Emilia Romagna › ROMAGNA ALBANA DOCG

ROMAGNA ALBANA D.O.C.G.

VIGNETI BERTINORO

VIGNETI BERTINORO

ROMAGNA ALBANA

D.O.C.G.

ALLEGATO AL DECRETO 22 Settembre 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita  "Romagna" Albana, è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione,  per  le seguenti tipologie:

 

secco (asciutto);

amabile;

dolce;

passito;

passito riserva.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle  uve  di vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione ampelografica:

Albana: minimo 95%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri  vitigni a bacca  bianca  idonei  alla  coltivazione  per  la  regione  Emilia Romagna.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione  del vino a Denominazione di Origine  Controllata  e  Garantita  "Romagna" Albana comprende in tutto o in parte  i  comuni  appresso  descritti.

 

Tale zona è così delimitata:

Provincia di Forli-Cesena:

comuni di

Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli,  Meldola,  Bertinoro,  Cesena,  Montiano,

Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone,  Cesena,  Forlimpopoli  e Forlì, il limite a valle è così delimitato:

comune di Savignano sul  Rubicone: 

dalla  strada  statale  n.  9 Emilia;

comune di Cesena:

dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con riva  Pestalozzi,

segue  questa  e  quindi  via  Marzolino  Primo  fino  alla  ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada  statale  n. 71-bis, da  questa  prende  per  via  comunale  Redichiaro,  per  via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis.

Segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone,  via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via  D'Altri  sino  al  fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino  al  confine con il comune di Bertinoro;

comune di Forlimpopoli:

dal confine con il  comune  di  Bertinoro segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con  via  S.  Leonardo

che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini  -  Bologna,  indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì:

dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con  via  G.  Siboni,  segue

questa via e poi le Vie  Dragoni,  Paganella,  T.  Baldoni,  Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia,  Tripoli,  Bengasi,  Cadore,  Monte  S. Michele,  Gorizia,  Isonzo,  da  quest'ultima   segue   la   ferrovia Rimini-Bologna fino  al  casello  km  59,  poi  per  via  Zignola  si ricongiunge a nord della citta' alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

 

Provincia di Ravenna:

comuni  di  Castelbolognese,  Riolo  Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il  limite  a  valle  è delimitato come segue:

comune di Faenza:

dal confine con il comune di Forli' dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine  fino  alla

ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni  e  per  le  vie Formellino,  Ravegnana,  Borgo  S.  Rocco,  Granarolo,  Proventa,  S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si  ricongiunge  a  nord  della città a detta  ferrovia  che  segue  fino  al  confine  comunale  di

Castelbolognese;

comune di Castelbolognese:

dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna:

comuni di

Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese,  Fontanelice,  Imola,  Ozzano

Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti  a  valle  sono  i seguenti:

comune di Imola:

dalla ferrovia Rimini-Bologna sino  all'incrocio con la statale Selice.

Segue la stessa sino all'incontro con  la  via Provinciale Nuova che segue fino  a  riprendere  il  proprio  confine

comunale all'ingresso della predetta  strada  nel  comune  di  Castel Guelfo;

comune di Ozzano Emilia:

dalla ferrovia Rimini-Bologna.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini a Denominazione  di  Origine  Controllata  e Garantita "Romagna" Albana devono essere  quelle  tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al  vino  derivato  le specifiche caratteristiche.

1.1. Non  possono  essere  iscritti  nello  schedario  i  vigneti impiantati in terreni inadatti a produrre uve di qualità.

2.1. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi  di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino,  tenuto  conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

2.2. Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di  allevamento in parete, anche con cordone permanente, la  pergoletta,  l'alberello ed il duplex;

con un minimo di 2.500 ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex,

di 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete 

di 5.000 ceppi/ettaro per l'alberello.

3. E'  esclusa   ogni   pratica   di   forzatura.

E'   consentita l'irrigazione di soccorso.

 

4.1. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini  a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Romagna" Albana non deve  essere  superiore  a 

10,00  tonnellate  per  ettaro  in   coltura specializzata.

4.2. Nei vigneti in coltura promiscua le  produzioni  massime  di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

4.3. Nelle annate favorevoli la resa di uva,  da  destinare  alla produzione  dei   vini   DOCG   definiti   all'art.1   del   presente disciplinare, deve essere riportata nei limiti di cui ai comma 4.1  e 4.2, purché la produzione  globale  non  superi  del  10%  i  limiti medesimi.

5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1.Le  operazioni  di  vinificazione  devono   essere   effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle  province  di Forlì - Cesena, Ravenna e Bologna.

