Emilia Romagna › REGGIANO DOC

REGGIANO DOC

VIGNETI SANTA AGATA

VIGNETI SANTA AGATA

REGGIANO

D.O.C.

D. D.  21 Dicembre 2010

Rettifica 21 Febbraio 2011

Rettifica 30 Maggio 2011

(fonte GURI)

 

Articolo 1

(denominazione e vini)

 

La denominazione di origine controllata «Reggiano» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

«Reggiano» Lambrusco (anche frizzante e spumante);

«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);

«Reggiano» Rosso (anche frizzante);

«Reggiano» bianco spumante;

«Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);

«Reggiano» Rosso novello.

 

Articolo 2

(base ampelografica)

 

La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

«Reggiano» Lambrusco ( anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello):

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, Lambrusco Barghi, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni

Ancellotta, Malbo Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.

 

«Reggiano» Lambrusco Salamino ( anche nella tipologia frizzante ):

Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.

 

«Reggiano» Rosso ( anche nella tipologia frizzante e novello ):

Ancellotta dal 30% al 60%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco

Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese, Lambrusco a foglia frastagliata e Fogarina.

 

«Reggiano» bianco spumante:

Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.

Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.

 

Articolo 3

(zona di produzione delle uve)

 

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della

provincia di Reggio-Emilia

con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:

 

Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» rosso devono essere prodotte nel territorio della

provincia di Reggio Emilia

con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:

Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro Castella e Scandiano.

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della

provincia di  Reggio Emilia

con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:

Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e Novellara.

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere prodotte nel territorio della

provincia di Reggio Emilia

con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare.

 In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:

Reggio Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla, Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.

 

Articolo 4

(norme per la viticoltura)

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a

conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata. Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro.

Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata

ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai

limiti di seguito specificati:

 

«Reggiano» Lambrusco: 18,00 t/ ha;

«Reggiano» Lambrusco novello: 18,00 t/ha;

«Reggiano» Lambrusco spumante: 18,00 t/ha;

«Reggiano» Rosso: 18,00 t/ha;

«Reggiano» Rosso novello: 18,00 t/ha;

«Reggiano» Lambrusco Salamino: 18,00 t/ha;

«Reggiano» Bianco spumante: 18,00 t/ha.

 

Nei vigneti in coltura promiscua, le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici

effettivamente coperte dalla vite.

La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata a detti limiti, purché la produzione

globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi.

Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la denominazione di origine controllata.

La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata di tutto il prodotto.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare i seguenti titoli

alcolometrici volumici naturali minimi:

 

«Reggiano» Lambrusco: 9,50% vol.;

«Reggiano» Lambrusco novello: 9,50% vol.;

«Reggiano» Lambrusco spumante: 9,50% vol.;

«Reggiano» Rosso: 9,50% vol.;

«Reggiano» Rosso novello: 9,50% vol.;

«Reggiano» Lambrusco Salamino: 9,50% vol.;

«Reggiano» Bianco spumante: 9,50% vol.

 

Nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli la Regione Emilia Romagna, su proposta del Consorzio di tutela,

sentite le Organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento potrà stabilire, di anno in anno, prima

della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello

stabilito nel precedente comma.

 

Articolo  5

(norme per la vinificazione)

 

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia, dell'eventuale invecchiamento in botti di legno, per le tipologie previste, e della spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.

Restano valide le autorizzazioni in deroga a vinificare, elaborare e imbottigliare Reggiano DOC nelle immediate vicinanze dell’area di produzione fino ad oggi rilasciate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti allo schedario viticolo atte alla produzione di vini a DOC «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato.

L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte allo schedario viticolo, o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a DOC «Reggiano» aggiunti nell'arricchimento e

nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino DOC «Reggiano».

La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a DOC «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

La denominazione di origine controllata “Reggiano” Lambrusco e “Reggiano” bianco spumante può essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari

caratteristiche.

Le tipologie «novello» devono essere ottenute con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

 

Articolo 6

(caratteristiche al consumo)

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Reggiano» Lambrusco rosso e rosato:

colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;

profumo: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Reggiano» Lambrusco frizzante rosso e rosato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;

profumo: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol.

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Reggiano» Lambrusco novello:

colore: rosso;

profumo: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Reggiano» Lambrusco novello frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso;

profumo: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Reggiano» Lambrusco Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;

profumo: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile e dolce,armonico, fresco, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Reggiano» Lambrusco Salamino:

colore: rosato o rosso;

profumo: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

 

«Reggiano» Lambrusco Salamino frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato o rosso;

profumo: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Reggiano» Rosso:

colore: rosso;

profumo: caratteristico, fruttato, floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Reggiano» Rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso;

profumo: caratteristico, fruttato, floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Reggiano» Rosso novello:

colore: rosso;

profumo: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Reggiano» bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;

profumo: caratteristico, fruttato, floreale;

sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido,secco,abboccato, amabile e dolce ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Per le tipologie in cui è ammesso l'affinamento in botti di legno, può rilevarsi sentore di legno.

Le caratteristiche al consumo sopra  descritte  per  le  tipologie

Lambrusco frizzante, Lambrusco Salamino frizzante e rosso  frizzante,

sono  riferite  anche  alla  categoria  di  prodotto 

«mosto  di  uva parzialmente fermentato»,

fatto  salvo  che  per  tale  categoria  il sapore è limitato al «dolce»

e  il  titolo  alcolometrico  effettivo deve essere superiore  a  1,00%  vol.  e  inferiore  ai  3/5  del  titolo alcolometrico volumico totale.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto non riduttore minimo e all'acidità totale minima.

 

Articolo 7

(etichettatura e presentazione)

 

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art.1, con l’esclusione delle tipologie spumante, frizzante è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

(confezionamento)

 

I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di capacità fino a 5 litri possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con qualsiasi chiusura compreso il tappo a fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a corona. Le bottiglie di capacità inferiore a 0,500 litri potranno utilizzare anche il tappo a corona.

Per le tipologie “Spumante” sono ritenuti idonei tutti i contenitori e i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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