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COLLI BOLOGNESI DOC

VIGNETI MONTEBUDELLO

VIGNETI MONTEBUDELLO

COLLI BOLOGNESI

D.O.C.
Decreto 6 giugno 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata «Colli  Bolognesi»  è riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per  le  seguenti tipologie:

«Colli Bolognesi»  Barbera,  anche  nelle  versioni  frizzante  e riserva;

«Colli Bolognesi» Merlot;

«Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon;

«Colli Bolognesi» Pignoletto,  esclusivamente  nelle   versioni superiore, frizzante, spumante e passito (anche da uve stramature);

«Colli Bolognesi» Chardonnay;

«Colli Bolognesi» Sauvignon;

«Colli Bolognesi» Riesling Italico;

«Colli Bolognesi» Pinot Bianco.

2. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi»  con la specificazione della sottozona: «Bologna» è disciplinata in calce al presente disciplinare di produzione nell'allegato 1.

Salvo  quanto espressamente previsto nell'allegato suddetto,  per  detta  sottozona vengono applicate le norme  previste  dal  presente  disciplinare  di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione  di  origine  controllata  «Colli  Bolognesi» seguita dalle specificazione di vitigno:

Barbera, anche nelle versioni frizzante e riserva;

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Pignoletto, esclusivamente nelle versioni  superiore,  frizzante, spumante e passito (anche da uve stramature);

Chardonnay;

Sauvignon;

Riesling Italico;

Pinot Bianco,

nelle diverse tipologie previste, è riservata ai  vini  ottenuti  da uve  provenienti  da  vigneti  composti,  in  ambito  aziendale,  dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%;

possono concorrere alla produzione di ognuno di detti vini  anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,  di  cui all'elenco della regione Emilia-Romagna delle varietà  di  vite  per uva da vino, presenti nei vigneti in  ambito  aziendale,  da  soli  o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

1. La zona di produzione delle uve dei vini  a  denominazione  di origine controllata «Colli  Bolognesi»  comprende,  in  provincia  di Bologna,  l'intero  territorio  collinare  situato  nei   comuni   di

Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro

e quello situato in parte nei comuni  di

Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno,  Bologna,  S.  Lazzaro  di Savena, Zola Predosa e Monterenzio;

in provincia di Modena parte  del territorio amministrativo del comune di

Savignano sul Panaro.

 

Tale  zona  è  così  delimitata:  

partendo   dalla   località Olmetello, al km 100,600 della via Emilia (strada statale n.  9),  il limite segue in direzione ovest tale strada  fino  a  raggiungere  il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in  uscita

verso ovest la strada statale n.  64. 

Prosegue  sempre  verso  ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato  di  Casalecchio  di Reno, imbocca la strada statale n. 569  attraversando  poi  i  centri abitati di Zola Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in località

Gabella  abbandona  la  strada  statale  n.  569   ed   imbocca   via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via  Castelfranco  al  numero civico 8.

Attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104  e si  immette  di  nuovo  nella  strada  statale  n.  569,  che   porta all'incrocio con il  confine  provinciale  tra  Bologna  e  Modena  e proseguendo sempre sulla statale n. 569  verso  sud-ovest  attraversa Doccia e giunto in prossimità del km  27.800  segue  verso  nord  il fosso affluente del fiume Panaro fino  alla  confluenza.

Risale  per breve tratto  il  Panaro  verso  ovest  ed  alla  affluenza  del  rio Castiglione risale questo corso d'acqua  in  direzione  sud  sino  ad incrociare il confine comunale  di  Savignano  sul  Panaro.

Prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare  quello  della provincia di Bologna in prossimità di c.la Colomba.

Segue quindi  il confine provinciale tra Bologna e  Modena  in  direzione  sud  ed  in prossimità di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad incrociare poi quello  del  comune  di

Marzabotto  e  quindi  segue  verso   il   confine   meridionale   di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi  sulla galleria del M. Adone.

Prosegue lungo questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M.  dei  Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di Quinzano segue verso nord-est  il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada  per borgo di Bisano in prossimità di Ca'  dei  Maestri.

