Lombardia › LUGANA DOC

LUGANA DOC

VIGNETI SIRMIONE LUGANA

VIGNETI SIRMIONE LUGANA

LUGANA

D.O.C.
Decreto 2 maggio 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Lugana» è riservata  ai vini bianchi che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  del presente disciplinare  di  produzione,  per  le  tipologie 

«Lugana»,

«Lugana Superiore»,

«Lugana Riserva» 

«Lugana  Vendemmia  Tardiva» 

«Lugana Spumante».

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di  origine  controllata  «Lugana»  devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di  Soave localmente  denominato  Turbiana  o  Trebbiano  di  Lugana, minimo 90%,

possono concorrere  alla  produzione  di   detti   vini,   congiuntamente   o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca,  non aromatici,  raccomandati  e/o  autorizzati  rispettivamente  per   le province di Brescia e di Verona presenti, nell'ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Lugana» comprende territori ricadenti nelle province  di Brescia e Verona

ed è delimitata a nord dal lago di  Garda 

e  nelle altre direzioni da una linea che partendo dai Cappuccini ad ovest  di Peschiera  del  Garda  procede  verso  sud  sulla  strada  per  Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia.

Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91  piega  ad  ovest  per  C.na Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio,  indi  passa ad est per  C.na  Gozzetto  fino  a  giungere  sull'autostrada  della Serenessima.

Attraversata l'autostrada, il limite  procede  a  sudovest  sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a  giungere  a C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove incontra il confine  provinciale con il quale si identifica verso sud fino alla strada per  Pozzolengo in prossimità di quota 100.

Da  questo  punto  il  limite  segue  la strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110  ove incontra  il  confine  provinciale  che  segue   a   nordovest   fino all'altezza del Casino; qui segue la strada per Ferrari  indi  quella

che verso nord e nordest porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro.

Da  S.  Pietro  il limite procede verso nord sulla strada che  passando  da  C.na  Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C.na Caporale per poi salire a nord sulla strada  che  passando  da

Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Lugana» devono essere quelle tradizionali della  zona  di  produzione  e  dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai  vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i  vigneti  situati  in  terreni,  con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa calcarea, con idonea baulatura per evitare il ristagno idrico.

I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura (corti, medi e lunghi)  devono  essere  quelli  generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  ed  i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.700.

E' vietata ogni pratica di forzatura, l'irrigazione  di  soccorso non è considerata tale.

 

La produzione massima di uva per ettaro,in coltura specializzata, non deve superare

12,50 t/ha  per  i  vini  a  denominazione  di origine controllata «Lugana»,  «Lugana  riserva»,  «Lugana  Vendemmia tardiva»  e  «Lugana  spumante»; 

11,00 t/ha  tonnellate  per  il  vino   a denominazione di origine controllata «Lugana Superiore».

Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Lugana» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre  detto  limite   percentuale   decade   il   diritto   alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Le uve destinate alla vinificazione del vino a  denominazione  di origine controllata «Lugana» e «Lugana Riserva» devono assicurare  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol., 

quelle destinate alla vinificazione del  vino  a  denominazione  di  origine controllata  «Lugana»   superiore   devono   assicurare   un   titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo  dell'11,50%  vol.,  

quelle destinate alla vinificazione del  vino  a  denominazione  di  origine controllata Lugana Vendemmia  tardiva  devono  assicurare  un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo complessivo dell'13,00 % vol.

Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino   base   per   la preparazione dei tipi spumante, metodo  classico  e  metodo  Charmat, devono assicurare un titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo del 9,50% vol.

In tale caso le uve devono essere prese  in  carico  da parte  dei  produttori  negli  appositi  registri  di   vinificazione

indicando la destinazione alla spumantizzazione.

La regione Lombardia d'intesa con la regione Veneto  annualmente, prima della vendemmia, sentite  le  organizzazioni  professionali  di categoria e il Consorzio di tutela riconosciuto  e  delegato,  tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si  sono verificate,  può  stabilire,  con  decreto,  un  limite  massimo  di produzione  per  ettaro  inferiore  a  quello  fissato  dal  presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino  ottenibile,  dandone

immediata comunicazione al Ministero  per  le  politiche  agricole  - Comitato  nazionale  per  la  tutela  e   la   valorizzazione   delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini ed alle Camere di Commercio I.A.A. di Brescia e di Verona.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei  vini  a denominazione di origine  controllata  «Lugana»  di  cui  all'art.  1devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di   produzione delimitata nel precedente art. 3.  Tuttavia  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali,   le operazioni  di  vinificazione  e  imbottigliamento   possono   essere effettuate in via permanente con autorizzazione del  Ministero  delle Politiche Agricole e Forestali, previo parere della Regione Lombardia o Veneto e il Consorzio di Tutela, anche in stabilimenti  situati  al di fuori della zona di produzione ma nel territorio delle province di Brescia  e  Verona  ove  si  tratti  di  attività  preesistente all'entrata in vigore del presente disciplinare.

