Marche › PICENO DOC

PICENO DOC

VIGNETO VILLA PIGNA

VIGNETI VILLA PIGNA ASCOLI PICENO

ROSSO PICENO

PICENO

D.O.C
Decreto 17 maggio 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» anche nelle tipologie

superiore,

Sangiovese

novello

è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  nel presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata  «Rosso  Piceno»  o «Piceno» devono essere ottenuti dalle  uve  provenienti  dai  vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Montepulciano: dal 35 al 85 %,

Sangiovese: dal 15 al 50%.,

possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad  un  massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa,  idonei alla coltivazione nella Regione Marche.

 

I vini a denominazione di origine controllata  «Rosso  Piceno»  o «Piceno» nella tipologia Sangiovese devono essere ottenuti dalle  uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione varietale:

Sangiovese: minimo 85%,

possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad  un  massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa,  idonei alla coltivazione nella Regione Marche.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve  

 

La zona di produzione del vino a DOC «Rosso Piceno»  o  «Piceno», con  esclusione  nell'interno  di  essa,   di   tutti   i   territori appartenenti alla zona di produzione del vino a DOC «Rosso Conero» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto  del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 22 agosto 1967, è delimitata come appresso:

 

a nord - est:

mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro  - Ancona fino al confine nord del comune di Grottammare.

Strada  Grottammare  -  Ripatransone  dal   confine   nord   di Grottammare sino al  confine  comunale  Ripatransone  -  Grottammare, confine  che  delimita,  escludendoli,  i  comuni  di   Ripatransone, Cossignano,  Offida,  Appignano,  fino  ad   incontrare   la   strada provinciale Ripaberarda - Poggio di Bretta.

Strada provinciale Ripaberarda  -  Poggio  di  Bretta  fino  ad incontrare la strada  comunale  che  unisce  la  località di  Valle Senzana alla strada statale n. 4 (Salaria), e da tale punto fino alla s.s. n. 4 (Salaria).

Strada statale n. 4 (Salaria), dal bivio per Valle Senzana fino a Villa San Antonio.

Strada provinciale Villa S. Antonio - Ancarano fino al  confine con la provincia di  Teramo;  confine  provinciale  Teramo  -  Ascoli Piceno, fino all'incrocio con il confine comunale di Ascoli Piceno, confini che delimitano,  includendoveli,  i  comuni  di 

Ascoli Piceno, Venarotta, Rotella, Montelparo, Santa Vittoria  in  Matenano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada statale n. 78 (Picena).

Strada statale n. 78 (Picena) fino al bivio Pian di Pieca.

Strada che da Pian di Pieca conduce alla strada statale  n.  77 (Val di Chienti), attraverso il ponte di  Colfano,  Caldarola,  Santa Maria Maddalena e Villa Case.

Strada statale n. 77 (Val di Chienti) fino  alla  carreggiabile che da questa conduce a San Severino Marche, attraverso le  località San Diego e Colleluce.

Strada  che  da  San  Severino  Marche   conduce   al   confine provinciale Macerata - Ancona, attraverso le  località Cesolo,  Col Cerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume Musone sino  ad incontrare la località Castreccioni.

Di  qui  prende  la  direttrice Castreccioni, Palazzo per poi percorrere la strada  provinciale,  che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca  la strada che, dalla  località  Annunziata  percorre  la  zona  di  San Lorenzo sino alla strada Apiro - Poggio San Vicino in prossimità  di casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino.

Segue quindi il confine comunale fra Apiro -  Poggio  San  Vicino sino al confine provinciale tra Macerata ed Ancona percorrendolo fino all'incrocio con la strada Domo - Serra  san  Quirico,  a  sud  della località San Urbano;

Strada Domo - Serra San Quirico,  dall'incrocio  predetto  fino all'incrocio con il fosso Venella; fosso Venella fino alla confluenza con il fiume  Esino  e  fino alla strada statale n. 76 nei pressi di Palazzo Vallemani.

Strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo  Vallemani  fino  a borgo Stazione di Serra San Quirico, e da questo  punto,  strada  che conduce al confine provinciale Ancona - Pesaro (in prossimità  della fattoria Ruspoli), attraverso le  località  Serra  San  Quirico,  il Trivio, Maestà, Vado, San Martino, Arcevia,  Montefortino,  Palazzo, San Pietro e Castelleone di Suasa; confine provinciale Ancona - Pesaro fino al mare Adriatico.

 

Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  Denominazione  di Origine Controllata.  «Rosso  Piceno»  o  «Piceno»  Superiore  devono essere prodotte nella zona delimitata come segue:

 

mare Adriatico, dal confine nord di Grottammare  sino  a  Porto d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16 (Adriatica).

strada statale n. 4 (Salaria), da Porto d'Ascoli sino al  bivio

per Valle Senzana;

Strada comunale che dalla strada  statale  n.  4  (bivio  Valle Senzana),  attraversa  il  torrente  Bretta  fino  ad  incontrare  la provinciale Poggio di Bretta – Ripaberarda.

Strada provinciale Poggio  di  Bretta  -  Ripaberarda  sino  al confine comunale di Ascoli Piceno e Appignano.

Confini che delimitano includendoveli, i comuni  di  Appignano, Offida,  Cossignano,  Ripatransone  sino  al  confine  comunale   con Grottammare.

Strada Ripatransone -  Grottammare  fino  al  confine  nord  di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno» anche  nelle  tipologie superiore, sangiovese e novello  devono  essere  quelle  tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai  vini  derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei,  ai  fini  dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque  atti  a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di  soccorso  per  non  più  di   due   volte   all'anno   e   prima dell'invaiatura.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata  in  vigore  del presente disciplinare dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro  e non essere allevati a tendone.

 

La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata per la produzione dei vini «Rosso  Piceno»  o  «Piceno» anche  nella  tipologia  Sangiovese  non  deve  essere  superiore   a

13,00 t/ha.

per la tipologia «Rosso Piceno» o «Piceno» superiore non deve essere superiore a

12,00 t/ha.

Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno»  devono  essere  riportati  nel limite di cui sopra, fermo restando il limite  resa  uva-vino  per  i quantitativi di cui  trattasi,  purché  la  produzione  globale  non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo  prodotto  il  diritto  alla

denominazione di origine controllata.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente  art. 3.

Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di produzione, è consentito che tali operazioni  siano  effettuate  nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini  un titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo 

Rosso Piceno o Piceno: 11,00%  vol.;

Rosso Piceno Sangiovese o Piceno Sangiovese: 11,00% vol.;

Rosso Piceno superiore o Piceno superiore: 11,50% vol.

 

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  il  75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

E' ammessa la  dolcificazione  secondo  le  norme  comunitarie  e nazionali.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Rosso  Piceno»  o «Piceno», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Rosso Piceno» o «Piceno»:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Rosso Piceno» o «Piceno» Sangiovese:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia Superiore:

colore:  rosso  rubino,  talvolta  tendente  al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima:4, 50 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,00 g/l.

 

Il vino «Rosso Piceno»  o  «Piceno»  superiore  non  può  essere immesso al  consumo  in  data  anteriore  al 

  novembre  dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  modificare con proprio decreto i limiti minimi  sopra  indicati  per  l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento

 

Alla  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso  Piceno»  o «Piceno»  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non prevista dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno l'acquirente,  nonché  l'impiego   di   indicazioni   che   facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e  dalle  quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato  è

stato ottenuto.

Sui recipienti di capacità fino a 3, litri contenenti il vino  a DOC «Rosso Piceno» o «Piceno» deve figurare  l'annata  di  produzione delle uve.

E' consentito inoltre, per le tipologie «Rosso Piceno» o «Piceno» e  «Rosso  Piceno»  o  «Piceno»  Sangiovese,  l'uso  dei  contenitori alternativi al vetro costituiti da  un  otre  in  materiale  plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro  di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Sono  ammessi  tutti  i  sistemi  di  chiusura  consentiti  dalle normative comunitarie e nazionali.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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