Umbria › ASSISI DOC

ASSISI DOC

VIGNETI SAN NICOLO ASSISI

VIGNETI SAN NICOLO ASSISI

 

ASSISI

D.O.C.

D. D. 26/LUGLIO/2005

Modificato D. D. 26/MAGGIO/2010

(fonte GURI)

 

Art 1   

La denominazione di origine controllata “Assisi” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

Assisi bianco

Assisi rosso

Assisi rosso novello

Assisi rosato

Assisi Grechetto

Assisi Cabernet Sauvignon

Assisi Cabernet Sauvignon riserva

Assisi Merlot

Assisi Merlot riserva

Assisi Pinot nero

Assisi Pinot nero riserva

           

Art 2   

La denominazione di origine controllata “Assisi”, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Assisi bianco”

Trebbiano dal 50 al 70%

Grechetto dal 10 al 30%

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 40%.

 

“Assisi rosso”

“Assisi rosato”

“Assisi novello”

Sangiovese dal 50 al 70%

Merlot dal 10 al 30%

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 40%.

 

“Assisi Grechetto”

Grechetto minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

 

“Assisi Cabernet Sauvignon” (anche riserva)

Cabernet Sauvignon minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

 

“Assisi Merlot” (anche riserva)

Merlot minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

 

“Assisi Pinot nero” (anche riserva)

Pinot nero minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

 

Art 3   

La zona di produzione delle uve del vino a DOC “Assisi” comprende parte del territorio amministrativo, a vocazione vitivinicola, dei comuni di:

Assisi, Perugia, Spello,

tutti in provincia di Perugia.

 

Essa è così delimitata:

a iniziare da Pianello quota 229 in direzione ovest fino alla località Colonnetta, quota 234, quindi continuando per la stessa strada si passano le quote 252 e 262, al bivio si continua sulla destra passando Osteria, quota 254 e 248.

Passato il bivio per Piccione si lascia sulla destra il podere Ravagliano e quota 247 fino al ponte di Rio Piccolo, quindi si scende lungo il corso del rio, attraversando il podere Passolacasa a quota 226 fino ad incrociare la strada che conduce a Osteria a quota 279, lungo la strada Fabrianese.

Si continua lungo la stessa strada passando il podere Capeneto, La Maestà, al bivio si segue la direzione Sant’Egidio fino all’incrocio con la strada in terra che conduce a Ginestella Vecchia.

Presa la strada in terra si prosegue verso valle passando quota 215 fino al Fosso Richiavo, si segue il corso d’acqua passando le quote 203, 201, 198. fino al podere Casella e all’incrocio, quindi si segue la strada a sinistra che costeggia il podere dell’Ospedale e quota 199, si risale in direzione Casa Palombaro e Sant’Egidio, quota 248.

All’incrocio si segue la strada asfaltata verso destra, quota 228, podere Fonte fino al Fosso Macara, quota 207.

Quindi a sinistra, si risale il corso del fosso, quota 209, al bivio si gira a destra quota 211, si passa Casa Bacchi, quota 210, si costeggia La Cagnola, fino a raggiungere il confine amministrativo del comune  di Assisi.

Si segue il confine in direzione est e quindi proseguendo a sud passando tra il comune di Bastia e la frazione Santa Maria degli Angeli attraverso Pozzo Morto, Case Sergiacomi, Maestà di Verna e si prosegue lungo il confine amministrativo dei comuni di Assisi e Bastia, in direzione Costano, fonte San Francesco, quindi sempre lungo il confine amministrativo in direzione Tor d’Andrea attraversando il canale del Casino, in direzione Casa Uccelli, Casa Franchi, attraversando il Torrente Ose, quota 186, Casa Angelini, Casa Marini, quota 187, podere Spoletini, podere Panbuffetti in località Fornace, quota 188.

Quindi si entra nel comune di Spello risalendo il torrente Ose, si attraversa la strada per Cannara e si prosegue fino al Molinaccio, quota 191 e l’incrocio con la strada per Limiti, quindi proseguendo in questa direzione si passa quota 192 e quota 193.

