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COSTA TOSCANA IGT

VIGNETI BIBBONA

VIGNETI BIBBONA

COSTA TOSCANA

I.G.T.
D. D. 8 ottobre 2010

(fonte GURI)

 

Articolo 1

denominazione dei vini

 

1.L'indicazione geografica tipica  “Costa  Toscana”,  accompagnata  o meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di produzione, è riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni stabilite  dal  presente  disciplinare,  per  le  seguenti tipologie:

 

a)

Bianco, anche nella tipologia frizzante, abboccato, dolce;

Rosso , anche nella tipologia abboccato e dolce;

Rosato, anche nella tipologia frizzante;

Novello;

Passito, (da uve appassite);

Vendemmia tardiva, (da uve stramature);

b)

tipologie con l'indicazione aggiuntiva del nome del o dei vitigni.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

1. I vini a indicazione geografica tipica  “Costa  Toscana”,  di  cui all'art.1,  comma  1,  lett. a),  devono  essere   ottenuti   da   uve provenienti da vigneti composti, in  ambito  aziendale,  dai  vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

2.  L'indicazione  geografica   tipica   “Costa   Toscana”   con   la specificazione varietale, di cui  all'art.1,  comma  1,  lett. b), è riservata ai vini ottenuti, nel rispetto della normativa  comunitaria e nazionale, da  uve  provenienti  da  vigneti  composti,  in  ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni idonei alla coltivazione  nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale  della  varietà  di vite per uve da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica “Costa Toscana” corrisponde all'intero territorio amministrativo  dei comuni appresso indicati:

 

Provincia di Massa Carrara:

Fosdinovo, Carrara, Massa,  Montignoso,  Aulla,  Podenzana,  Mulazzo, Pontremoli,  Bagnone,  Villafranca  in  Lunigiana,  Licciana   Nardi, Fivizzano e Filattiera

 

Provincia di Lucca:

Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Capannori,  Lucca, Massarosa,  Montecarlo,   Altopascio,   Porcari,   Seravezza,   Villa Basilica, Pescaglia,  Bagni  di  Lucca,  Borgo  a  Mozzano,  Coreglia Antelminelli, Gallicano, Barga, Fosciandora, Molazzana e Stazzema.

 

Provincia di Pisa:

Vecchiano, San Giuliano, Pisa, Fauglia,  Crespina,  Lari,  Lorenzana, Casciana Terme, Terricciola, Orciano  Pisano,  Santa  Luce,  Chianni, Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo,  Casale Marittimo, Capannoli, Palaia, Peccioli, Laiatico, Montecatini Val  di Cecina,  Monteverdi  Marittimo,   Calcinaia,   Ponsacco,   Pontedera, Cascina.

 

Provincia di Livorno:

Comuni costituenti l'intero territorio provinciale.

 

Provincia di Grosseto:

Follonica,  Monterotondo  Marittimo,   Massa   Marittima,   Scarlino, Gavorrano,  Castiglione  della   Pescaia,   Grosseto,   Campagnatico, Scansano, Magliano in Toscana, Orbetello, Capalbio, Monte Argentario, Manciano,  Isola  del  Giglio,  Roccastrada,   Semproniano,   Sorano, Pitigliano, Civitella Paganico, Cinigiano,  Roccalbegna,  Castel  del Piano.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelle tradizionali della zona e comunque atte  a  conferire  alle  uve,  al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche indicate  dal presente disciplinare.

Densità d'impianto

I vigneti di nuova realizzazione destinati alla  produzione  di  vini IGT  “Costa Toscana” devono avere la densità di  impianto 

dei  ceppi per ettaro non inferiore a 4.000.

Resa  massima  ad  ettaro  e  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale:

 

rosso, novello, rosato: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

bianco: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

vendemmia tardiva (da uve stramature): 9,00 t/ha, 15,00% vol.;

passito (da uve appassite): 12,00 t/ha, 16,00% vol.

 

Tali rese massime sono già comprensive dell'aumento di cui  al  D.M. 02/08/96 e sono rispettate anche per le tipologie con riferimento  al nome del o dei vitigni costituenti.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3,  tuttavia  e'  consentito che dette  operazioni  vengano  effettuate  nell'ambito  territoriale della regione Toscana.

Elaborazione

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche previste dalla normativa in vigore atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Per la produzione dei vini a  indicazione  geografica  tipica  “Costa Toscana” rossi è consentita la pratica del governo  all'uso  toscano consistente nella rifermentazione del vino mediante l'aggiunta di uve leggermente appassite che,  previa  ammostatura,  hanno  iniziato  il processo di fermentazione.

Tale operazione deve essere eseguita entro

il 30 Novembre dell'anno di produzione.

Per le uve stramature il raccolto deve avvenire successivamente al

15 ottobre.

Resa uva/vino

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino  per ettaro sono le seguenti:

 

rosso, novello, rosato: 75% , 90,00 hl/ha.;

bianco: 75%, 105,00 hl/ha.;

vendemmia tardiva (da uve stramature): 40%, 36,00 hl/ha.;

passito (da uve appassite): 35%, 42,00 hl/ha.

 

Tali rese massime sono rispettate anche  in  caso  di  tipologie  con impiego della specificazione di vitigno.

Le condizioni suddette  hanno  applicazione  indipendentemente  dalle varietà dei vitigni utilizzati.

Immissione al consumo

Rosso, anche per le tipologie abboccato e dolce:

1 febbraio dell'anno successivo a quello del raccolto.

 

Rosato e bianco, anche per le tipologie frizzante, abboccato e dolce:

1 gennaio dell'anno successivo a quello del raccolto.

 

Vino da uve stramature e da uve appassite:

1 marzo dell' anno successivo a quello del raccolto:

 

Novello:

nel rispetto della normativa di legge.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

rosso:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Novello:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

Rosato:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

Bianco:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

vendemmia tardiva( da uve stramature ):

titolo alcolometrico volumico total  minimo: 15,00% vol.

titolo alcolometrico v9olumico svolto minimo: 12,00% vol.;

Passito (da uve appassite):

titolo alcolometrico volumico totale: minimo:  16,00% vol. 

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.

Per le tipologie abboccato e dolce:

alcool non svolto nei  limiti  di legge.

Lo stesso titolo alcolometrico volumico totale minimo e' previsto per le tipologie con riferimento al nome del o dei vitigni costituenti.

 

Articolo 7

etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura e presentazione dei vini di  cui  all'art.  1  è consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi  significato  laudativo  e non  idonei  a  trarre  in  inganno  il  consumatore,  e  particolari documentazioni  e  menzioni,  distinzioni  e  condizioni   produttive previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Per tutti i vini a indicazione geografica tipica “Costa Toscana”, con l'esclusione delle tipologie frizzanti, è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Volumi nominali

Per le tipologie di vino vendemmia tardiva  e  passito  le  capacità previste sono limitate a 0,375, 0,500 e 0,750 litri .

Tappatura e recipienti

I tipi di recipienti utilizzati per il confezionamento dei vini a IGT “Costa Toscana” sono esclusivamente quelli tradizionali.

E' vietato l'uso di tappo a corona e di capsule a strappo.

Per  tutti i vini a IGT “Costa Toscana” i recipienti devono essere di vetro. 

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