Toscana › MONTECUCCO DOC

MONTECUCCO D.O.C.

VIGNETI CINIGIANO MONTECUCCO

VIGNETI CINIGIANO MONTECUCCO

MONTECUCCO

D.O.C.

DECRETO 9 settembre 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione

 

1. La Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" è  riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Rosso;

Rosso riserva;

Rosato;

Bianco;

Vermentino;

Vin Santo;

Vin Santo Occhio di Pernice;

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco"  devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di  produzione  delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Montecucco" Rosso e Rosso riserva:

Sangiovese, almeno 60%;

possono concorrere alla produzione di detto  vino,  le  uve  a  bacca rossa di altri vitigni idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40%  con  l'esclusione  della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico ed  iscritti  nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da  vino  approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  22  aprile  2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

"Montecucco" Rosato:

Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, almeno il 60%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  sole   o congiuntamente, le uve a bacca rossa di  altri  vitigni  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo del 40% con  l'esclusione  della  Malvasia  Nera,  Malvasia  Nera  di Brindisi e Aleatico ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  22  aprile  2011  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

"Montecucco" Bianco:

Trebbiano Toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente,  almeno  il 40%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  sole   o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri  vitigni  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo del 60% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino  approvato  con  D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  170 del 23 luglio 2011.

 

"Montecucco" Vermentino:

Vermentino, almeno 85%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  sole   o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri  vitigni  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo del 15%.

 

"Montecucco" Vin Santo:

Malvasia bianca, Grechetto bianco e  Trebbiano  toscano,  da  soli  o congiuntamente, almeno il 70%; possono concorrere alla produzione  di detto vino, le uve a  bacca  bianca  di  altri  vitigni  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino  approvato  con  D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  170 del 23 luglio 2011.

 

"Montecucco" Vin Santo Occhio di Pernice:

Sangiovese, minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di detto  vino,  le  uve  a  bacca rossa di altri vitigni idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel  Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

2. L'adeguamento della composizione ampelografica su  base  aziendale dei vigneti della Denominazione di Origine  Controllata  "Montecucco" dovrà essere effettuata entro dieci anni dalla data  di  entrata  in vigore del presente disciplinare di produzione.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione  dei  vini  a Denominazione  di  Origine  Controllata      "Montecucco" comprende i terreni vocati alla qualità ed  idonei  alla coltura della vite  nei  territori  all'interno  della  provincia  di Grosseto 

nei  seguenti  Comuni: 

Cinigiano,   Civitella   Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna,  Arcidosso  e  Seggiano.

Tale zona è così delimitata:

a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il  confine amministrativo del comune di  Civitella  Paganico  e  lungo  di  esso prosegue  fino  ad  incrociare  in  direzione  sud-est   il   confine amministrativo del comune di Cinigiano  in  prossimità  della  linea ferroviaria Siena - Monte Antico.

Da qui,  seguendo  il  confine  del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare  il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo  di  esso in direzione nord-est fino ad incontrare  il  confine  amministrativo del comune di Seggiano.

Segue detto confine  fino  ad  incontrare  la s.s. 323 al ponte  sul  fosso  Ansitonia,  si  prosegue  lungo  detta statale 323 in direzione  sud  e  fino  all'incrocio  con  la  strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano.  Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del  Piano,  si  continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente  fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso.

Si  prosegue  lungo  la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune  di  Arcidosso  e  si  segue  detto confine fino  a  quando  non  si  incrocia  il  torrente  Zancona  in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di  Monticello  Amiata  in  località Banditaccia.

Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale  n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue  a  sud-ovest,  lungo detta strada sino al  centro  abitato  di  Stribugliano. 

Da  qui  si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale  che  si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in  prossimità del podere Il Cavallino.

Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione  sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere  Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla  strada  provinciale n. 24 (Baccinello-Cana).

Da qui si prosegue  in  direzione  Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di  Boccio  che  si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta.

Da  questo  punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il  confine  di  ricongiunge alla strada provinciale n. 24. 

Detta  strada  si  percorre  sino  al limite amministrativo  del  comune  di  Scansano  e  di  seguito,  in direzione  ovest,  sino  al  limite  amministrativo  del  comune   di Campagnatico in prossimità del podere Repenti.

Lungo il confine  del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune  di  Civitella  Paganico nei pressi della localita' Poggio dei Massani.

Lungo il  confine  del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto  di partenza dove questo incrocia la s. s. 223.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a   Denominazione   di   Origine   Controllata "Montecucco" di cui all'art.  2  devono  essere  quelle  tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al  vino derivato  le  specifiche  caratteristiche  di   qualità.   

Sono   da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione  allo  Schedario Viticolo unicamente quelli  collinari  di  giacitura  e  orientamento adatti   con   sufficiente   altitudine    e    buona    sistemazione idraulico-agraria.

Sono da escludere, e non iscrivibili al predetto Schedario, i vigneti ubicati in terreni umidi, su fondi valle  ed  in  terreni  fortemente argillosi.

2. La densità di impianto deve essere quella generalmente  usata  in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e  dei  vini. 

Per gli impianti realizzati a partire dal 10 agosto 1998 la densità  dei ceppi calcolati sui sesti di impianto non potrà essere  inferiore  a 3.300 piante ad ettaro.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita  l'irrigazione di soccorso.

