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MORELLINO DI SCANSANO DOCG

VIGNETI MAGLIANO IN TOSCANA

VIGNETI MAGLIANO IN TOSCANA

MORELLINO DI SCANSANO

D.O.C.G.
D.D. 23 luglio 2010

(fonte GURI)

 

Art 1

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino  di Scansano» anche nella tipologia riserva è riservata  ai  vini  rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Art 2

 

I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva, devono  essere ottenuti dalle  uve  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese:  minimo  85  %. 

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca  nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione  Toscana,  fino ad un massimo del 15%.

 

Art 3

 

Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte all'interno della  zona  comprendente  la  fascia  collinare della provincia di Grosseto  tra  i  fiumi  Ombrone  e  Albegna,  che include l'intero territorio amministrativo del comune di 

Scansano 

e parte dei  territori  comunali  di 

Manciano,  Magliano  in  Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna,

nella provincia di Grosseto.

 

Tale zona e' così delimitata:

dall'incrocio  dei  confini  comunali   di   Scansano,   Manciano   e Roccalbegna, il limite segue verso nord  il  torrente  Fiascone  fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del  Podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in comune di  Semproniano  a  quota 470.

Da qui volge  ad  est,  incontra  la  Strada  provinciale  della Follonata, continua per  detta  strada  fino  al  Santarello,  quindi scende a sud e si inoltra nel comune di Manciano seguendo la  vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne.  Da  questa  località  la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per  Bagni di Saturnia, fino ad  incontrare  nuovamente  la  strada  provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso  di detto  fosso  fino  a  quota  151,  continua  a  sud  per  la  strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa  la Strada Statale numero 323, continua, deviando a sud-ovest,  lungo  la vecchia Strada Dogana e  raggiunge  la  Fattoria  Cavallini. 

Per  la strada  dei  Laschi   arriva   nuovamente   al   fiume   Albegna   in corrispondenza della confluenza del  Fosso  Vivaio.  A  questo  punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad ovest, entra  nel  comune  di Magliano in Toscana, percorre la strada di  Colle  di  Lupo  fino  al Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada  di  S.  Andrea  al Civilesco,  ridiscende  verso  sud  per   la   strada   Magliano   in Toscana-Barca del Grazi devia ad  ovest  per  la  strada  dell'Osa  e prosegue lungo il limite comunale di  Magliano  in  Toscana  fino  ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia.

Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica  con  detta  Strada Statale Aurelia fino al  bivio  di  Scansano  in  località  Spadino, prosegue per la  Strada  Scansanese  fino  ad  incontrare  il  limite amministrativo del comune di Scansano in localita' Maiano  seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il  comune  di  Campagnatico,  fino  alla  Fattoria  del Granaione.

Prosegue quindi  ad  est  lungo  la  strada  poderale  del Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di  Scansano  in prossimità del Podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e  Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.

 

Art 4

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita «Morellino di Scansano» devono essere  quelle  tradizionali della zona e comunque atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente  i  terreni  collinari  di  buona  esposizione  con esclusione di quelli di fondo valle.

2. I sesti d'impianto, le  forme  di  allevamento  (a  spalliera,  ad alberello e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere  quelli tradizionalmente  usati  e  comunque  atti  a   non   modificare   le caratteristiche delle uve e del vino.

3. La densità di impianto e reimpianto dei vigneti  messi  a  dimora successivamente alla data di pubblicazione del presente disciplinare, non deve essere inferiore ai

4000 ceppi ad ettaro

e la  resa  massima di uva ammessa non deve essere superiore ai

9,00 tonnellate ad ettaro.

4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita  l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ammessa dei vigneti già esistenti  per  la produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a 9,00 tonnellate  per ettaro di coltura specializzata e con  una  resa  per  ceppo  non superiore a 3 kg.

Fermo restando il limite  massimo  sopra  indicato, anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve  essere calcolata,  rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla effettiva superficie coperta dalla vite.

6. In  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  «Morellino  di  Scansano»  devono   essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione  globale  non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando  i  limiti  uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima delle uve in vino finito non deve esser superiore al 70%.

