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COLLINE DEL GENOVESATO IGT

VIGNETI TRIGOSO SESTRI LEVANTE

VIGNETI TRIGOSO SESTRI LEVANTE

COLLINE DEL GENOVESATO

I.G.T.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione

 

L'indicazione  geografica   tipica   «Colline   del   Genovesato» accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente disciplinare di produzione, è riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

L'indicazione  geografica  tipica  «Colline  del  Genovesato»  è riservata ai seguenti vini:

 

Bianchi, anche nella tipologia frizzante;

Rosati, anche nella tipologia frizzante;

Rossi, anche nella tipologia frizzante, novello e passito.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline del  Genovesato" devono essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale, da uno o  più  vitigni,  a  bacca  di  colore corrispondente, idonei alla  coltivazione  per  la  Regione  Liguria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M.

28 maggio 2010.

I  vini  con  l'indicazione  geografica   tipica   "Colline   del Genovesato" con l'indicazione di uno dei vitigni: Granaccia

Pigato,

devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti  vitigni per almeno l'85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni  a bacca di colore analogo  non  aromatici,  da  soli  o  congiuntamente riconosciuti idonei alla produzione di  uve  da  vino  nella  Regione Liguria fino ad un massimo del 15% , come sopra evidenziati.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per  l'ottenimento  dei  mosti  e delle uve atti ad essere  designati  con  l'  indicazione  geografica tipica   "Colline   del   Genovesato"   comprende    il    territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle  denominazioni di origine controllata.:

"Riviera di ponente"

(Comuni di  Arenzano  e Cogoleto),

"Golfo del Tigullio" e "Val Polcevera".

 

In  particolare  i  confini  della  zona   sono   geograficamente delimitati (in senso antiorario) da:

il Mare Ligure dal  confine  con  la  provincia  di  Savona  al confine con la provincia di La Spezia, a sud;

i confini orientali dei Comuni della provincia  di  Genova  di:

Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure,  Ne',  Mezzanego  e Borzonasca;

i confini settentrionali dei Comuni della provincia  di  Genova di:

Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero,  Lorsica,  Favale  di Malvaro, Neirone, Lumarzo, Davagna e Genova,

quindi si  prosegue  dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei  Giovi lungo lo spartiacque  che  segue  la  direttrice  dei  monti:  Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi;

dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la  direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Lecco o Leco, Monte Taccone,  Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano,  M.  Sejeu, M. Oralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;

dal Monte Turchino fino al  monte  Reixa  e  il  confine  della provincia di Savona lungo la  direttrice  passo  del  Turchino,  Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bric del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa e Passo della Gava;

infine i confini occidentali  dei  comuni  della  provincia  di Genova di Arenzano e Cogoleto.

 

Art. 4

Norme per la coltivazione

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  devono  essere atte a conferire alle uve e ai vini che  ne  derivano  le  specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti di impianto, le  forme  di  allevamento  del  vigneto,  i sistemi di potatura, devono essere quelli tradizionali delle aree  di produzione e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva per ettaro è di

13 tonnellate per tutti i vitigni che  concorrono  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato".

Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a   indicazione geografica tipica  "Colline  del  Genovesato",  seguita  o  meno  dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il seguente  titolo alcolometrico volumico minimo naturale:

  9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rossi;

10,00% vol. per i rosati;

11,00% vol. per i novelli;

12,00% vol. per i passiti.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Liguria.

La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per  tutte  le  tipologie  ,  sono  ammesse  le  pratiche  enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla  Regione Liguria con proprio decreto.

Per la tipologia passito la resa  delle  uve  in  vino  non  deve superare il 50% con riferimento all'uva fresca.

 

Art. 6

Immissione al consumo

 

All'atto della loro immissione al consumo i vini  ad  indicazione geografica tipica  "Colline  del  Genovesato",  seguita  o  meno  dal riferimento al vitigno, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di

10,00% per i bianchi,

10,50% per i rossi e rosati,

11,00% per i novelli,

16,50% per i passiti di  cui  almeno  14,00% svolti.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Non è ammesso l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche, nomi  di  comuni,  frazioni  o  località  comprese  nella  zona   di produzione.

Alla  indicazione  geografica  tipica  dei  vini   "Colline del Genovesato" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente  disciplinare  di  produzione,  ivi compressi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   veritiere   in riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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