Si attraversa la strada per Spello e si prosegue in direzione Fonte Zucca, quota 196, 197 dove a destra si prosegue per quota 199 e Casa della Botte, quote 199 e 202 e Scuola.

Quindi si prosegue in direzione Cascina Piermarini, quote 205 e 204, torrente Chiona, fino al confine amministrativo con il comune di Foligno. Quota 208.

Si risale il torrente Chiona lungo il confine amministrativo tra Spello e Foligno fino ad incrociare la ferrovia, quota 227, quindi si prosegue per la via ferrata in direzione est per poi risalire nuovamente il confine di comune con Foligno, quot2 229, 233, casa Antonelli, quota 248, 342 e Santa Caterina in direzione San Lorenzo Vecchio.

Percorrendo ancora verso nord il confine amministrativo tra Spello e Foligno si passa quota 510, 410 e 522, casa Maricolle, quota 498, 578, 580, Monte Ciano, Caprareccia, quota 624 in prossimità di Fonte Ornello, quota 703 e 694, Monte Cupacci, quota 791, Casa Ruozzi.

Si prosegue percorrendo il confine amministrativo del comune di Spello con quello di Valtopina, quota 785, Monte Pasano, quota 789, 588 e discendendo il fosso delle Santelle, quota 515, 488, 468, 452 e 444 fino all’innesto con il fosso dell’Anna.

Si risale il fosso dell’Anna sino ad entrare nel comune di Assisi, percorrendo il confine amministrativo di questo comune con quello di Valtopina, Monte di Pollo, quota 461, Castel Vecchio, quota 491.

Lasciando Notiano a sinistra, si prosegue passando quota 583, 526, 586, sempre lungo il confine di comune che passa tra il Falcione e cascinale Garofano, quota 589, 531, 505 in prossimità del Rio.

Si risale in confine di Assisi lungo il Rio lasciando le Silve sulla sinistra, quota 678, 715, si prosegue lasciando Casa Selvalonga a destra, si risale ancora il confine comunale, quota 899, 889, Casa il Monte, quota 827, 800, 770 e 763, Bandita Cilleni, quota 771.

Si lascia il confine comunale e si prosegue lungo la strada per Casa Canonica, quota 795, 781, Casa il Colle, Casa M. Sabatini, Maestà, quota 769, 775, Casa Papa, quota 792, Margheritella, Cascinale Montecchiello Catecuccio, quota 790.

Sulla strada provinciale si prosegue in direzione Morano fino ad incontrare nuovamente il confine amministrativo di Assisi, il quale viene percorso passando per Monte Mazzolo dove si prosegue a sinistra passando per quota 611, 594, 735, 703 lasciando Casa Italiani sulla destra, quota 667, 665, 641, le Casaccie, quota 622.

Si prosegue lungo la strada comunale Casa Cesola, quota 592.

Percorrendo ancora il confine amministrativo del comune di Assisi con quello di Valfabbrica in direzione sud, si passa quota 416, la Casella, quota 350, la Badia, quota 390.

Sempre lungo il confine comunale di Assisi, si percorre per un tratto la strada che proviene da Valfabbrica, quota 421, 555, si attraversa il fosso di Capannaccio, quota 375, la Casicola, e si prosegue lungo il confine comunale in direzione Casella II, quota 614.

Quindi, ancora lungo il confine di comune, si discende il fosso Scuro, Casa Palazzetta II, quota 417 e si attraversa il podere dei Pini, si discende il fosso fino al fiume Chiasco, discendendo su questo fino alla frazione Pianello da cui è iniziata la descrizione analitica dei confini dell’area di produzione.

 

Art 4   

Le condizi0ni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Assisi” debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione rientranti nella fascia pedecollinare compresa tra i 180 metri e i 550 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 3.000 ceppi/ettaro.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell’invaiatura.

