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VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC

VIGNETI STAFFOLO

VIGNETI STAFFOLO

 

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI

D.O.C.

Decreto 18 Febbraio 2010

Rettifica Decreto 26 Luglio 2011

(fonte GURI)

 

 

Articolo 1

Denominazione

La denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di Jesi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

“Verdicchio dei Castelli di Jesi”

“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”

“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”

“Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante”

“Verdicchio dei Castelli di Jesi passito”

 

Articolo 2

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di Jesi” devono essere ottenuti dalle uve del vitigno:

Verdicchio minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Ancona e di Macerata, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

La zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini  a denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di  Jesi “ ricade nelle province di Ancona e Macerata, nei territori amministrativi in tutto o in parte dei seguenti comuni: 

Bàrbara, Serra de’ Conti, Corinaldo, Montecarotto, Arcevia, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Ostra, Castelplànio, Morro d’Alba, Senigaglia, Castelleone di Suasa, Serra San Quirico   , Mergo, Rosora          , San Marcello, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Monte Roberto, Maiolati Spontini, Cupramontana, San Paolo di Jesi, Stàffolo;

tutti in provincia di Ancona;

parte del territorio amministrativo dei comuni di:

Apiro, Cingoli;

in provincia di Macerata.

 

Tale zona è così delimitata:

parte dal punto di incontro dei confini comunali di Filottrano – Jesi – Cingoli  e segue, all’immissione del Fosso Umbricara sul Fiume Musone, il fiume stesso sino ad incontrare la località di Castreccioni.

Di qui prende la direttrice Castreccioni – Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla località Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada di Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di Case Tosti a quota 280.

Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino – Apiro.

Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San Vicino sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche confine provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra San Quirico sino al cimitero di Sant’Elia (nei pressi dell’imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce sulla strada Domo – Serra San Quirico che percorre sino all’incrocio con la strada statale n. 76.

Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di Serra San Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona – Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado.

Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa San Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve e raggiunge Ostra.

Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio, che segue sino al confine comunale tra Senigaglia e Morro d’Alba.

Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigaglia e Morro d’Alba e quindi Morro d’Alba e Monte San Vito, Monte San Vito – San Marcello, San Marcello - Monsano e San Marcello e Jesi.

Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monte Roberto. San Paolo di Jesi, Stàffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al Fiume Musone.

 

L’uso della menzione “Classico” per il vino a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, è riservata ai vino ottenuto dalle uve raccolte nella zona originaria più antica.

Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l’esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigaglia in provincia di Ancona.

Tale zona comprende in parte o tutto il territorio dei comuni di:

Poggio San Marcello, Montecarotto, Castelplanio, Rosora, Mergo, Serra San Quirico, Morro d’Alba, San Marcello, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Monte Roberto, Maiolati Spontini, Cupramomtana, San Paolo di Jesi, Stàffolo; 

tutti in provincia di Ancona;

e parte del territorio dei comuni di:

Cingoli, Apiro;

in provincia di Macerata.

           

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi” devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata la forma di allevamento a pergola detta “tendone”.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una densità di almeno

2.200 ceppi/ettaro.

 

Le rese dell’uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini  a DOC  “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, di cui all’art 1, sono quelle di seguito specificate:

“Verdicchio dei Castelli di Jesi”: 14,00 t/ha;

 “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”: 14,00 t/ha;

“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”: 11,00 t/Ha.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di Jesi”

La regione Marche, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. di Ancona e di Macerata.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi” i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

“Verdicchio dei Castelli di Jesi”         : 10,50% vol.;

“Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante”: 9,00% vol.;

 “Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”: 10,50% vol.;

“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”: 11,50% vol.;

“Verdicchio dei Castelli di Jesi passito”         : 15,00% vol. dopo l’appassimento.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione appassimento ed invecchiamento devono essere effettuate nell’interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto do alcune situazioni tradizionali della zona, è facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire, su motivata richiesta, la vinificazione, l’appassimento delle uve e l’invecchiamento dei vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi” a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e di Macerata, dimostrino di aver effettuato tradizionalmente le operazioni di vinificazione dei vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi” prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

E'  altresì  facoltà  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione delle denominazioni di origine  dei  vini,  consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro  2  km dal confine della zona di produzione di  cui  all'art.  3  ed  avendo vigneti iscrivibili allo schedario viticolo  della  denominazione  di origine controllata Verdicchio dei Castelli  di  Jesi  anche  con  la specificazione  classico,  dimostrino  di  aver  vinificato  uve   di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra, per produrre  vini  a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di  Jesi anche con la specificazione classico, purché le predette  operazioni siano state effettuate prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la produzione della tipologia “spumante” possono essere effettuate in tutto il territorio della Regione Marche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% anche per la tipologia “spumante”.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La tipologia “spumante” può essere commercializzata nei tipi:

extra brut

brut

extra dry

dry

Le uve idonee alla produzione del vino A DOC “Verdicchio di Matelica” possono essere destinate alla produzione della tipologia “passito”, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 Marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 Ottobre dell’anno di produzione delle uve.

