LUGANA DOC
VIGNETI SIRMIONE LUGANA
LUGANA
D.O.C.
Decreto 2 maggio 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Lugana» è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, per le tipologie
«Lugana»,
«Lugana Superiore»,
«Lugana Riserva»
«Lugana Vendemmia Tardiva»
«Lugana Spumante».
Art. 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave localmente denominato Turbiana o Trebbiano di Lugana, minimo 90%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona presenti, nell'ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» comprende territori ricadenti nelle province di Brescia e Verona
ed è delimitata a nord dal lago di Garda
e nelle altre direzioni da una linea che partendo dai Cappuccini ad ovest di Peschiera del Garda procede verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia.
Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per C.na Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est per C.na Gozzetto fino a giungere sull'autostrada della Serenessima.
Attraversata l'autostrada, il limite procede a sudovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove incontra il confine provinciale con il quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100.
Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nordovest fino all'altezza del Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella
che verso nord e nordest porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro.
Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando da
Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti situati in terreni, con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa calcarea, con idonea baulatura per evitare il ristagno idrico.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.700.
E' vietata ogni pratica di forzatura, l'irrigazione di soccorso non è considerata tale.
La produzione massima di uva per ettaro,in coltura specializzata, non deve superare
12,50 t/ha per i vini a denominazione di origine controllata «Lugana», «Lugana riserva», «Lugana Vendemmia tardiva» e «Lugana spumante»;
11,00 t/ha tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «Lugana Superiore».
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» e «Lugana Riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.,
quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol.,
quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata Lugana Vendemmia tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo complessivo dell'13,00 % vol.
Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione dei tipi spumante, metodo classico e metodo Charmat, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.
In tale caso le uve devono essere prese in carico da parte dei produttori negli appositi registri di vinificazione
indicando la destinazione alla spumantizzazione.
La regione Lombardia d'intesa con la regione Veneto annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria e il Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire, con decreto, un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle Camere di Commercio I.A.A. di Brescia e di Verona.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» di cui all'art. 1devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di vinificazione e imbottigliamento possono essere effettuate in via permanente con autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, previo parere della Regione Lombardia o Veneto e il Consorzio di Tutela, anche in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione ma nel territorio delle province di Brescia e Verona ove si tratti di attività preesistente all'entrata in vigore del presente disciplinare.
Inoltre, le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento possono essere effettuate soltanto nell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia, nella regione Lombardia e delle province di Treviso e di Verona, nella regione Veneto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Nelle operazioni di affinamento è consentito anche l'uso di recipienti di legno.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana superiore» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento ed affinamento di almeno
dodici mesi
a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento o affinamento di almeno
24 mesi dei quali almeno 6 in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento o affinamento decorre dal
1° ottobre dell'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana vendemmia tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento e/o affinamento di almeno
dodici mesi
a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Lugana»:
colore: paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l'affinamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, morbido, da secco all'abboccato, armonico, con eventuale leggera percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Lugana superiore»:
colore: paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, da secco all'abboccato, armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Lugana Riserva»:
colore: paglierino, con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, morbido, da secco all'abboccato, armonico, corposo, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Lugana vendemmia tardiva»:
colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato all'invecchiamento;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, dall'amabile al dolce, di corpo, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Lugana spumante»:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
profumo: fragrante con sentore di fruttato quando è spumantizzato con il metodo Charmat; bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia quando è spumantizzato con il metodo classico;
sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
residuo di zuccheri: non superiore a 25,00 g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari.
E' consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni della UE e nazionali in materia.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni Superiore, Riserva, Vendemmia Tardiva dovranno figurare in etichetta immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata «Lugana».
Sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Lugana» e Lugana superiore e Lugana riserva e Lugana vendemmia tardiva deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva di «vigna», alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 8
confezionamento
Tutti i contenitori fino alla capacità di 5,0 litri compresa, utilizzati per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere in vetro.
Sono ammesse tutte le chiusure a eccezione di tappo corona e strappo.
Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana Spumante» deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità fino a 16 litri con tappo in sughero.
I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» riportanti le menzioni superiore, riserva e vendemmia tardiva devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità da 0,375 a 3,0 litri con chiusura tappo di sughero raso bocca.
E' ammessa, per tutte le tipologie della denominazione, Lugana per specifiche esigenze commerciali, la chiusura a vite per le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 litri.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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