VALDARNO DI SOPRA DOC
VIGNETI PALAGIO PRATOMAGNO
VALDARNO DI SOPRA
VAL D’ARNO DI SOPRA
Decreto 13 giugno 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco anche Spumante di qualità,
Rosso,
Rosato anche Spumante di qualità,
Chardonnay,
Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc,
Merlot,
Sangiovese,
Syrah,
Sauvignon
Passito.
E' consentito anche l'utilizzo delle sottozone «Pietraviva» e «Pratomagno» che vengono disciplinate tramite gli allegati 1 e 2 in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nei suddetti allegati, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Base ampelografica
I vini della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra” bianco,
“Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra” bianco spumante di qualità:
Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga da 0 a 30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
“Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra” rosso,
“Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra” rosato,
“Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra» rosato spumante di qualità:
Merlot dal 40 all'80%,
Cabernet Sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%.;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
“Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito:
Malvasia bianca lunga dal 40 all'80%, Chardonnay da 0 a 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
I vini “Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra” con le seguenti specificazioni:
Chardonnay;
Sauvignon;
Cabernet sauvignon;
Cabernet franc;
Merlot;
Sangiovese;
Syrah,
devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni;
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra» ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dell'intero territorio dei comuni di
Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana, Pian di Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, Castiglion Fibocchi e Laterina.
La sottozona «Pietraviva» comprende l'intero territorio dei comuni di
Cavriglia, Montevarchi, Bucine, San Giovanni Valdarno, Pergine Valdarno e Civitella in Val di Chiana,
mentre la sottozona «Pratomagno» comprende l'intero territorio dei comuni di
Pian di Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.
tutti in provincia di Arezzo
Art. 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono esclusi, ai fini dell'iscrizione al relativo schedario, i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.
3. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 3.300.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, privilegiando quelli a piu' bassa espansione e comunque atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
6. Le produzioni massime di uva per ettaro, per pianta ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” bianco, bianco spumante di qualità: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 10,50% vol.;
Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” rosato , rosato spumante di qualità: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 10,50% vol.;
Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” rosso: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,00% vol.;
Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Chardonnay: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,00% vol.;
Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Cabernet Franc: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;
Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Cabernet Sauvignon: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;
Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Merlot: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;
Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Sangiovese: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;
Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Syrah: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;
Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Sauvignon: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,00% vol.;
7. Salvo quanto disposto alla lettera f), comma 1, art. 10 del decreto legislativo n. 61/2010, la produzione del vigneto con densità inferiore a 3.300 ceppi per ettaro è rapportata alla resa per ceppo sopra determinata.
In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
8. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito la produzione massima di uva per ettaro
non deve essere superiore a 7,50 t/ha e 2,20 kg/ceppo
e, al termine dell'appassimento, le uve devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16,00% vol.
9. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è':
I e II anno vegetativo: 0%
III anno vegetativo: 50%
Dal IV anno vegetativo: 100%
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio ove previsto e l'imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
2. E' tuttavia consentito che dette operazioni possano effettuarsi nei comuni della provincia di Arezzo, confinanti con la zona di produzione.
3. Le operazioni di elaborazione della tipologia spumante di qualità potranno essere effettuate, unitamente all'imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 purché all'interno del territorio della Regione Toscana.
4. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali.
5. Per tutti i vini di cui all'art. 1 non è consentita la pratica della dolcificazione.
6. E' ammessa la colmatura dei vini, di cui all'art. 1, in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa tipologia, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%.
7. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimale
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Per la tipologia passito la resa è del 35% senza diritto di tolleranze.
8. La qualificazione «riserva» spetta ai seguenti vini:
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Merlot;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sangiovese;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet sauvignon,
purché le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo
minimo in legno di sei mesi.
9. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco, rosato e le tipologie monovarietali a bacca bianca non possono essere immessi al consumo prima del
1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso e le tipologie monovarietali a bacca rossa non possono essere immessi al consumo prima del
31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso e le tipologie monovarietali a bacca rossa con menzione «riserva» non possono essere immessi al consumo prima di
24 mesi dalla conclusione del periodo di raccolta delle uve,
di cui 6 mesi in legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre dell'anno della vendemmia;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito non può essere immesso al consumo prima del
1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco spumante di qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato;
sapore: da extra brut a demi-sec, fruttato, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato:
colore: da rosato tenue a rosato intenso;
profumo: fine, delicato, fruttato;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato spumante di qualità:
colore: da rosato tenue a rosato intenso;
profumo: fine, delicato, fruttato;
spuma : fine e persistente;
sapore: da extra brut a demi-sec, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fine, fruttato;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, intenso, fruttato e floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: fine, delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, caratteristico, complesso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet Franc:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, complesso, erbaceo;
sapore: asciutto, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, fruttato, complesso;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sangiovese:
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Syrah:
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: profumi di piccoli frutti rossi e spezie;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito:
colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;
profumo: delicato, caratteristico, intenso, etereo;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.
3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7
Etichettatura e presentazione
1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria, ad esclusione della tipologia spumante di qualità.
4. E' consentita l'indicazione della menzione «riserva» alle condizioni stabilite all'art. 5, comma 7 e 8.
3. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» è consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco
regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8 del decreto legislativo n. 61/2010.
Art. 8
confezionamento
1. I vini di cui all'art. 1 sono immessi al consumo in recipienti del seguente volume nominale: litri 0,187, 0,250, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 e 6,000.
2. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1, sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
Allegato 1
SOTTOZONA «PIETRAVIVA»
Art. 1
denominazione
1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» possono fregiarsi della menzione aggiuntiva «Pietraviva» solo se le uve ed i vini prodotti hanno origine esclusiva nei rispettivi territori stabiliti nell'art. 3 del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.
2. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva bianco;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva rosso;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia tardiva;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia bianca lunga;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Canaiolo nero;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Pugnitello;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia nera;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Ciliegiolo;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Sangiovese.
Art. 2
La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva deve essere ottenuta da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva bianco:
Sauvignon dal 40 all'80%,
Chardonnay da 0 a 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva rosso:
Sangiovese dal 40 all'80%,
Cabernet Sauvignon da 0 a 30%,
Merlot da 0 a 30%.;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva:
Malvasia bianca lunga almeno il 40%,
Chardonnay da 0 a 30 %;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva con le seguenti specificazioni:
Malvasia bianca lunga;
Canaiolo nero;
Pugnitello;
Malvasia nera (da Malvasia nera di Lecce e Malvasia nera di Brindisi);
Ciliegiolo;
Sangiovese;
queste tipologie di prodotto devono essere ottenute, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o più vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.
Art. 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dell'intero territorio dei comuni di
Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana e San Giovanni Valdarno;
In provincia di Arezzo.
Art. 4
Norme per la viticoltura e la vinificazione
1. Sono esclusi ai fini dell'iscrizione al relativo schedario i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva, inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.
2. Le produzioni massime di uva per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi previste per i vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva sono i seguenti:
“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” bianco: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” rosso: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Malvasia bianca lunga: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 11,50% vol.;
“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Canaiolo nero: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Pugnitello: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Malvasia nera: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Ciliegiolo: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Sangiovese: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
2. La qualificazione riserva in abbinamento alla sottozona «Pietraviva» è riservata ai seguenti vini: «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso purché le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo di invecchiamento di
24 mesi,
di cui 6 mesi in legno;
il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre dell'anno della vendemmia.
3. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a
7,50 t/ha e 2,20 kg/ceppo
e, al termine dell'appassimento, le uve devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.
4. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di
sotto del massimale consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Per la tipologia vendemmia tardiva la resa è del 45% senza diritto di tolleranze.
Art. 5
Caratteristiche al cinsumo
I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva bianco:
colore: giallo paglierino, anche intenso;
profumo: fine, intenso, fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva rosso:
colore: dal rosso rubino al rubino intenso;
profumo: intenso, fine, fruttato;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia bianca lunga:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, intenso, floreale;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Canaiolo nero:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
profumo: fine, floreale e caratteristico;
sapore: asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Pugnitello:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia nera:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: fine, fruttato e balsamico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;
profumo: delicato, caratteristico, intenso, etereo;
sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Ciliegiolo:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: floreale e fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore
di legno.
Allegato 2
SOTTOZONA «PRATOMAGNO»
Art. 1
Denominazione
1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Pratomagno» solo se le uve ed i vini prodotti hanno origine esclusiva nei rispettivi territori stabiliti nell'art. 3 del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.
2. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno bianco;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno rosso;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia tardiva;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia bianca lunga;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Chardonnay;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Canaiolo nero;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Pugnitello;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia nera;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Sangiovese.
Art. 2
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno deve essere ottenuta da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno bianco:
Sauvignon dal 40 all'80%,
Chardonnay da 0 a 30%.;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno rosso:
Sangiovese dal 40 all'80%,
Cabernet sauvignon da 0 a 30%,
Merlot da 0 a 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva:
Malvasia bianca lunga almeno il 40%,
Chardonnay da 0 a 30 %;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno con le seguenti specificazioni:
Malvasia bianca lunga;
Chardonnay;
Canaiolo nero;
Pugnitello;
Malvasia nera (da Malvasia nera di Lecce e Malvasia nera di Brindisi);
Sangiovese;
queste tipologie di prodotto devono essere ottenute, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o piu' vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.
Art. 3
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno comprende l'intero territorio dei comuni di
Pian di Sco', Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.
In provincia di Arezzo.
Art. 4
Norme per la viticoltura e la vinificazione
1. Sono esclusi ai fini dell'iscrizione al relativo albo i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno, inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.
2. Le produzioni massime di uva per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi previste per i vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno sono i seguenti:
“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” bianco: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” rosso: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Malvasia bianca lunga: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Chardonnay: 9,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Canaiolo nero: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Pugnitello: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Malvasia nera: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Sangiovese: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;
2. La qualificazione riserva in abbinamento alla sottozona «Pratomagno» è riservata ai seguenti vini: «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso purché le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo di invecchiamento di
24 mesi,
di cui 6 mesi in legno;
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre dell'anno della vendemmia.
3. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a
7,50 t/ha e 2,20 kg/pianta
e, al termine dell'appassimento, le uve devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.
4. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pratomagno» qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di
sotto del massimale consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Per la tipologia vendemmia tardiva la resa è del 45% senza diritto di tolleranze.
Art. 5
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno bianco:
colore: giallo paglierino, anche intenso;
profumo: fine, intenso, fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno rosso:
colore: dal rosso rubino al rubino intenso;
profumo: intenso, fine, fruttato, vegetale;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia bianca lunga:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, intenso, floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, intenso, fruttato e floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Canaiolo nero:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fine, floreale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Pugnitello:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia nera:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: fine, fruttato e balsamico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: floreale e fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;
profumo: delicato, caratteristico, intenso, etereo;
sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
.
...in production...
visit also EUROPEAN WINES
----
...in lavorazione...
visitate anche EUROPEAN WINES