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VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO DOCG

VIGNETI SAN GIMIGNANO

VIGNETI SAN GIMIGNANO

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO

D.O.C.G.

D. D. 26/11/2010

(fonte GURI)

 

Articolo 1

(Denominazione)

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” è riservata al

vino bianco, prodotto anche nella tipologia “riserva”,

che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

(Vitigni ammessi)

 

Il vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti

costituiti dal vitigno

Vernaccia di San Gimignano minimo 85%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

Non è consentito l’impiego dei seguenti vitigni: Traminer, Moscato bianco, Muller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia Istriana, Incrocio Bruni 54.

I vitigni Sauvignon e Riesling possono concorrere, in ogni caso, nella misura massima, da soli o congiuntamente, del 10%.

 

Articolo 3

(Zona di produzione uve)

 

Le uve destinate alla produzione del vino “Vernaccia di San Gimignano” devono essere ottenute da vigneti situati in terreni collinari del comune di

San Gimignano

In provincia di Siena.

 

Articolo 4

(Viticoltura)

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. ed i cui terreni di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose e/o di medio impasto.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell’uva e del vino.

E’ vietata la forma di allevamento a “tendone”.

Il numero di ceppi effettivi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a

quattromila per i nuovi impianti o reimpianti.

L’entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo.

Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.

 

La produzione massima di uva ammessa per ettaro in colture specializzata è di

9,00 t/ha.

In ogni caso la la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a

3,00 kg per ceppo effettivo.

Per gli impianti esistenti e realizzati tra il 9 luglio 1993 e l’entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a

4,00 kg per ceppo effettivo.

Per gli impianti esistenti e realizzati prima del 9 luglio 1993, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a

5,00 kg per ceppo effettivo.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verrà declassata.

La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino  a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” un

titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50% vol.,

ed alla tipologia “riserva” un

titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol.

Ai fini della vinificazione la citata tipologia “riserva”, le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

 

Articolo 5

(Vinificazione)

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio del comune di San Gimignano.

E’ tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che avevano ottenuto specifica Autorizzazione da parte del ministero competente, in base alle condizioni stabilite nel disciplinare di produzione approvato con D.M. del 09/07/1993.

 

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% e, qualora la resa superi detto limite, l’eccedenza, fino ad un massimo del 5%, non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Se la resa totale risultasse superiore al 75%, l’intero prodotto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di mosti concentrati rettificati.

E’ consentito l’impiego in vinificazione e nelle successive fasi di conservazione, di recipienti in legno.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” nella tipologia “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno

11 mesi

a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

Prima dell’immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di

tre mesi in bottiglia.

Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell’area di produzione delle uve o nelle strutture autorizzate in cui è consentita la vinificazione come previsto al comma 2 del presente articolo.

L’imbottigliamento è consentito unicamente nell’area di vinificazione delle uve così come delimitata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

 

Articolo 6

(Caratteristiche dei vini al consumo)

 

Il vino “Vernaccia di san Gimignano”, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Vernaccia di San Gimignano:

colore: giallo paglierino con rilessi dorati che sono più accentuati con l’invecchiamento.

profumo: delicato, fine con iniziali note fruttate; possono poi, con l’affinamento e l’invecchiamento,

evolvere note minerali;

sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

zuccheri residui: massimo 4,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Vernaccia di San Gimignano riserba:

colore: giallo paglierino con rilessi dorati che sono più accentuati con l’invecchiamento.

profumo: delicato, fine con iniziali note fruttate; possono poi, con l’affinamento e l’invecchiamento,

evolvere note minerali;

sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%.

zuccheri residui: massimo 4,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

(Etichettatura)

 

Nella designazione e presentazione del vino DOCG “Vernaccia di San Gimignano” la specificazione della tipologia “riserva” deve figurare al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita” ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine “Vernaccia di San Gimignano”, della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica.

E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”, “vecchio” e simili.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito l’uso della menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia di produzione delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Nella designazione del vino D.O.C.G. “Vernaccia di San Gimignano” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

(Recipienti)

 

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOCG “ Vernaccia di San Gimignano”, in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma bordolese e, di capacità uguali a : 0,187 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 – 3,000 litri.

I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

 

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