Inoltre, le operazioni di elaborazione del vino  spumante  ossia, le  pratiche  enologiche  per  la   presa   di   spuma   e   per   la stabilizzazione, nonché  le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di confezionamento  possono  essere  effettuate   soltanto   nell'intero territorio amministrativo delle province di  Brescia,  nella  regione Lombardia e delle province di Treviso  e  di  Verona,  nella  regione Veneto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative  all'affinamento,  corrispondenti  agli  usi locali, leali e costanti,  pur  tenendo  opportunamente  conto  degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino  le sue peculiari caratteristiche.

Nelle operazioni di affinamento  è  consentito  anche  l'uso  di recipienti di legno.

La resa  massima  delle  uve  in  vino  finito  non  deve  essere superiore al 70%, per tutte le tipologie; per la  tipologia  spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  il  75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana superiore» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento ed affinamento di almeno

dodici mesi

a  decorrere  dal    ottobre  dell'annata  di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata  «Lugana  riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento o  affinamento di almeno

24 mesi dei quali almeno 6  in  bottiglia. 

Il  periodo  di invecchiamento o affinamento decorre dal

  ottobre  dell'annata  di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana  vendemmia tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di  invecchiamento  e/o affinamento  di  almeno 

dodici  mesi 

a  decorrere  dal    ottobre dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata  «Lugana»  all'atto dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

«Lugana»:

colore:  paglierino  o  verdolino  con   tendenza   al   giallo leggermente dorato con l'affinamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, morbido, da secco all'abboccato, armonico,  con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Lugana superiore»:

colore: paglierino o verdolino, con tendenza al  giallo  dorato con l'invecchiamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, da secco all'abboccato, armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Lugana Riserva»:

colore:  paglierino,  con  tendenza  al   giallo   dorato   con l'invecchiamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore:  secco,  morbido,  da  secco  all'abboccato,  armonico, corposo, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Lugana vendemmia tardiva»:

colore:    giallo    dorato    con     tendenza     all'ambrato all'invecchiamento;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, dall'amabile al dolce,  di  corpo, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità  totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Lugana spumante»:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino piu' o meno intenso con  eventuali  riflessi dorati;

profumo:  fragrante  con  sentore   di   fruttato   quando   è spumantizzato con il metodo Charmat; bouquet  fine  composto  proprio della fermentazione in  bottiglia  quando  è  spumantizzato  con  il metodo classico;

sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

residuo di zuccheri: non superiore a 25,00 g/l;

acidità  totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero per le politiche  agricole  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale  e l'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini  a  denominazione  di origine controllata  «Lugana»  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal  presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»  e similari.

E' consentita l'aggiunta  di  indicazioni  veritiere  tendenti  a specificare  l'attività  dell'imbottigliatore,  quale   viticoltore, azienda  agricola,  fattoria,  castello,  abbazia   e   similari   in osservanza delle disposizioni della UE e  nazionali  in  materia. 

E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre  in inganno il consumatore.

Le  menzioni  Superiore,  Riserva,  Vendemmia  Tardiva   dovranno figurare in etichetta  immediatamente  al  di  sotto  della  dicitura «denominazione di origine controllata» ed avere caratteri  di  stampa di altezza non superiore a quelli utilizzati per la denominazione  di origine controllata «Lugana».

Sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Lugana» e Lugana superiore e Lugana riserva e Lugana  vendemmia  tardiva   deve   sempre   figurare   l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.  E'  consentito  altresì  l'uso della indicazione aggiuntiva di  «vigna»,  alle  condizioni  previste dalla normativa vigente.

 

Art. 8

confezionamento

 

Tutti i contenitori fino alla capacità di  5,0  litri  compresa, utilizzati per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere in vetro.

Sono ammesse tutte le chiusure a  eccezione  di  tappo  corona  e strappo.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana  Spumante» deve essere  immesso  al  consumo  solo  in  bottiglie  di  vetro  di capacità fino a 16 litri con tappo in sughero.

I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» riportanti le menzioni superiore, riserva  e  vendemmia  tardiva  devono  essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità da 0,375 a 3,0 litri con chiusura tappo di sughero raso bocca.

E' ammessa, per tutte le tipologie  della  denominazione,  Lugana per specifiche esigenze  commerciali,  la  chiusura  a  vite  per  le bottiglie con capacità  inferiore a 0,375 litri.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

 

VISIT "CONTATTI" and "GALLERIE" 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI