COLLI BOLOGNESI DOC
VIGNETI MONTEBUDELLO
COLLI BOLOGNESI
D.O.C.
Decreto 6 giugno 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Colli Bolognesi» Barbera, anche nelle versioni frizzante e riserva;
«Colli Bolognesi» Merlot;
«Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon;
«Colli Bolognesi» Pignoletto, esclusivamente nelle versioni superiore, frizzante, spumante e passito (anche da uve stramature);
«Colli Bolognesi» Chardonnay;
«Colli Bolognesi» Sauvignon;
«Colli Bolognesi» Riesling Italico;
«Colli Bolognesi» Pinot Bianco.
2. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione della sottozona: «Bologna» è disciplinata in calce al presente disciplinare di produzione nell'allegato 1.
Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato suddetto, per detta sottozona vengono applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguita dalle specificazione di vitigno:
Barbera, anche nelle versioni frizzante e riserva;
Merlot;
Cabernet Sauvignon;
Pignoletto, esclusivamente nelle versioni superiore, frizzante, spumante e passito (anche da uve stramature);
Chardonnay;
Sauvignon;
Riesling Italico;
Pinot Bianco,
nelle diverse tipologie previste, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%;
possono concorrere alla produzione di ognuno di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, di cui all'elenco della regione Emilia-Romagna delle varietà di vite per uva da vino, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» comprende, in provincia di Bologna, l'intero territorio collinare situato nei comuni di
Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro
e quello situato in parte nei comuni di
Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Monterenzio;
in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di
Savignano sul Panaro.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla località Olmetello, al km 100,600 della via Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita
verso ovest la strada statale n. 64.
Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in località
Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed imbocca via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8.
Attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud-ovest attraversa Doccia e giunto in prossimità del km 27.800 segue verso nord il fosso affluente del fiume Panaro fino alla confluenza.
Risale per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del rio Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro.
Prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna in prossimità di c.la Colomba.
Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimità di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad incrociare poi quello del comune di
Marzabotto e quindi segue verso il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone.
Prosegue lungo questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimità di Ca' dei Maestri.
Segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine comunale tra Monterenzio ed Ozzano Emilia, in prossimità di località S. Chierico, segue questo verso nord, raggiunge quello di S. Lazzaro in prossimità di San Salvatore di Casola e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (strada
statale n. 9) da cui e' iniziata la delimitazione.
Art. 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» devono essere quelle collinari, tipiche della zona di produzione, e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. I sesti di impianto ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono consentite solo le forme di allevamento a spalliera e cortina semplice o doppia cortina, con esclusione in ogni caso delle forme a raggi.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso.
4. Fatti salvi i vigneti esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare, che possono pertanto essere iscritti al relativo Schedario se in possesso dei requisiti sopraindicati, per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno 2.500 viti.
5. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», di cui all'art. 2, ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo, deve essere il seguente:
"Colli Bolognesi" Barbera, e con menzione riserva: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;
"Colli Bolognesi" Barbera frizzante:12,00 t/ha, 10,00% vo.;l
"Colli Bolognesi" Merlot:12,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Colli Bolognesi" Cabernet Sauvignon : 10,00 t/ha, 11,00% vol.;
"Colli Bolognesi" Pignoletto superiore: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;
"Colli Bolognesi" Pignoletto frizzante: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;
"Colli Bolognesi" Pignoletto spumante: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
"Colli Bolognesi" Chardonnay: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Colli Bolognesi" Sauvignon : 12,00 t/ha,10,50% vol.;
"Colli Bolognesi" Riesling Italico: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Colli Bolognesi" Pinot Bianco: 11,00 t/ha, 10,50% vol.
6. Per la tipologia «Colli Bolognesi» Pignoletto passito la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a
9,00 t/ha,
ottenute dalla cernita delle uve destinate alla produzione del vino «Colli Bolognesi» Pignoletto superiore in possesso dei requisiti prescritti per tale tipologia. Il rimanente quantitativo di uva per ettaro, fino al massimo consentito per la tipologia «Colli Bolognesi» Pignoletto superiore può essere destinato alla produzione
delle diverse tipologie del vino “Colli Bolognesi» Pignoletto”.
7. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere riportati nel limite fissato dal comma precedente, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le uve prodotte.
8. La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata.
9. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela competente per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire di anno in anno di ridurre i limiti massimi di produzione di uva per ettaro e del titolo alcolometrico volumico naturale minimo, fissati dal presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5
Norme per la vinificazione
1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
2. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» nonché le operazioni di imbottigliamento o di confezionamento devono essere effettuate nella zona di cui all'art. 3.