Segue  poi  tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine  comunale  tra Monterenzio  ed  Ozzano  Emilia,  in  prossimità  di  località   S. Chierico, segue questo verso nord, raggiunge quello di S. Lazzaro  in prossimità di San Salvatore di Casola e quindi lungo il  confine  di S. Lazzaro di Savena verso  nord  raggiunge  la  via  Emilia  (strada

statale n. 9) da cui e' iniziata la delimitazione.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Colli Bolognesi» devono essere quelle collinari, tipiche della  zona di produzione, e comunque atte a conferire alle uve  ed  ai  vini  le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti di impianto ed i  metodi  di  potatura  devono  essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a  non  modificare  le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono consentite solo  le  forme di allevamento a spalliera e cortina semplice o doppia  cortina,  con esclusione in ogni caso delle forme a raggi.

3.  E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura  ed  e'  consentita l'irrigazione di soccorso.

4. Fatti salvi i vigneti esistenti alla data di approvazione  del presente  disciplinare,  che  possono  pertanto  essere  iscritti  al relativo Schedario se in possesso dei requisiti sopraindicati, per  i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di  ceppi  per  ettaro deve essere di almeno 2.500 viti.

 

5. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a  denominazione  di origine controllata «Colli Bolognesi»,  di  cui  all'art.  2,  ed  il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo, deve essere il seguente:

 

"Colli Bolognesi" Barbera, e con menzione riserva: 12,00 t/ha,  11,00% vol.;

"Colli Bolognesi" Barbera frizzante:12,00 t/ha, 10,00% vo.;l

"Colli Bolognesi" Merlot:12,00 t/ha, 10,50% vol.;

"Colli Bolognesi" Cabernet Sauvignon : 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Colli Bolognesi" Pignoletto superiore: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Colli Bolognesi" Pignoletto frizzante: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Colli Bolognesi" Pignoletto spumante: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Colli Bolognesi" Chardonnay: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

"Colli Bolognesi" Sauvignon : 12,00 t/ha,10,50% vol.;

"Colli Bolognesi" Riesling Italico: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

"Colli Bolognesi" Pinot Bianco: 11,00 t/ha, 10,50% vol. 

  

6. Per la  tipologia  «Colli  Bolognesi»  Pignoletto  passito  la produzione massima di uva per ettaro non deve essere  superiore  a 

9,00 t/ha,

ottenute dalla cernita delle uve  destinate  alla  produzione del vino «Colli  Bolognesi»  Pignoletto  superiore  in  possesso  dei requisiti prescritti per tale tipologia. Il rimanente quantitativo di uva per ettaro, fino al massimo consentito per  la  tipologia  «Colli Bolognesi» Pignoletto superiore può essere destinato alla produzione

delle diverse tipologie del vino “Colli Bolognesi» Pignoletto”.

7. Nelle annate favorevoli, i quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare alla produzione dei vini di cui all'art.  2  devono  essere riportati  nel  limite  fissato  dal  comma  precedente,  purché  la produzione  globale  non  superi  del  20%  il  limite  medesimo. 

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%,  non  hanno  diritto alla  denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  detto   limite percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine controllata per tutte le uve prodotte.

8. La resa massima  di  uve  in  coltura  promiscua  deve  essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata.

9. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto,  su  richiesta motivata  del  Consorzio  di  tutela  competente   per   i   vini   a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi»,  prima  della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di  coltivazione, può stabilire di anno  in  anno  di  ridurre  i  limiti  massimi  di produzione di uva per ettaro  e  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo, fissati dal presente disciplinare, dandone immediata

comunicazione al Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino  le  sue peculiari caratteristiche.

2. Le  operazioni  di  vinificazione  delle  uve  destinate  alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  «Colli Bolognesi»  nonché  le   operazioni   di   imbottigliamento   o   di confezionamento devono essere effettuate nella zona di  cui  all'art. 3.

3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di produzione, è consentito che le operazioni di presa di  spuma  e  di imbottigliamento o confezionamento dei vini «Colli  Bolognesi»  siano effettuate in  stabilimenti  situati  nel  territorio  amministrativo della provincia di Bologna e del  comune  di  Castelvetro  di  Modena della provincia di Modena, a condizione che in detti stabilimenti  le ditte interessate abbiano effettuato le suddette operazioni di  presa

di spuma, imbottigliamento o confezionamento di vini a  denominazione di origine «Colli Bolognesi», utilizzando mosti  e  vini  provenienti dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3, per almeno  due anni anche non continuativi, negli otto  anni  precedenti  alla  data dell'entrata in vigore  del  decreto  di  approvazione  del  presente

disciplinare.

4. Fatta eccezione per la tipologia Pignoletto Passito,  la  resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%  per tutti  i  vini  a  denominazione  di   origine   controllata   «Colli Bolognesi».