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al

23,00%

La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per tutte le tipologie dei vini a DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi” con esclusione della tipologia “passito” è ammessa la correzione sia con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.

Per tutte le tipologie dei vini a DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi” con esclusione della tipologia “passito” è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a DOC  “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

           

“Verdicchio dei Castelli di Jesi”

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore:            secco, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:          14,00 g/l;

 

“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico”

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore:            secco, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:          15,00 g/l;

 

“Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore”

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

 

Verdicchio dei castelli di Jesi passito:

colore: dal giallo paglierino intenso all’ambrato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore:            dolce, vellutato, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:       12,00%;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:          22,00 g/l;

 

Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante:

spuma:            fine e persiste;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini;

profumo: delicato, fine, ampio, composito;

sapore:            secco, sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

Nell’etichettatura dei vini “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, può figurare l’annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è sempre obbligatoria per il vino designato con la menzione “Classico”.

L’immissione al consumo del vino a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi passito” non può avvenire prima del

1° Dicembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

Alla denominazione di origine controllata “Verdicchio dei Castelli di Jesi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati che non abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, riportate nell’elenco allegato, riferite a frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella zona  delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

E’ altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini- modificare l’elenco allegato, su richiesta della Regione, sentito il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

 

Articolo 8

confezionamento       

Il vino a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi” può essere confezionato in recipienti delle capacità previste dalla vigente normativa.

Per l’immissione al consumo dei vini a DOC “Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico” sono ammessi recipienti fino a 5,000 litri.

Per l’immissione al consumo dei vini a DOC “Verdicchio dei castelli di Jesi Classico superiore” sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a 3,00 litri.

Per queste tipologie sono vietate le chiusure a corona.

 

Allegato

Indicazioni toponomastiche aggiuntive

 

comune di Apiro:

Acquarelle

Cardinali

Casalini                                                         

Cerretine

Colle   

Favete

Fornace

Montalvello

Moricozzi

San Francesco

comune di Staffolo:

Acqualta                                                        

Bachero

Castellaretta

Cavalline

Cesolano

Coroncino

Maestro di Staffolo

Santa Caterina

San Francesco

Salmagina

Vigna Vescovi

comune di Serra San Quirico:

Ammorto                                                       

Castellaro

Certine

Fonte Geloni

Palombare

Sasso

Torrente Esinante

comune di Montecarotto:

Bacucco                                                         

Busche

Piandole

San Lorenzo

Villa Bucci

comune di Cupramontana:

Badia Colli                                                     

Brecciole

Carpaneto

Cese

Colmubino

Eremiti

Fonte della Carta

Frati bianchi o Eremo dei Frati bianchi

Manciano

Monte Follonica

Paganello Malcupa

Palazzi

Pian del Colle

Piana

Pietrone

Poggio Cupro

Posserra

Ripa

Romita

Salerna

San Bartolomeo

San Giovanni

San Marco di Sopra

San Marco di Sotto

San Michele

Spescia

comune di Poggio San Marcello:

Balciana                                                        

Coste del Mulino

Tralivio

comune di Castelpanio:

Carrozze                                                        

Novali

Piagge

Stacciano

comune di Barbara:

Casa Bucci

comune di San Paolo di Jesi:                                                

Cerrete                                                          

Santa Maria d’Arco

San Nicolò

Scappia

Torre

Torrente Cescia

comune di Maiolati Spontini:

Chiesa del Puzzo                                           

Colmubino

Fosso del Lupo

Le Moie

Massaccio

Monte Schiavo

San Sisto

Scisciano

Taiano

comune di Serra dè Conti:

Colle Leva                                                      

Farneto

Monte Fiore

San Fortunato

San Paterniano

San Sebastiano

comune di Cingoli:

Colognola

comune di Corinaldo:                                                

Corinaldese                                                   

Valcinage

comune di Rosora:

Fondiglie                                                       

Fratelli di Rosora

comune di Arcevie:

Loretello                                                        

Magnadorsa

Piticchio

comune di Monteroberto:

Madonna della Neve                                       

Torre

comune di Mergo:

Ravalle                                               

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

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