3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di presa di spuma e di imbottigliamento o confezionamento dei vini «Colli Bolognesi» siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio amministrativo della provincia di Bologna e del comune di Castelvetro di Modena della provincia di Modena, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate abbiano effettuato le suddette operazioni di presa
di spuma, imbottigliamento o confezionamento di vini a denominazione di origine «Colli Bolognesi», utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3, per almeno due anni anche non continuativi, negli otto anni precedenti alla data dell'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente
disciplinare.
4. Fatta eccezione per la tipologia Pignoletto Passito, la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi».
Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» e può essere presa in carico come vino ad IGT.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
5. La vinificazione dell'uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Pignoletto passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale.
Al termine dell'appassimento dette uve devono assicurare
Un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00% vol.
e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 50%.
La menzione «passito» può essere attribuita anche al vino «Colli Bolognesi» Pignoletto appartenente alla categoria «Vino di uve stramature»; in tal caso
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dovrà essere di 15,00% vol.
6. La qualificazione aggiuntiva «riserva» può essere utilizzata dal vino «Colli Bolognesi» Barbera immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a
36 mesi,
di cui almeno 5 mesi di affinamento in bottiglia,
con decorrenza dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colli Bolognesi» Barbera:
colore: rosso rubino, tendente al violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto o abboccato, tranquillo, di medio corpo, talvolta di buona acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Barbera frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino, tendente al violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, di corpo, fresco e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Barbera riserva:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 gr/l;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Merlot:
colore: rosso con riflessi violacei;
profumo: caratteristico, erbaceo;
zuccheri riduttori massimo: 8,00 gr/l;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso, tendente al granato;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Pignoletto superiore:
colore: paglierino chiaro talvolta con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, caratteristico, armonico, talvolta leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Pignoletto frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco, caratteristico, armonico, talvolta leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Pignoletto spumante:
spuma: vivace, fine, persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: sapido, caratteristico, armonico;
elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 13,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Pignoletto passito:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
profumo: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: tipico, delicato e caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Sauvignon:
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Riesling italico:
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: delicato caratteristico;
sapore: secco o abboccato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Pinot bianco:
colore: paglierino più o meno carico, talvolta con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini «Colli Bolognesi» puo' rilevare lieve sentore di legno.
3. Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura.
4. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.
Art. 7
Etichettatura e presentazione
1. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezione» e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle norme comunitarie e nazionali.
4. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
5. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» il nome della tipologia di cui all'art. 1 deve essere riportato con caratteri tipografici uniformi per dimensioni e gradazioni cromatiche e, qualora figuri nel medesimo campo visivo della denominazione di origine, in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine stessa.
6. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» nelle versioni «frizzante», l'indicazione obbligatoria «frizzante» può comparire a fianco o al di sotto dell'indicazione della tipologia.
7. Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con fermentazione in bottiglia, è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia».
8. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
confezionamento
1. I vini designati con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» devono essere immessi al consumo in contenitori che rispondono per forma, materiale, colore, capacità a quanto previsto dalla normativa vigente; è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro, previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 luglio 1993, così come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2008, esclusivamente per i vini non destinati
al mercato nazionale.
2. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» immessi al consumo in bottiglie in vetro di capacità fino a cinque litri, è consentito solo l'uso di bottiglie di forma tradizionale, con esclusione della «dama», chiuse con tappo raso bocca di materiale consentito.
3. In deroga al comma precedente, per i vini diversi dalle tipologie designate con le menzioni «riserva» e «vigna», è consentito anche l'uso del tappo a vite a capsula integrata per le bottiglie di capacità fino a lt 0,75.
4. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» riportanti la menzione «frizzante», se immessi al consumo in bottiglie di vetro, nelle capacità previste dalle disposizioni di legge, possono essere confezionati con tappo «a fungo» ancorato, di sughero o di materiale sintetico ammesso, pieno (tipo «elastomero»),
tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm.
5. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Pignoletto spumante deve essere confezionato in bottiglie di vetro, chiuse con tappo a fungo di sughero o in materiale sintetico ammesso, pieno (tipo «elastomero»), trattenuto da fermaglio e capsulone.
ALLEGATO 1
«COLLI BOLOGNESI» SOTTOZONA «BOLOGNA».
Art. 1
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», nei limiti ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, può essere accompagnata dal riferimento della sottozona «Bologna», espressamente disciplinata nel presente allegato, per le seguenti tipologie:
Rosso anche nella versione riserva;
Bianco;
Spumante.
Art. 2
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguita dal riferimento alla sottozona «Bologna» è riservata al vino rosso, anche nella versione riserva, ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cabernet Sauvignon in misura non inferiore al 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
2. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguito dal riferimento alla sottozona «Bologna» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sauvignon in misura non inferiore al 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre
2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
In tale ambito, la varietà Trebbiano può concorrere fino ad un massimo del 15%.
3. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguito dal riferimento alla sottozona «Bologna» e' riservata al vino spumante ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Chardonnay, Pinot bianco, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 40%;
Sauvignon, Riesling, Pinot nero, Pignoletto da soli o congiuntamente, per l'eventuale differenza.
Art. 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Bologna» comprende l'intero territorio collinare situato nei comuni di
Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro,
e quello situato in parte nei comuni di
Bologna, Bazzano, Marzabotto, Pianoro, Crespellano, Savigno, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Savignano sul Panaro,
tutti in provincia di Bologna.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal ponte del fiume Savena sulla via Emilia (strada statale n. 9) nel comune di San Lazzaro di Savena, il confine segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a
sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa e Crespellano.
Giunto a Bazzano, in località Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed imbocca via Castelfranco fino alla localita' Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con via Rio d'Orzo, dopo aver attraversato il centro abitato di Savignano sul Panaro.
Il confine prosegue lungo via Rio d'Orzo fino al proseguimento in via Castello che successivamente incrocia il confine amministrativo del comune di Castello di Serravalle.
Prosegue a sud lungo il confine del territorio comunale di Castello di Serravalle e poi lungo il confine del comune di Savigno, sempre in direzione sud, fino all'incrocio con Rio dei Bignami.
Continua quindi lungo Rio dei Bignami, verso est, fino alla confluenza nel torrente Samoggia per proseguire a nord fino al ponte della strada provinciale Valle del Samoggia SP 27.
Da qui seguendo via Gardelline incontra il confine amministrativo del comune di Monte San Pietro e lo scorre a sud fino ad incontrare via Medelana che percorre verso est e raggiunge la strada statale Porrettana SS 64.
Prosegue per un breve tratto della Statale Porrettana, verso nord, fino ad incrociare sulla destra via San Silvestro che imbocca e percorre fino alla località Panico per proseguire su via Canovella.
Al termine della via Canovella prende la strada forestale che, passando a sud del Monte Santa Barbara, riconduce a via Brigata Stella Rossa proseguendo per la stessa.
Successivamente, incrocia la Strada Provinciale Val di Setta SP 325 che percorre in direzione nord fino all'incrocio con via Badolo SP 58.
Da qui segue via Badolo fino all'incrocio sulla destra con via Valli e continua fino al bivio con la strada forestale delle Calcinare lambendo Ca' Zanetti e giungendo in via Casale.
Il confine procede lungo via Casale verso nord fino all'incrocio con via Guzzano e successivamente con via Fratelli Dall'Olio fino alla località di Pianoro Vecchio.
Prosegue verso sud per via Nazionale - Strada provinciale della Futa SP 65 fino alla località Zula dalla quale imbocca verso est la strada provinciale Zena SP 36; percorre via Zena fino al congiungimento con il fiume Savena che seguendolo conclude il confine della sottozona al ponte sulla via Emilia.
Art. 4
Norme per la viticoltura
1. Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» recante il riferimento alla sottozona «Bologna», la densità minima di ceppi per ettaro deve essere non inferiore a 3.000 piante per ettaro.
2. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata e le gradazioni minime naturali delle uve, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» recante il riferimento alla sottozona «Bologna», devono essere rispettivamente le seguenti:
"Colli Bolognesi" Bologna rosso:10,00 t/ha, 11,50% vol.;
"Colli Bolognesi" Bologna bianco: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Colli Bolognesi" Bologna spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.
Art. 5
Norme per la vinificazione
1. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» recanti il riferimento alla sottozona «Bologna», le operazioni di vinificazione ivi comprese l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione «Colli Bolognesi» come delimitata nell'art. 3 del disciplinare di produzione.
2. La qualificazione aggiuntiva riserva può essere utilizzata dal vino «Colli Bolognesi» Bologna rosso immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a
36 mesi,
di cui almeno 5 mesi di affinamento in bottiglia,
con decorrenza dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.
Art. 6
Caratteristiche al comsumo
1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» recanti il riferimento alla sottozona «Bologna» del presente allegato, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colli Bolognesi» Bologna rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico, a volte erbaceo;
sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 8,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Bologna rosso con qualificazione aggiuntiva riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;
sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 8,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Bologna bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
profumo: delicato, gradevole e caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico, fresco, tranquillo o leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Bologna Spumante:
spuma: fine e persistente
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, gradevole e caratteristico;
sapore: extra brut, brut, extra dry, armonico, fresco, moderatamente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Art. 7
Etichettatura e presentazione
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con il riferimento alla sottozona «Bologna», l'indicazione della sottozona e della tipologia devono essere riportate congiuntamente nel medesimo campo visivo.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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