2.1. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le seguenti:

 

“Romagna” Albana secco: 70% 7.000 l/ha;

“Romagna” Albana amabile: 70%, 7.000 l/ha;

“Romagna” Albana dolce: 70%, 7.000 l/ha;

“Romagna” Albana passito: 50%, 5.000 l/ha;

“Romagna” Albana passito riserva: 50%, 5.000 l/ha.

 

2.2. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di  cui  sopra,  ma non oltre, rispettivamente il 75%  ed  il  55%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita,  oltre tale  limite  decade  il  diritto  alla  denominazione   di   origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. E' ammesso l'arricchimento, con esclusione  dell'utilizzo  del mosto concentrato, nella misura massima di 1 grado.

4.1. Le tipologie "Romagna"  Albana  passito  e  passito  riserva devono  essere  ottenute  da  uve  sottoposte  ad   un   periodo   di appassimento che può protrarsi fino al

30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia

e la  loro  vinificazione  non  deve  essere anteriore al

15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.

4.2. E' ammessa nella fase  di  appassimento  l'utilizzazione  di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve. 

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento,

un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.

4.3. Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o  senza intervento della «muffa nobile», non sono tenuti  al  rispetto  della scadenza del 15 ottobre.

4.4. A coloro che praticano l'appassimento in pianta con  attacco da "muffa nobile", è concesso di produrre  e  commercializzare  DOCG "Romagna" Albana  passito  riserva  avente 

un  titolo  alcolometrico effettivo minimo di 4,00% vol.,

purché  la  gradazione  del  mosto  al momento della pigiatura non sia inferiore ai

400 grammi di zucchero per litro.

4.5.  Per  tutte  le  tipologie   previste   e'   consentita   la vinificazione, la conservazione e  l'affinamento  in  contenitori  di legno.

5.1. Il vino a DOCG "Romagna"  Albana  passito  non  può  essere immesso al consumo prima del

1° settembre dell'anno  successivo  alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

5.2. Il vino a DOCG "Romagna" Albana  passito  riserva  non  può essere immesso al consumo prima del

1° dicembre dell'anno  successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

 

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Romagna" Albana secco (asciutto):

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i  prodotti invecchiati;

profumo: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;

sapore: secco un po' tannico, caldo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori: come da reg. CE n. 706/09, allegato  XIV, parte B;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

     

"Romagna" Albana amabile:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i  prodotti invecchiati;

profumo: caratteristico dell'Albana ;

sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;

titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori da svolgere: da 12,00 a 30,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

     

"Romagna" Albana dolce:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i  prodotti invecchiati;

profumo: caratteristico dell'Albana;

sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico effettivo minimo: 8,50% vol.;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori: non inf. a 45,00 g/l, ma non sup. a 80,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

    

 "Romagna" Albana passito:

 colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;

 profumo: intenso, caratteristico;

 sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;

 titolo alcol. volumico totale minimo: 17,00% vol.;

 titolo alcolometrico effettivo minimo: 12,50% vol.;

 acidità totale minima: 5,00 g/l;

 acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;

 anidride solforosa: massimo 400 mg/l;

 estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

     

"Romagna" Albana passito riserva:

colore: da giallo  paglierino  a  giallo  oro  brillante  con riflessi ambrati;

profumo: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;

sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 24,00% vol.;

titolo alcolometrico effettivo: minimo 4,00% vol.,  massimo:  11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 44,00 g/l.

 

2. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

3. E'  in  facoltà  del  Ministero  delle   politiche   agricole alimentari e forestali modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti sopra indicati per  l'acidità  totale  e  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Le qualificazioni "secco",  "amabile",  "dolce",  "passito"  e "passito riserva" devono figurare in etichetta e sono consentite alle diverse  tipologie  della  Denominazione  di  Origine  Controllata  e Garantita   "Romagna"   Albana   che   presentino    le    rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6.

2.  Alla  Denominazione  di  Origine  Controllata   e   Garantita "Romagna" Albana è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "superiore", "fine", "scelto", e simili.

2.2. E' tuttavia consentito l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno l'acquirente.

3. E' consentito l'uso di indicazioni  toponomastiche  aggiuntive che facciano riferimento alle  "vigne",  dalle  quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

 

Art. 8

Confezionamento

 

1. Per il confezionamento dei vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata e  Garantita  "Romagna"  Albana  deve  essere  utilizzato esclusivamente il tappo raso bocca.

1.1. Per le tipologie passito e  passito  riserva  e'  consentito solo l'uso del tappo di sughero monopezzo.

2. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata e  Garantita "Romagna" Albana, ad esclusione delle  tipologie  passito  e  passito riserva, imbottigliati in recipienti fino a 0,187 litri e' consentita la chiusura con tappo a vite.

3.  Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti   vino   a Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita  "Romagna"  Albana deve figurare l'indicazione dell’annat di produzione delle uve.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

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