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ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC

VIGNETI NOTTOLA MONTEPULCIANO

VIGNETI NOTTOLA MONTEPULCIANO

ROSSO DI MONTEPULCIANO

D.O.C.

D. D. 9 novembre 2010

(fonte GURI)

 

Articolo 1

 

La denominazione di origine controllata «Rosso di  Montepulciano» è riservata al  vino  rosso  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale,  la  seguente   composizione   ampelografica:  

Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%,

possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del  30%,  vitigni complementari  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con decreto  ministeriale 7  maggio  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo

aggiornato con decreto ministeriale 29  maggio  2010,  autorizzati  e raccomandati per la provincia di Siena  purché  la  percentuale  dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti  allo  schedario viticolo  della  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di Montepulciano»,  deve  essere  adeguata  entro  la  quinta  vendemmia successiva alla data di pubblicazione del  presente  disciplinare  di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i  vigneti  di cui sopra, iscritti a  titolo  transitorio  allo  schedario  viticolo della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Rosso  di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima.

Sono esclusi i vitigni  aromatici  ad  eccezione  della  Malvasia Bianca Lunga.

 

Articolo 3

 

La  zona  di  produzione  delle   uve   ricade   nel   territorio amministrativo del comune di

Montepulciano,

in  provincia  di  Siena,

limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.

Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata  da una  linea  che  partendo  dall'incrocio  della   linea   ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi  del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a  raggiungere  la  suddetta  ferrovia  a  nord  della  stazione

ferroviaria di Montallese.

Detto confine  segue  quindi  la  suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza;

parte del territorio  del  comune  di  Montepulciano,  frazione Valiano,

delimitata da una linea che, partendo dal punto  in  cui  il confine comunale interseca la strada delle  Chianacce  a  quota  251, percorre, procedendo in senso orario, il  suddetto  confine  comunale fino ad incontrare la strada Padule a  quota  253.

Segue  quindi  la predetta strada fino al bivio con la strada  vicinale  delle  Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la  strada  Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge  la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il  punto di partenza.

I  vigneti  iscritti  all'albo  della  denominazione  di  origine controllata «Rosso di  Montepulciano»  sono  utilizzabili  anche  per produrre vini  DOC  «Vin  Santo  di  Montepulciano»  alle  condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

 

Articolo 4

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso  di Montepulciano» devono essere quelle normali  della  zona  e  comunque atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei  unicamente  i  vigneti  ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250  e  i  600  metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque  atti  a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del  vino. 

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i  reimpianti  dei  vigneti  idonei  alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso  di Montepulciano»,

la densità minima ad ettaro  deve  essere  di  3.330 ceppi.

 

La resa massima di uva  ammessa  per  la  produzione  di  vino  a denominazione di origine controllata  «Rosso  di  Montepulciano»  non deve essere superiore a

10,00 t/ha di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva ad ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata nel limite  di  cui  sopra,  purché  la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

 

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino  a denominazione di origine controllata  «Rosso  di  Montepulciano», 

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari caratteristiche.

 

Articolo 5

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano.

Sono tuttavia consentite su autorizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato  nazionale  per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini previa  istruttoria  della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del  vino Nobile di Montepulciano la vinificazione fuori zona di produzione per le aziende che abbiano almeno, a far data dalla entrata in vigore del

decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio  1980  (decreto  di riconoscimento della DOCG vino nobile di Montepulciano), le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m 3.800 in linea d'aria.

 

La resa massima dell'uva in vino non  deve  essere  superiore  al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di Montepulciano» non può essere immesso al  consumo  prima  del 

primo marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

E' consentito, previa comunicazione alle strutture  di  controllo autorizzate,  da  presentarsi  a   cura   del   vinificatore,   entro il sedicesimo  mese  a  partire  dal    gennaio   successivo   alla vendemmia, 

che  il  vino  atto  a  poter  essere  designato  con  la denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di Montepulciano»  sia  riclassificato  alla  denominazione  di  origine controllata  «Rosso  di  Montepulciano»  purché  corrisponda   alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  relativo  disciplinare  di produzione.  

Tuttavia   qualora   partite   di   «Vino   Nobile   di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la  denominazione   stabilita   deve   essere   mantenuta   in   modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

 

Articolo 6

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di Montepulciano» all'atto dell'immissione al  consumo  deve  rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, persistente leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità  e  dell'estratto   non riduttore minimo con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

 

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata  «Rosso  di  Montepulciano»  è  vietata  l'aggiunta   di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare,  ivi   compresi   gli   aggettivi   «fine»,   «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali  non  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

E' altresì consentito l'utilizzo,  nel  rispetto  delle  vigenti norme, delle altre menzioni facoltative.

Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono  riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di  origine  del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nell'etichettatura  del   vino   a   denominazione   di   origine controllata «Rosso di  Montepulciano»  l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve è obbligatoria.

 

Articolo 8

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di Montepulciano»  deve  essere  messo  in  consumo  esclusivamente   in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di  vetro  scuro  e chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto  a  norma  di legge. 

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