4. La resa massima di uva per ettaro  in  coltura  specializzata  non deve superare

9,00  t/ha per i  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata "Montecucco" Rosso, Rosso riserva,  Rosato  e  Vin  Santo Occhio di Pernice  

11,00 t/ha  per  i  vini  a  Denominazione  di Origine Controllata "Montecucco" Bianco, Vermentino e Vin Santo.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata, purche' la produzione non superi del 20%  il limite  medesimo,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del  20%,  non  ha  diritto alla Denominazione di Origine Controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione  per  ettaro  in coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella specializzata, sulla base  dell'effettiva  superficie  coperta  dalla vite.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda  necessario,  la  Regione Toscana,  su  proposta  del  Consorzio  di  tutela,  fissa  una  resa inferiore  a  quella  prevista  dal   presente   disciplinare   anche differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art. 3.

Nell'ambito della resa massima  fissata  nel  presente  articolo,  la Regione Toscana, su proposta del  Consorzio  di  tutela,  sentite  le Organizzazioni di categoria, può fissare i  limiti  massimi  di  uva rivendicabili per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di  conseguire un migliore equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

 

5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. per i  vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Montecucco"  Rosso,  Rosso

riserva e Vin Santo Occhio di Pernice;

11,00%  vol.  per  i  vini  a Denominazione di Origine  Controllata  "Montecucco"  Bianco,  Rosato, Vermentino e Vin Santo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento  delle  uve  e  di invecchiamento devono essere effettuate  nell'ambito  della  zona  di produzione di  cui  al  precedente  art.  3  e  nelle  relative  aree amministrative comunali.

2.  L'imbottigliamento  deve  essere  effettuato  nell'ambito   della provincia di Grosseto.

3. Nella  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere  seguiti  i criteri tecnici più razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche atte a conferire al prodotto finale le  migliori  caratteristiche  di qualità.

4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta

eccezione per le tipologie Vin Santo e Vin Santo  occhio  di pernice,

nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie  e nazionali.

5. La tipologia "rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione in "rosato" delle uve a bacca rossa.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore al  70%  per  i  vini  a   Denominazione   di   Origine   Controllata «Montecucco».

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine  Controllata.  Oltre  il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine  Controllata  per tutto il prodotto.

Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Vin Santo e Vin Santo  Occhio  di Pernice non deve essere superiore al 35%.

7. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco"  Rosso non può essere immesso al consumo prima del 1°  settembre  dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

8. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco"  Rosso riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre  del secondo anno successivo a  quello  di  produzione  delle  uve,  fermo

restando il periodo di invecchiamento obbligatorio complessivo di 

18 mesi di cui dodici mesi in contenitori di legno 

e  di  sei  mesi  di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

9. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Bianco, Rosato e Vermentino non possono essere immessi al consumo  prima  del

1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

10. Il tradizionale metodo di  vinificazione  per  l'ottenimento  dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Vin Santo  e Vin Santo Occhio di Pernice prevede quanto segue:

l'uva,  dopo  aver subito un'accurata cernita, deve essere  sottoposta  ad  appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei  ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.

L'uva deve raggiungere, prima  dell'ammostatura,

un  contenuto  zuccherino  non inferiore al 26%.

La conservazione e l'invecchiamento  dei  vini  Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice deve avvenire  in  recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500  litri 

per  un periodo minimo di 18 mesi 

a  decorrere  dal  1°  gennaio  successivo all'anno di raccolta.

L'immissione al consumo del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice può avvenire a partire dal

1°  novembre  del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve,

e al  termine del periodo di invecchiamento,  il  prodotto  deve  avere 

un  titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

1.  I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Montecucco" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

"Montecucco "Rosso:

 colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso e ampio;

sapore: armonico, asciutto giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Montecucco "Rosso riserva:

 

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: ampio, vinoso, elegante, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante  con  eventuale  sentore  di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Montecucco " Rosato:

colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;

profumo: fresco e fruttato;

sapore: sapido, secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,50 g/l.

 

"Montecucco " Bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fresco, piu' o meno fruttato;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità  totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Montecucco" Vermentino:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fresco e caratteristico;

sapore: secco, morbido e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Montecucco " Vin Santo:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;

profumo: profumo intenso caratteristico di frutta matura;

sapore: intenso e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  17,00%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 28 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Montecucco" Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: tra l'ambrato e topazio intenso con  ampia  unghia  rossiccia che si fa marrone con l'età;

profumo: profumo intenso, ricco, complesso,  caratteristico  di  frutta matura e di altre sfumature;

sapore: persistente con retrogusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  20,00%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 28 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali, modificare, con proprio Decreto,  i  limiti  minimi  sopra menzionati per l'acidità  totale  e  per  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

1. Ai vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Montecucco"  è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa  da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e "similari".

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali, e  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" può inoltre essere utilizzata  la  menzione  "vigna"  a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi  tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale  ai  sensi  dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010 e che la relativa

superficie sia distintamente specificata  nello  Schedario  Viticolo.

Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione  e  la  conservazione  del vino devono  avvenire  in  recipienti  separati,  e,  tale  menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

3. Per tutte  le  tipologie  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata "Montecucco" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco"  devono essere immessi  al  consumo  esclusivamente  in  bottiglie  dei  tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore a 6 litri.

2. Per la tappatura dei vini  Denominazione  di  Origine  Controllata "Montecucco" è obbligatorio il tappo di sughero  ad  esclusione  dei vini "Montecucco" Rosso in contenitori non  superiori  a  0,50  litri "Montecucco" Bianco, "Montecucco" Rosato e "Montecucco" Vermentino, i quali possono essere chiusi  con  altri  dispositivi  previsti  dalla normativa vigente in materia.

3. Per la tipologia  "riserva"  e  per  quelle  recanti  la  menzione "vigna" sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi  forma  ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini  di  pregio,  con  volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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