SAN GIMIGNANO DOC
VIGNETI SAN GIMIGNANO
SAN GIMIGNANO
D.O.C.
Decreto 13 Luglio 2011
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "San Gimignano" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"San Gimignano" rosso, anche con la menzione riserva;
"San Gimignano" Sangiovese, anche con la menzione riserva;
"San Gimignano" Cabernet Sauvignon, anche con la menzione riserva;
"San Gimignano" Merlot, anche con la menzione riserva;
"San Gimignano" Syrah, anche con la menzione riserva;
"San Gimignano" Pinot nero, anche con la menzione riserva,
"San Gimignano" rosato,
"San Gimignano" Vinsanto,
"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"San Gimignano" rosso
“San Gimignano” rosato:
Sangiovese minimo: 50%;
possono concorrere le uve dei vitigni
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente massimo 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
"San Gimignano" Sangiovese:
Sangiovese minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
"San Gimignano" Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
"San Gimignano" Merlot:
Merlot minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
"San Gimignano" Syrah:
Syrah minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
"San Gimignano" Pinot nero:
Pinot nero minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
"San Gimignano" Vinsanto:
Trebbiano toscano minimo 30%;
Malvasia del chianti massimo del 50%;
Vernaccia di San Gimignano massimo del 20%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%.
"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice:
Sangiovese min: 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%.
Articolo 3
Zona di produzione uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano
Articolo 4
Viticoltura
[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m.
Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati.
[2] Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a quattromila.
[3] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell’uva e del vino. E’ vietata la forma di allevamento a “tendone”.
[4] E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
[5] La produzione massima di uva ad ettaro e il Titolo alcolometrico volumico. naturale. Minimo sono le seguenti:
"San Gimignano" rosato: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;
"San Gimignano" rosso: 8,00 t/ha, 11,5% vol.;
"San Gimignano" Sangiovese: 8,00 t/ha, 11,5% vol.;
"San Gimignano" Cabernet Sauvignon: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;
"San Gimignano" Merlot: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;
"San Gimignano" Syrah: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;
"San Gimignano" Pinot nero: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;
"San Gimignano" Vinsanto: 10,00 t/ha, 10,00% vol.;
"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice: 10,00 t/ha, 10,00% vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
[6] L’entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.
Articolo 5
Vinificazione
[1] Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l’appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.
[2] Rispettando le percentuali previste per i vigneti all’articolo 2, le uve ed i vini
"San Gimignano" Sangiovese,
"San Gimignano" Cabernet Sauvignon,
"San Gimignano" Merlot,
"San Gimignano" Syrah
"San Gimignano" Pinot nero,
ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l’ottenimento della tipologia "San Gimignano" rosso.
Tale facoltà, riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, è consentita alle seguenti condizioni:
a) l’assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica
b) l’assemblaggio deve essere realizzato prima dell’estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore
c) l’operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti
[3] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet
Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero
possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno
24 mesi
di cui almeno 7 mesi in fusti di legno.
[4] L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine "San Gimignano" deve avvenire nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.
[5] E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle normative nazionali e comunitarie
[6] Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
Le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere
un contenuto zuccherino del 27%.
E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice è consentito
dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno seguente.
La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima di 250 litri.
[7]Rese uva/vino:
Per le tipologie "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese,
"San Gimignano" Cabernet Sauvignon, San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San
Gimignano" Pinot nero la resa uva/vino consentita è del 70%.
Qualora la resa superi tale limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice la resa uva/vino consentita è del 35% riferita al vino giunto al terzo anno di invecchiamento.
Qualora la resa superi tale limite ma non il 38%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il
diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
[8] L'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" rosato è consentita a partire
dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia
L'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah, "San
Gimignano" Pinot nero, è consentita
dal 1° aprile dell’anno successivo alla vendemmia.
L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, è consentita
dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di
un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi.
L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice, non può avvenire prima
del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
[9] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero prodotti prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare, se sottoposti ad invecchiamento di almeno
due anni a decorrere
dal 1°gennaio successivo alla vendemmia,
con almeno 7 mesi di invecchiamento in legno
3 mesi di affinamento in bottiglia
possono aver diritto alla menzione riserva.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
[1] I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"San Gimignano" rosato:
colore: rosato più o meno carico, brillante;
profumo: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 6,00 g/l.
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
"San Gimignano" rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.,
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l.
se riserva 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
"San Gimignano" rosso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.,
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l.
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
"San Gimignano" Sangiovese:
colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l.
"San Gimignano" Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
"San Gimignano" Cabernet Sauvignon:
colore: osso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: pieno ed armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
"San Gimignano" Cabernet Sauvignon riserva:
colore: osso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: pieno ed armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
"San Gimignano" Merlot:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: vinoso con sentore di piccoli frutti;
sapore: secco, armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
"San Gimignano" Merlot riserva:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: vinoso con sentore di piccoli frutti;
sapore: secco, armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
"San Gimignano" Pinot nero:
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
"San Gimignano" Pinot nero riserva:
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
"San Gimignano" Syrah:
colore: rosso vermiglio;
profumo: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
"San Gimignano" Syrah riserva:
colore: rosso vermiglio;
profumo: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
"San Gimignano" Vinsanto:
colore: dal giallo carico al dorato;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: dal secco all'amabile, armonico, vellutato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
acidità volatile massima: 1,60 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
"San Gimignano" Vinsanto occhio di pernice:
colore: dal rosa intenso al rosa pallido;
profumo: delicato, caldo, caratteristico;
sapore: morbido, rotondo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo:14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
acidità volatile massima: 1,60 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
Articolo 7
Etichettatura
[1] Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
[2] Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
[3] La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalle legge.
[4] Nell'etichettatura dei ini di cui all'art.1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Articolo 8
Recipienti
[1] I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione della tipologia “rosato” e delle due tipologie di «Vin Santo» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro.
[2] I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.
Per le tipologie «Vin Santo» e per i vini che rivendicano la menzione riserva è comunque obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e dei vini con menzione riserva, è ammessa la chiusura con tappo a vite.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
.
...in production...
visit also EUROPEAN WINES
----
...in lavorazione...
visitate anche EUROPEAN WINES