COSTA TOSCANA IGT
VIGNETI BIBBONA
COSTA TOSCANA
I.G.T.
D. D. 8 ottobre 2010
(fonte GURI)
Articolo 1
denominazione dei vini
1.L'indicazione geografica tipica “Costa Toscana”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, per le seguenti tipologie:
a)
Bianco, anche nella tipologia frizzante, abboccato, dolce;
Rosso , anche nella tipologia abboccato e dolce;
Rosato, anche nella tipologia frizzante;
Novello;
Passito, (da uve appassite);
Vendemmia tardiva, (da uve stramature);
b)
tipologie con l'indicazione aggiuntiva del nome del o dei vitigni.
Articolo 2
base ampelografica
1. I vini a indicazione geografica tipica “Costa Toscana”, di cui all'art.1, comma 1, lett. a), devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
2. L'indicazione geografica tipica “Costa Toscana” con la specificazione varietale, di cui all'art.1, comma 1, lett. b), è riservata ai vini ottenuti, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
Articolo 3
zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Costa Toscana” corrisponde all'intero territorio amministrativo dei comuni appresso indicati:
Provincia di Massa Carrara:
Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso, Aulla, Podenzana, Mulazzo, Pontremoli, Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Licciana Nardi, Fivizzano e Filattiera
Provincia di Lucca:
Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Seravezza, Villa Basilica, Pescaglia, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Gallicano, Barga, Fosciandora, Molazzana e Stazzema.
Provincia di Pisa:
Vecchiano, San Giuliano, Pisa, Fauglia, Crespina, Lari, Lorenzana, Casciana Terme, Terricciola, Orciano Pisano, Santa Luce, Chianni, Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, Capannoli, Palaia, Peccioli, Laiatico, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Calcinaia, Ponsacco, Pontedera, Cascina.
Provincia di Livorno:
Comuni costituenti l'intero territorio provinciale.
Provincia di Grosseto:
Follonica, Monterotondo Marittimo, Massa Marittima, Scarlino, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Campagnatico, Scansano, Magliano in Toscana, Orbetello, Capalbio, Monte Argentario, Manciano, Isola del Giglio, Roccastrada, Semproniano, Sorano, Pitigliano, Civitella Paganico, Cinigiano, Roccalbegna, Castel del Piano.
Articolo 4
norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche indicate dal presente disciplinare.
Densità d'impianto
I vigneti di nuova realizzazione destinati alla produzione di vini IGT “Costa Toscana” devono avere la densità di impianto
dei ceppi per ettaro non inferiore a 4.000.
Resa massima ad ettaro e titolo alcolometrico volumico minimo naturale:
rosso, novello, rosato: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;
bianco: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;
vendemmia tardiva (da uve stramature): 9,00 t/ha, 15,00% vol.;
passito (da uve appassite): 12,00 t/ha, 16,00% vol.
Tali rese massime sono già comprensive dell'aumento di cui al D.M. 02/08/96 e sono rispettate anche per le tipologie con riferimento al nome del o dei vitigni costituenti.
Articolo 5
norme per la vinificazione
Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3, tuttavia e' consentito che dette operazioni vengano effettuate nell'ambito territoriale della regione Toscana.
Elaborazione
Nella vinificazione sono ammesse le pratiche previste dalla normativa in vigore atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
Per la produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Costa Toscana” rossi è consentita la pratica del governo all'uso toscano consistente nella rifermentazione del vino mediante l'aggiunta di uve leggermente appassite che, previa ammostatura, hanno iniziato il processo di fermentazione.
Tale operazione deve essere eseguita entro
il 30 Novembre dell'anno di produzione.
Per le uve stramature il raccolto deve avvenire successivamente al
15 ottobre.
Resa uva/vino
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
rosso, novello, rosato: 75% , 90,00 hl/ha.;
bianco: 75%, 105,00 hl/ha.;
vendemmia tardiva (da uve stramature): 40%, 36,00 hl/ha.;
passito (da uve appassite): 35%, 42,00 hl/ha.
Tali rese massime sono rispettate anche in caso di tipologie con impiego della specificazione di vitigno.
Le condizioni suddette hanno applicazione indipendentemente dalle varietà dei vitigni utilizzati.
Immissione al consumo
Rosso, anche per le tipologie abboccato e dolce:
1 febbraio dell'anno successivo a quello del raccolto.
Rosato e bianco, anche per le tipologie frizzante, abboccato e dolce:
1 gennaio dell'anno successivo a quello del raccolto.
Vino da uve stramature e da uve appassite:
1 marzo dell' anno successivo a quello del raccolto:
Novello:
nel rispetto della normativa di legge.
Articolo 6
caratteristiche al consumo
rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
Bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
vendemmia tardiva( da uve stramature ):
titolo alcolometrico volumico total minimo: 15,00% vol.
titolo alcolometrico v9olumico svolto minimo: 12,00% vol.;
Passito (da uve appassite):
titolo alcolometrico volumico totale: minimo: 16,00% vol.
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.
Per le tipologie abboccato e dolce:
alcool non svolto nei limiti di legge.
Lo stesso titolo alcolometrico volumico totale minimo e' previsto per le tipologie con riferimento al nome del o dei vitigni costituenti.
Articolo 7
etichettatura e presentazione
Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore, e particolari documentazioni e menzioni, distinzioni e condizioni produttive previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
Per tutti i vini a indicazione geografica tipica “Costa Toscana”, con l'esclusione delle tipologie frizzanti, è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
confezionamento
Volumi nominali
Per le tipologie di vino vendemmia tardiva e passito le capacità previste sono limitate a 0,375, 0,500 e 0,750 litri .
Tappatura e recipienti
I tipi di recipienti utilizzati per il confezionamento dei vini a IGT “Costa Toscana” sono esclusivamente quelli tradizionali.
E' vietato l'uso di tappo a corona e di capsule a strappo.
Per tutti i vini a IGT “Costa Toscana” i recipienti devono essere di vetro.
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