Qualora la resa uva/vino superi detto limite  ma  non  il 75%, l'eccedenza non avrà  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata «Colli Bolognesi» e può essere presa in carico come vino ad IGT.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di  origine controllata per tutto il prodotto.

5. La vinificazione dell'uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine  controllata «Colli  Bolognesi» Pignoletto  passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state  sottoposte ad appassimento naturale avvalendosi anche di  sistemi  o  tecnologie comunque  operanti  a  temperature  analoghe  rispetto  al   processo naturale.

Al termine dell'appassimento dette uve devono assicurare

Un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00% vol. 

e  la  loro resa massima in vino non deve essere superiore al  50%. 

La  menzione «passito» può essere attribuita  anche  al  vino  «Colli  Bolognesi» Pignoletto appartenente alla categoria «Vino di uve  stramature»;  in tal caso

il titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  dovrà essere di 15,00% vol.

6. La qualificazione aggiuntiva «riserva» può essere  utilizzata dal vino «Colli Bolognesi» Barbera immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a

36 mesi, 

di  cui  almeno  5 mesi di affinamento in bottiglia, 

con  decorrenza  dal  1°  novembre dell'anno della vendemmia.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

1.  I  vini  a  denominazione  di  origine   controllata   «Colli Bolognesi», all'atto dell'immissione al  consumo,  devono  rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Colli Bolognesi» Barbera:

colore: rosso rubino, tendente al violaceo;

 profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto o abboccato, tranquillo, di medio  corpo, talvolta di buona acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Barbera frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino, tendente al violaceo;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto, di corpo, fresco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Barbera riserva:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato;

profumo: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 gr/l;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Merlot:

colore: rosso con riflessi violacei;

profumo: caratteristico, erbaceo;

zuccheri riduttori massimo: 8,00 gr/l;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso, tendente al granato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Pignoletto superiore:

colore: paglierino chiaro talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco o  abboccato,  caratteristico,  armonico,  talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Pignoletto frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino chiaro;

profumo: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: secco,  caratteristico,  armonico,  talvolta  leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Pignoletto spumante:

spuma: vivace, fine, persistente;

colore: giallo paglierino chiaro;

profumo: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: sapido, caratteristico, armonico;

elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Pignoletto passito:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

profumo: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: tipico, delicato e caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Sauvignon:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, di corpo fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Riesling italico:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: delicato caratteristico;

sapore: secco o abboccato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l;

     

«Colli Bolognesi» Pinot bianco:

colore: paglierino più o  meno  carico,  talvolta  con  riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

2. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno, il sapore dei  vini  «Colli  Bolognesi»  puo'  rilevare  lieve sentore di legno.

3.  Nelle  tipologie  frizzanti  prodotte  tradizionalmente   per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura.

4. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto,  i  limiti  sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Colli Bolognesi»  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine»,  «scelto», «selezione» e similari.

2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati  o  di  consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti  a  qualificare  l'attività  agricola dell'imbottigliamento  quali  «viticoltore»,  «fattoria»,   «tenuta», «podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in osservanza delle norme comunitarie e nazionali.

4.  Per  i  vini  designati  con  la  denominazione  di   origine controllata «Colli Bolognesi»  è  consentito  l'uso  della  menzione «vigna», seguita dal relativo  toponimo  o  nome  tradizionale,  alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai  sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

5.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Colli Bolognesi» il nome della tipologia di cui all'art. 1 deve  essere  riportato  con  caratteri  tipografici  uniformi  per dimensioni e gradazioni cromatiche e,  qualora  figuri  nel  medesimo campo  visivo  della  denominazione  di  origine,  in  caratteri   di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione  di origine stessa.

6. Per i vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Colli Bolognesi» nelle  versioni  «frizzante»,  l'indicazione  obbligatoria «frizzante» può comparire a fianco o al  di  sotto  dell'indicazione della tipologia.

7.  Nelle  tipologie  frizzanti  prodotte  tradizionalmente   con fermentazione in bottiglia, è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia».

8. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, e'  obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

confezionamento

 

1. I vini designati con la denominazione di  origine  controllata «Colli Bolognesi» devono essere immessi al consumo in contenitori che rispondono per forma, materiale, colore, capacità a quanto  previsto dalla  normativa  vigente;  è  consentito  l'uso   dei   contenitori alternativi al vetro, previsti dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto ministeriale  7  luglio  1993,  così come  modificato  dal  decreto ministeriale 4 agosto 2008, esclusivamente per i vini  non  destinati

al mercato nazionale.

2.  Per  i  vini  designati  con  la  denominazione  di   origine controllata «Colli Bolognesi» immessi  al  consumo  in  bottiglie  in vetro di capacità fino a cinque litri, è consentito solo  l'uso  di bottiglie di forma tradizionale, con esclusione della «dama»,  chiuse con tappo raso bocca di materiale consentito.

3. In deroga al  comma  precedente,  per  i  vini  diversi  dalle tipologie  designate  con  le  menzioni  «riserva»  e   «vigna»,   è consentito anche l'uso del tappo a vite a capsula  integrata  per  le bottiglie di capacità fino a lt 0,75.

4.  I  vini  a  denominazione  di  origine   controllata   «Colli Bolognesi» riportanti la menzione «frizzante», se immessi al  consumo in bottiglie di vetro, nelle capacità previste dalle disposizioni di legge, possono essere confezionati con tappo «a fungo»  ancorato,  di sughero o di materiale sintetico ammesso, pieno (tipo  «elastomero»),

tradizionalmente utilizzato nella  zona,  con  eventuale  capsula  di altezza non superiore a 7 cm.

5.  Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   «Colli Bolognesi» Pignoletto spumante deve essere confezionato in  bottiglie di vetro, chiuse  con  tappo  a  fungo  di  sughero  o  in  materiale sintetico ammesso, pieno (tipo «elastomero»), trattenuto da fermaglio e capsulone.

 

       

     

ALLEGATO 1

«COLLI BOLOGNESI» SOTTOZONA «BOLOGNA».

 

Art. 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», nei limiti ed alle condizioni stabilite dal presente  disciplinare,  può essere  accompagnata  dal  riferimento  della  sottozona   «Bologna», espressamente disciplinata nel presente  allegato,  per  le  seguenti tipologie:

   

Rosso anche nella versione riserva;

Bianco;

Spumante.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione  di  origine  controllata  «Colli  Bolognesi» seguita dal riferimento alla sottozona «Bologna» è riservata al vino rosso, anche nella versione riserva, ottenuto dalle uve prodotte  dai vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione ampelografica:

Cabernet Sauvignon in misura non inferiore al 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a bacca rossa, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del  50%,  iscritti  nel  Registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con decreto  ministeriale  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

2. La denominazione  di  origine  controllata  «Colli  Bolognesi» seguito dal riferimento alla sottozona «Bologna» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito

aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sauvignon in misura non inferiore al 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione  Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 50%, iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre

2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

In tale ambito, la varietà Trebbiano può concorrere fino ad  un massimo del 15%.

 

3. La denominazione  di  origine  controllata  «Colli  Bolognesi» seguito dal riferimento alla sottozona «Bologna» e' riservata al vino spumante ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Chardonnay, Pinot bianco, da soli o congiuntamente,  in  misura non inferiore al 40%;

Sauvignon, Riesling, Pinot nero, Pignoletto  da soli o congiuntamente, per l'eventuale differenza.

 

Art. 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve dei vini  a  denominazione  di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla  sottozona «Bologna» comprende l'intero territorio collinare situato nei  comuni di

Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San  Pietro, 

e  quello situato in parte nei comuni di

Bologna, Bazzano, Marzabotto, Pianoro, Crespellano, Savigno, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, S.  Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Savignano sul Panaro,

tutti in provincia di Bologna.

 

Tale zona è così  delimitata: 

partendo  dal  ponte  del  fiume Savena sulla via Emilia (strada statale  n.  9)  nel  comune  di  San Lazzaro di Savena, il confine segue in direzione  ovest  tale  strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna  per  costeggiarlo  a

sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il  centro  abitato di  Casalecchio  di  Reno,  imbocca  la   strada   statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di  Zola  Predosa  e  Crespellano.

Giunto a Bazzano, in località Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed imbocca via Castelfranco fino alla  localita'  Sabbionara  per deviare verso sud per una laterale privata  che  partendo  dalla  via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale  sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella  strada  statale  n. 569,  che  porta  all'incrocio  con  via  Rio   d'Orzo,   dopo   aver attraversato il centro abitato di Savignano sul Panaro.

Il confine prosegue lungo via Rio d'Orzo fino al proseguimento in via Castello che successivamente incrocia il  confine  amministrativo del comune di Castello di Serravalle.

