PICENO DOC
VIGNETI VILLA PIGNA ASCOLI PICENO
ROSSO PICENO
PICENO
D.O.C
Decreto 17 maggio 2011
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» anche nelle tipologie
superiore,
Sangiovese
novello
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Montepulciano: dal 35 al 85 %,
Sangiovese: dal 15 al 50%.,
possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Marche.
I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» nella tipologia Sangiovese devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Sangiovese: minimo 85%,
possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Marche.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino a DOC «Rosso Piceno» o «Piceno», con esclusione nell'interno di essa, di tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino a DOC «Rosso Conero» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 22 agosto 1967, è delimitata come appresso:
a nord - est:
mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro - Ancona fino al confine nord del comune di Grottammare.
Strada Grottammare - Ripatransone dal confine nord di Grottammare sino al confine comunale Ripatransone - Grottammare, confine che delimita, escludendoli, i comuni di Ripatransone, Cossignano, Offida, Appignano, fino ad incontrare la strada provinciale Ripaberarda - Poggio di Bretta.
Strada provinciale Ripaberarda - Poggio di Bretta fino ad incontrare la strada comunale che unisce la località di Valle Senzana alla strada statale n. 4 (Salaria), e da tale punto fino alla s.s. n. 4 (Salaria).
Strada statale n. 4 (Salaria), dal bivio per Valle Senzana fino a Villa San Antonio.
Strada provinciale Villa S. Antonio - Ancarano fino al confine con la provincia di Teramo; confine provinciale Teramo - Ascoli Piceno, fino all'incrocio con il confine comunale di Ascoli Piceno, confini che delimitano, includendoveli, i comuni di
Ascoli Piceno, Venarotta, Rotella, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada statale n. 78 (Picena).
Strada statale n. 78 (Picena) fino al bivio Pian di Pieca.
Strada che da Pian di Pieca conduce alla strada statale n. 77 (Val di Chienti), attraverso il ponte di Colfano, Caldarola, Santa Maria Maddalena e Villa Case.
Strada statale n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile che da questa conduce a San Severino Marche, attraverso le località San Diego e Colleluce.
Strada che da San Severino Marche conduce al confine provinciale Macerata - Ancona, attraverso le località Cesolo, Col Cerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni.
Di qui prende la direttrice Castreccioni, Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada Apiro - Poggio San Vicino in prossimità di casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino.
Segue quindi il confine comunale fra Apiro - Poggio San Vicino sino al confine provinciale tra Macerata ed Ancona percorrendolo fino all'incrocio con la strada Domo - Serra san Quirico, a sud della località San Urbano;
Strada Domo - Serra San Quirico, dall'incrocio predetto fino all'incrocio con il fosso Venella; fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e fino alla strada statale n. 76 nei pressi di Palazzo Vallemani.
Strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino a borgo Stazione di Serra San Quirico, e da questo punto, strada che conduce al confine provinciale Ancona - Pesaro (in prossimità della fattoria Ruspoli), attraverso le località Serra San Quirico, il Trivio, Maestà, Vado, San Martino, Arcevia, Montefortino, Palazzo, San Pietro e Castelleone di Suasa; confine provinciale Ancona - Pesaro fino al mare Adriatico.
Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata. «Rosso Piceno» o «Piceno» Superiore devono essere prodotte nella zona delimitata come segue:
mare Adriatico, dal confine nord di Grottammare sino a Porto d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16 (Adriatica).
strada statale n. 4 (Salaria), da Porto d'Ascoli sino al bivio
per Valle Senzana;
Strada comunale che dalla strada statale n. 4 (bivio Valle Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad incontrare la provinciale Poggio di Bretta – Ripaberarda.
Strada provinciale Poggio di Bretta - Ripaberarda sino al confine comunale di Ascoli Piceno e Appignano.
Confini che delimitano includendoveli, i comuni di Appignano, Offida, Cossignano, Ripatransone sino al confine comunale con Grottammare.
Strada Ripatransone - Grottammare fino al confine nord di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno» anche nelle tipologie superiore, sangiovese e novello devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto, da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno e prima dell'invaiatura.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro e non essere allevati a tendone.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno» anche nella tipologia Sangiovese non deve essere superiore a
13,00 t/ha.
per la tipologia «Rosso Piceno» o «Piceno» superiore non deve essere superiore a
12,00 t/ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla
denominazione di origine controllata.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Rosso Piceno o Piceno: 11,00% vol.;
Rosso Piceno Sangiovese o Piceno Sangiovese: 11,00% vol.;
Rosso Piceno superiore o Piceno superiore: 11,50% vol.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Rosso Piceno» o «Piceno»:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Rosso Piceno» o «Piceno» Sangiovese:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia novello:
colore: rosso rubino;
profumo: fragrante, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia Superiore:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima:4, 50 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l.
Il vino «Rosso Piceno» o «Piceno» superiore non può essere immesso al consumo in data anteriore al
1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7
Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento
Alla denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto.
Sui recipienti di capacità fino a 3, litri contenenti il vino a DOC «Rosso Piceno» o «Piceno» deve figurare l'annata di produzione delle uve.
E' consentito inoltre, per le tipologie «Rosso Piceno» o «Piceno» e «Rosso Piceno» o «Piceno» Sangiovese, l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
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