Toscana › VIN SANTO CHIANTI CLASSICO DOC

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO D.O.C.

vigneti radda in chianti

VIGNETI RADDA IN CHIANTI

 

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO

D.O.C.
DECRETO 9 settembre 2011

Rettifica Decreto18 Ottobre 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione

 

1. La Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" può  essere  integrata  dalla  specificazione  "occhio  di pernice".

 

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. La Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" e "Vin Santo del Chianti Classico occhio di  pernice"  sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Vin Santo del Chianti Classico":

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a bacca bianca e rossa,  idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel  Registro Nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con decreto  ministeriale  22  aprile  2011  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

"Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice":

Sangiovese, minimo 80%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a bacca bianca e rossa,  idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel  Registro Nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con decreto  ministeriale  22  aprile  2011  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

2. In deroga alle disposizioni di cui  all'art.  2  dell'  annesso disciplinare di produzione, la base ampelografica dei  vigneti,  già iscritti allo Schedario Viticolo per la D.O.C. «Vin Santo del Chianti Classico» Occhio di Pernice, deve  essere  adeguata  entro  la  terza campagna vendemmiale successiva all'entrata in  vigore  del  relativo disciplinare di produzione

 

 

Art. 3

Zona di produzione

 

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a  Denominazione  di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" e "Vin Santo del Chianti Classico  occhio  di  pernice"  devono  essere  prodotte  nei terreni dell' intero territorio del Chianti Classico, delimitato  con Decreto  interministeriale  31  luglio  1932.  Tale  zona  e'   così delimitata:

 

Tale zona comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Greve in Chianti, Barberino Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Tavernelle Val di Pesa,

In provincia di Firenze;

Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi,

In provincia di Siena            

 

"Incominciando dalla  descrizione  del  confine  della  parte  di questa zona che appartiene alla provincia di Siena,  si  prende  come punto di partenza quello in cui il confine fra  le  due  province  di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue  il  torrente  Ambra  e  un  suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella,  poi  la  mulattiera che porta al podere Casa al Frate.

Da qui segue  una  linea  virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di  qui  seguendo  una  mulattiera,  raggiunge  quota  257,  dove incontra una carrareccia, che sbocca  sulla  strada  per  Castelnuovo Berardenga.

Risale detta strada fino a quota  354.  Da  qui  segue  il  fosso Malena Morta fino alla  sua  confluenza  col  Borro  Spugnaccio;  poi ancora lungo detto fosso della Malena  Morta  fino  a  Pialli  (quota 227).

Segue poi per breve  tratto  il  fosso  Malena  Viva,  per  poi volgere per una linea virtuale passante per S.  Lucia  (quota  252  e 265) verso l'Arbia.

Raggiunto  questo  torrente,   lo   risale   lungo   il   confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di  Siena,  Castelnuovo  Berardenga,  Castellina,   Monteriggioni   e Poggibonsi,  fino  a  incontrare,  in  corrispondenza  del  Borro  di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli.

Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che e' pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine  della  parte di questa zona che appartiene alla provincia  di  Firenze.  Il  detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove  fino  al  Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per  poi  piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per CA' Biricuccie Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella,  giunge  a  Sambuca,  dove  incontra  il  torrente  Pesa.

Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un  primo  tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa  e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto.

Da questo punto il confine della  zona  coincide  con  i  confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della  zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in  Chianti  e  Gaiole,  e  per  breve  tratto  di  Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione  di questa zona.

2. Nella zona di produzione della Denominazione  "Vin  Santo  del Chianti Classico" non si potranno  impiantare  ed  iscrivere  vigneti allo Schedario Viticolo "Vin Santo del  Chianti"  ne'  produrre  vini "Vin Santo del Chianti".

 

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini "Vin Santo  del  Chianti  classico"  e  "Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice"  devono  essere  quelle tradizionali della zona e comunque atte  a  conferire  alle  uve,  ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini  dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti di giacitura  collinare e orientamento adatti, i cui terreni situati ad  una  altitudine  non superiore a  700  metri  s.l.m.  sono  costituiti  in  prevalenza  da substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da  sabbie e ciottolami.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Sono esclusi i sistemi espansi.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.350 ceppi per ettaro

e la produzione massima  per  ceppo  non  deve superare i 2,5 kg.

6. E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve  superare  gli   8,00 t/ha.

A  detto  limite,  anche  in   annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata  attraverso una accurata cernita delle uve, purché  la  produzione  globale  del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

9. La eccedenza delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata.

10. Fermi restando i limiti  sopra  indicati  la  produzione  per ettaro, in coltura  promiscua,  deve  essere  calcolata,  rispetto  a quella specializzata, in rapporto  al  numero  delle  piante  e  alla produzione per ceppo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1.  Le  operazioni  di  vinificazione,   di   conservazione,   di invecchiamento e di imbottigliamento  dei  vini  di  cui  all'art.  2 devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti  Classico di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Tuttavia, le  operazioni  di  vinificazione  sono  consentite  su autorizzazione del MIPAF previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre  10 km in linea d'area dal confine, sempre  che  tali  cantine  risultino preesistenti  al  momento  dell'entrata  in   vigore   del   presente disciplinare  e  siano  di  pertinenza  di  aziende   che   in   esse vinifichino,  singolarmente  o  collettivamente,  uve   idonee   alla produzione di "Vin Santo del Chianti Classico"  ottenute  da  vigneti propri.

2. La resa massima dell'uva in vino finito "Vin Santo del Chianti Classico" non deve essere superiore al

35% dell'uva fresca  al  terzo anno d'invecchiamento del vino.

3.  Le  uve  provenienti  dai  vigneti  iscritti  allo  Schedario Viticolo del Chianti Classico  DOCG  possono  essere  destinate  alla produzione dei vini "Vin Santo del Chianti Classico" e "Vin Santo del Chianti  Classico  occhio  di  pernice"  DOC,  qualora  i  produttori interessati optino in tutto o in parte  per  tali  rivendicazioni  in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

4. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva,  dopo  aver  subito  un'accurata   cernita   deve   essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento  delle  uve  deve avvenire in locali idonei;

è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve  raggiungere  prima  dell'ammostatura  un

contenuto zuccherino non inferiore al 27%;

 la vinificazione, la conservazione e  l'invecchiamento  del  "Vin Santo del Chianti Classico" deve  avvenire  in  recipienti  di  legno (caratelli) di capacità non superiore ai 3 ettolitri

per un  periodo minimo di 24 mesi

a decorrere dal 1° gennaio successivo  all'anno  di raccolta; 

l'immissione  al  consumo  del  "Vin  Santo  del   Chianti Classico" e del "Vin Santo del Chianti Classico  occhio  di  pernice" non può avvenire prima del

1° novembre del terzo anno  successivo  a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un

titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

1. Il vino a Denominazione di origine controllata "Vin Santo  del Chianti Classico" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: da  secco  ad  amabile,  armonico,  vellutato,  con  piu' pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0 % vol. ;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

2. Il vino a Denominazione di origine controllata "Vin Santo  del Chianti Classico  occhio  di  pernice"  all'atto  dell'immissione  al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

profumo: etereo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

 

Art. 7

Etichettatura, presentazione e confezionamento

 

1. Alla Denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli

aggettivi "extra", "fine",  "scelto",  "selezionato",  "superiore"  e similari.

2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. I vini a Denominazione di origine controllata "Vin  Santo  del Chianti Classico" devono essere immessi al consumo esclusivamente  in bottiglie bordolesi di capacità non superiore a 3 litri.

4. Per i vini a Denominazione di origine controllata  "Vin  Santo del Chianti Classico" è obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale

 

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