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FALERIO DOC

VIGNETI PORTO SAN GIORGIO

VIGNETI PORTO SAN GIORGIO

FALERIO

D.O.C.

17 maggio 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Falerio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Falerio”

“Falerio” Pecorino.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Trebbiano toscano dal 20 al 50%,

Passerina dal 10 al 30%,

Pecorino dal 10 al 30%,

possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%, tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche.

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio» Pecorino deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Pecorino: minimo 85%,

possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata “Falerio” devono essere prodotte nel territorio amministrativo della provincia di

Ascoli Piceno e di Fermo

idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

Per la tipologia “Falerio” la densità dei ceppi per ettaro deve essere almeno di 2.200.

Per la tipologia “Falerio” Pecorino i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore della presente modifica del disciplinare di produzione dovranno avere almeno una densità di 3.000 ceppi per ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso da effettuarsi prima dell'invaiatura per non più di due interventi all'anno.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» non deve essere superiore a

13,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» nella tipologia “Falerio” Pecorino non deve essere superiore a

11,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20 % il limite medesimo.

Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata .

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero attuale territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e della provincia di Fermo

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Falerio» nelle diverse tipologie

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

E’ ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: paglierino più o meno tenue;

profumo: lievemente profumato;

sapore: secco, sapido, armonico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio Pecorino», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico secco, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

 

Art. 7

Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento

 

Alla denominazione di origine controllata «Falerio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra”, «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Sui recipienti di capacità fino a litri 3 contenenti il vino «Falerio» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

È consentito inoltre, per la sola tipologia “Falerio”, l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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