Qualora tale resa  superi  la percentuale sopra indicata, ma non  oltre  il  75%,  l'eccedenza  non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e  garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto  alla  denominazione

di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

 

Art 5

 

Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  al  vino

«Morellino di Scansano»

«Morellino di Scansano riserva» 

un  titolo alcolometrico  volumico  minimo  naturale  di   12,00%   vol.  

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche  locali  e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

2.  Le  operazioni  di  vinificazione,   di   invecchiamento   e   di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della  zona  di produzione, delimitata al precedente art. 3.

E' tuttavia autorizzata la  vinificazione  fuori  zona  in  strutture situate in prossimità del confine della zona di produzione,  purché entro 2000 metri in linea d'aria,  ed  appartenenti  ad  aziende  che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano» da  almeno  cinque anni alla data di entrata in vigore del presente  disciplinare. 

Tale autorizzazione dovrà essere richiesta  e  rilasciata  dal  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Morellino di Scansano», se destinato alla tipologia «riserva»,  deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento  non  inferiore  ad

due anni,

di cui  almeno  uno  in  botte  di  legno. 

Il  periodo  di invecchiamento  decorre  dal    gennaio  successivo  all'annata  di produzione delle uve.

5.  Sulle  bottiglie  ed  altri  recipienti  contenenti  i   vini   a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Morellino  di Scansano» e «Morellino di Scansano riserva» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

 

Art 6

 

1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Morellino di  Scansano»  anche  nella  tipologia  riserva,  all'atto dell'immissione  al  consumo,  devono  corrispondere  alle   seguenti caratteristiche:

 

“Morellino di Scansano”:

colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

limpidezza: brillante;

profumo: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;

sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50%vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l,

 

“Morellino di Scansano riserva”:

colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

limpidezza: brillante;

profumo: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;

sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  13,00%vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l,

 

Entrambe  le  tipologie,  possono,  talvolta,  presentare   eventuale sentore di legno.

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali di modificare con proprio decreto i minimi  sopra  indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Art 7

 

1. Alla denominazione di origine controllata  e  garantita  dei  vini «Morellino  di  Scansano»   è   vietata   qualsiasi   qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi  compresi  gli aggettivi «superiore», «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  o simili.

2. E' altresì vietato  l'uso,  in  aggiunta  alla  denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»,  di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata  di cui al precedente art. 3.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non

aventi  significato  laudativo  e  non  tali  da  trarre  in  inganno l'acquirente.

3. E' consentito  l'utilizzo  del  termine  Vigna  secondo  le  norme vigenti.

4. Per i vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Morellino di Scansano» rosso, l'immissione al consumo e'  consentita soltanto

a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

 

Art 8

 

1. I vini di cui all'art. 1  devono  essere  immessi  al  consumo  in recipienti  di  vetro  del  tipo  «bordolese».   Le   tipologie   dei contenitori nelle  varie  pezzature,  tappate  secondo  la  normativa vigente, devono essere le seguenti:

 

lt. 0,100;

lt. 0,1875;

lt. 0,250;

lt. 0,375;

lt. 0,500;

lt. 0,750;

lt. 1,000;

lt. 1,500;

lt. 3,000;

lt. 5,000,

 

ed altre pezzature di capienza superiore non destinate alla vendita.

Per contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a  l.  0,250 e' ammesso l'utilizzo del tappo a vite.

 

Art 9

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita  “Morellino  di Scansano”è contraddistinta in  via  esclusiva  ed  obbligatoria  dal marchio n. 736629 (Allegato n. 1) registrato dal Consorzio di  Tutela del Vino Morellino di Scansano in data 15/12/1997 nella forma grafica e letterale allegata  al  presente  disciplinare  di  produzione,  in abbinamento inscindibile con la Denominazione Morellino di  Scansano.

Tale marchio  è  sempre  inserito  nella  fascetta  sostitutiva  del Contrassegno di Stato prevista nella  normativa  vigente. 

L'utilizzo del  marchio  Morellino  di  Scansano  è  curato  direttamente   dal Consorzio  Tutela  del  vino  Morellino   di   Scansano,   che   deve distribuirlo  anche  ai  non  associati  alle   medesime   condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

 

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