Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione  sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere  Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla  strada  provinciale n. 24 (Baccinello-Cana).

Da qui si prosegue  in  direzione  Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di  Boccio  che  si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta.

Da  questo  punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il  confine  di  ricongiunge alla strada provinciale n. 24. 

Detta  strada  si  percorre  sino  al limite amministrativo  del  comune  di  Scansano  e  di  seguito,  in direzione  ovest,  sino  al  limite  amministrativo  del  comune   di Campagnatico in prossimità del podere Repenti.

Lungo il confine  del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune  di  Civitella  Paganico nei pressi della localita' Poggio dei Massani.

Lungo il  confine  del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto  di partenza dove questo incrocia la s. s. 223.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata   e Garantita "Montecucco Sangiovese" di cui  all'art.  2  devono  essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle  uve, al  mosto  e  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di qualità.  

Sono   da   considerarsi   pertanto   idonei   ai    fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente  quelli  collinari

di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria.

Sono da considerarsi invece inadatti, e  non  possono  essere  quindi iscritti al predetto  Schedario,  quei  vigneti  situati  in  terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.

2. La densità di impianto deve essere quella generalmente  usata  in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

Per  i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei  ceppi,  calcolata  sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita  l'irrigazione di soccorso.

 

4. La resa massima di uva per ettaro  in  coltura  specializzata  non deve superare 7,00 tonnellate.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20%  il limite medesimo,  fermo  restando  il  limite  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del  20%,  non  ha  diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per  ettaro  in coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella specializzata, sulla base  dell'effettiva  superficie  coperta  dalla vite.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Toscana,  su  proposta  del  Consorzio  di  tutela,  fissa  una  resa inferiore  a  quella  prevista  dal   presente   disciplinare   anche differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art. 3.

Nell'ambito della resa massima  fissata  nel  presente  articolo,  la Regione Toscana, su proposta del  Consorzio  di  tutela,  sentite  le Organizzazioni di categoria, può fissare i  limiti  massimi  di  uva rivendicabili per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di  conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

 

6. Le uve destinate alla vinificazione dei vini  a  Denominazione  di Origine  Controllata  e  Garantita  "Montecucco  Sangiovese",  devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo di 12,00% vol.

7. Le uve destinate alla vinificazione dei vini  a  Denominazione  di Origine Controllata  e  Garantita  "Montecucco  Sangiovese"  riserva, devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico  volumico  naturale minimo di 12,50 % vol.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e  di  invecchiamento  dei  vini  a Denominazione  di  Origine  Controllata   e   Garantita   "Montecucco Sangiovese"  devono  essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di produzione di  cui  al  precedente  art.  3  e  nelle  relative  aree amministrative comunali.

2.  L'imbottigliamento  deve  essere  effettuato  nell'ambito   della provincia di Grosseto.

3. Nella  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere  seguiti  i criteri tecnici più razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche atte a conferire al prodotto finale le  migliori  caratteristiche  di qualità.

4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti  e  condizioni  stabilite  dalle  norme  comunitarie  e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella  zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto  concentrato  rettificato  o  a  mezzo  di   altre   tecnologie consentite.

5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non ha diritto alla Denominazione di  Origine  Controllata  e  Garantita.

Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  Denominazione  di  Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto.

6. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Montecucco Sangiovese" non può essere immesso al consumo prima  del

1 ° aprile del secondo anno successivo a quello di  produzione  delle uve,

fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio  minimo

di dodici  mesi  in  contenitori  di  legno 

e  di  quattro  mesi  di affinamento in bottiglia.

7.  Il  vino  Denominazione  di  Origine  Controllata   e   Garantita

"Montecucco Sangiovese" riserva non può essere  immesso  al  consumo prima del

1 °  settembre  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di produzione delle uve,

fermo restando  il  periodo  di  invecchiamento obbligatorio minimo di

trenta  mesi, 

di  cui  ventiquattro  mesi  in contenitori di legno

e di sei mesi di affinamento  in  bottiglia. 

Il periodo di  invecchiamento  decorre  dal 

1°  novembre  dell'anno  di produzione delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

1.  I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Montecucco Sangiovese" all'atto dell'immissione  al  consumo  devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Montecucco Sangiovese":

 colore: rosso rubino intenso;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: armonico, asciutto, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Montecucco Sangiovese" riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: ampio vinoso,elegante, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante, con  eventuale  sentore  di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali, modificare, con proprio Decreto,  i  limiti  minimi  sopra menzionati per l'acidità  totale  e  per  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

1. Ai  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Montecucco  Sangiovese"   è   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e "similari".

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali, e  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montecucco Sangiovese" può inoltre essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010  e

che  la  relativa  superficie  sia  distintamente  specificata  nello Schedario Viticolo.

Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione  e  la conservazione del vino devono avvenire  in  recipienti  separati,  e,

tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve  essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei  documenti  di accompagnamento.

3.  E'  consentito  altresì l'uso  di  indicazioni  geografiche   e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni  e  alle frazioni riportati nell'Allegato  B,  nonché  alle  fattorie,  dalle quali  effettivamente  provengono  le  uve  da  cui  il  vino   così qualificato e' stato ottenuto, purché nel rispetto  delle  normative vigenti in materia.

4. Per tutte  le  tipologie  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata  e  Garantita  "Montecucco  Sangiovese"  è  obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1.  I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Montecucco   Sangiovese"   devono   essere   immessi   al    consumo esclusivamente in  bottiglie  dei  tipi  bordolese  o  borgognona  di capacità non superiore a 6 litri chiuse con tappo  di  sughero  raso bocca.

2. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacità  fino  a  0,250 litri,  è  ammesso  l'utilizzo  di  altri  dispositivi  di  chiusura previsti dalla normativa vigente in materia.

 

Allegato B

Elenco indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive:

 

Elenco dei Comuni:

 

Arcidosso

Campagnatico

Castel del Piano

Cinigiano

Civitella Paganico

Roccalbegna

Seggiano

 

Elenco delle Frazioni:

 

nel comune di Arcidosso:

Stribugliano;

 

nel comune di Campagnatico:

Marrucheti , Montorsaio, Sant'Antonio;

 

nel comune di Castel del Piano:

Montenero d'Orcia, Montegiovi;

 

nel comune di Cinigiano:

Borgo Santa Rita, Castiglioncello Bandini, Monticello Amiata, Castel Porrona, Poggi del Sasso, Sasso d'Ombrone;

 

nel comune di Civitella Paganico:

Monte Antico, Civitella Marittima, Paganico, Casale di Pari, Pari;

 

nel comune di Roccalbegna:

Cana.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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