Prosegue a sud lungo il confine del territorio comunale di Castello di  Serravalle  e  poi  lungo  il confine  del  comune  di  Savigno,  sempre  in  direzione  sud,  fino all'incrocio con Rio dei Bignami.

Continua quindi lungo Rio  dei  Bignami,  verso  est,  fino  alla confluenza nel torrente Samoggia per proseguire a nord fino al  ponte della strada provinciale Valle del Samoggia SP 27.

Da qui seguendo via Gardelline incontra il confine amministrativo del comune di Monte San Pietro e lo scorre a sud fino  ad  incontrare via Medelana che percorre verso est e  raggiunge  la  strada  statale Porrettana SS 64.

Prosegue per un breve  tratto  della  Statale  Porrettana,  verso nord, fino ad incrociare sulla destra via San Silvestro che imbocca e percorre fino alla località Panico per proseguire su via Canovella.

Al termine della via Canovella prende la  strada  forestale  che, passando a sud del Monte  Santa  Barbara,  riconduce  a  via  Brigata Stella Rossa proseguendo per la stessa.

Successivamente, incrocia la Strada Provinciale Val di  Setta  SP 325 che percorre in direzione nord fino all'incrocio con  via  Badolo SP 58.

Da qui segue via Badolo fino all'incrocio sulla  destra  con  via Valli e  continua  fino  al  bivio  con  la  strada  forestale  delle Calcinare lambendo Ca' Zanetti e giungendo in via Casale.

Il confine procede lungo via Casale verso nord fino  all'incrocio con via Guzzano e successivamente con  via  Fratelli  Dall'Olio  fino alla località di Pianoro Vecchio.

Prosegue verso sud per via Nazionale - Strada  provinciale  della Futa SP 65 fino alla località Zula dalla quale imbocca verso est  la strada  provinciale  Zena  SP  36;  percorre   via   Zena   fino   al congiungimento con il fiume Savena che seguendolo conclude il confine della sottozona al ponte sulla via Emilia.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti  destinati  alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  «Colli Bolognesi»  recante  il  riferimento  alla  sottozona  «Bologna»,  la densità minima di ceppi per ettaro deve essere non inferiore a  3.000 piante per ettaro.

2. Le rese massime di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata e le gradazioni  minime  naturali  delle  uve,  per  la produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  «Colli Bolognesi» recante il riferimento alla  sottozona  «Bologna»,  devono essere rispettivamente le seguenti:

 

"Colli Bolognesi" Bologna rosso:10,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Colli Bolognesi" Bologna bianco: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

"Colli Bolognesi" Bologna spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.  

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1. Per i vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Colli Bolognesi»  recanti  il  riferimento  alla  sottozona  «Bologna»,  le operazioni   di   vinificazione   ivi    comprese    l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia, devono essere  effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione   «Colli Bolognesi»  come  delimitata  nell'art.   3   del   disciplinare   di produzione.

2. La qualificazione aggiuntiva riserva  può  essere  utilizzata dal vino «Colli Bolognesi» Bologna rosso immesso al consumo  dopo  un periodo minimo di invecchiamento non inferiore  a 

36  mesi, 

di  cui almeno 5 mesi di affinamento in  bottiglia, 

con  decorrenza  dal  1° novembre dell'anno della vendemmia.

 

Art. 6

Caratteristiche al comsumo

 

1.  I  vini  a  denominazione  di  origine   controllata   «Colli Bolognesi»  recanti  il  riferimento  alla  sottozona  «Bologna»  del presente  allegato,  all'atto  dell'immissione  al   consumo   devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Colli Bolognesi» Bologna rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico, a volte erbaceo;

sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 8,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;

     

«Colli Bolognesi» Bologna rosso con  qualificazione  aggiuntiva riserva:

colore:  rosso   rubino   intenso   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;

sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 8,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

     

«Colli Bolognesi» Bologna bianco:

colore: giallo paglierino piu' o meno carico;

profumo: delicato, gradevole e caratteristico;

sapore:  secco  o  abboccato,  armonico,  fresco,  tranquillo o leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

     

«Colli Bolognesi» Bologna Spumante:

spuma: fine e persistente

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: delicato, gradevole e caratteristico;

sapore:  extra  brut,  brut, extra dry, armonico, fresco, moderatamente acido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Colli  Bolognesi»  con  il  riferimento  alla  sottozona «Bologna», l'indicazione della sottozona  e  della  tipologia  devono essere riportate congiuntamente nel medesimo campo visivo.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

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