 

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini a DOC “Assisi” non deve essere superiore a :

“Assisi Bianco”           : 12,00 t/ha,

“Assisi rosso, novello, rosato”: 10,00 t/ha,

“Assisi Grechetto”: 8,50 t/ha,

“Assisi Cabernet Sauvignon”(anche riserva): 10,00 t/ha,

“Assisi Merlot” (anche riserva)          : 10,00 t/ha,

“Assisi Pinot nero” (anche riserva): 10,00 t/ha.

 

I titolo alcolometrici volumici naturali minimi delle uve alla vendemmia devono essere i seguenti: 

“Assisi bianco”           : 10,50% vol.;

“Assisi rosso”: 11,50% vol.;

“Assisi rosato”, 11,00% vol.;

“Assisi novello”          : 11,00% vol.;

“Assisi Cabernet Sauvignon”: 12,00% vol.;

“Assisi Cabernet Sauvignon riserva “: 12,50% vol. ;

“Assisi Merlot”: 12,00% vol. ;

“Assisi Merlot riserva”: 12,50% vol.;

“Assisi Pinot nero”: 12,00% vol.;
“Assisi Pinot nero riserva”: 12,50% vol.                                                     

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima per ettaro in coltura promiscua, fermi restando i limiti sopra indicati, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Art 5   

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione di cui all’art. 3.

E’ consentito che dette operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi da parte di ditte che ne facciano richiesta e che dimostrino che da almeno tre anni, precedenti alla data del decreto di riconoscimento della DOC ”Assisi” hanno effettuato le dette operazioni nelle cantine interessate. 

L’imbottigliamento deve essere effettuato all’interno della provincia di Perugia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a DOC “Assisi Cabernet Sauvignon, Assisi Merlot e Assisi Pinot nero”, se sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:

24 mesi

a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve

di cui almeno 12 mesi in botti di legno

e 3 mesi di affinamento in bottiglia

possono portare la qualificazione: riserva.

 

Art 6   

I vini a denominazione di origine controllata “Assisi” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Assisi Grechetto”

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: gradevole, fresco, caratteristico;

sapore:            asciutto, fresco, leggermente amarognolo, fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

 

“Assisi bianco”

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole, fresco, caratteristico;

sapore:            asciutto, fresco, leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

 

“Assisi rosso”

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore:            asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;

 

“Assisi rosato”

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato;

sapore:            asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

 

“Assisi novello”

colore: rosso rubino con sfumature violacee;

profumo: fruttato, persistente;

sapore:            asciutto, armonico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

 

“Assisi Cabernet Sauvignon”

colore :            rosso rubino intenso tendente al granata ;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore:            asciutto, corposo, armonico, intenso, persistente e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,00% vol.;

 

“Assisi Cabernet Sauvignon riserva”

colore: rosso rubino intenso tendente al granata;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore:            asciutto, corposo, armonico, persistente, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;

 

“Assisi Merlot”

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore:            asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto m8inimo: 24,00 g/l;

 

“Assisi Merlot riserva”

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi tendenti al granata;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore:            asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;

 

“Assisi Pinot nero”

colore: rosso granata tendente al porpora;

profumo: caratteristico, tipico del vitigno, intenso, persistente;

sapore:            asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;

 

“Assisi Pinot nero riserva”

colore: rosso granata tendente al porpora;

profumo: caratteristico del vitigno, intenso e persistente;

sapore:            asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Art 7   

Alla denominazione di origine controllata “Assisi” è vietata l’aggiunte di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi; extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni. Frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali, effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché elencate nel disciplinare.

 

Art 8   

Sulle bottiglie contenenti i vini di cui all’art. 1 del presente disciplinare di produzione, deve figurare l’annata di produzione delle uve.

La capacità dei contenitori in vetro dei vini a denominazione di origine controllata “Assisi” posti in commercio è compresa tra lo 0,187 e 3 litri.

Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Per il vino atto a fregiarsi della menzione “riserva” è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca

I recipienti contenenti vini a DOC “Assisi”, di cui al presente comma, devono essere, per quanto riguarda l’abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

 

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