Toscana › VALDINIEVOLE DOC

VALDINIEVOLE D.O.C.

VIGNETI UZZANO

VIGNETI UZZANO

 

VALDINIEVOLE

D.O.C.

Decreto 30/Dicembre/2009

(fonte Guri)

 

Articolo 1       

La denominazione di origine controllata “Valdinievole” è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco

Bianco superiore

Rosso

Rosso superiore

Sangiovese

Bianco vinsanto 

 

Articolo 2       

I vini a DOC “Valdinievole” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

 

Valdinievole bianco:

Trebbiano toscano minimo 70%

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.

 

Valdinievole rosso:

Sangiovese minimo 35%,

Canaiolo nero minimo 20%,

Canaiolo nero e il Sangiovese congiuntamente devono raggiungere un minimo del 70%.

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 30%, purché i vitigni a bacca bianca non superino il 10% del totale.

 

Valdinievole rosso superiore:

Sangiovese minimo 35%,

Canaiolo nero minimo 20%,

Canaiolo nero e il Sangiovese congiuntamente devono raggiungere un minimo del 70%.

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del 30%.

 

Valdinievole Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 15%, purché i vitigni a bacca bianca non superino il 5% del totale.

 

Valdinievole bianco Vinsanto:

Trebbiano Toscano minimo 70%

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del 30%.

 

Articolo 3       

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Valdinievole” debbono         provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:

Buggiano, Montecatini Terme, Uzzano, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsumanno Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Ponte Buggianese                                

tutti in provincia di Pistoia.

             

Articolo 4       

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Valdinievole” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno:

3.300 ceppi/ettaro

Per gli impianti antecedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare e per i vigneti promiscui si deve tenere presente la resa massima a ceppo prevista al comma 4.4.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC “Valdinievole”,  in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:

Valdinievole bianco: 11,50 t/ha;

Valdinievole bianco superiore: 10,50 t/ha,

Valdinievole rosso: 10,00 t/ha,

Valdinievole rosso supriore: 8,50 T/ha,

Valdinievole Sangiovese: 10,00 t/ha,

Valdinievole bianco Vinsanto: 11,50 t/ha.

 

Fermi restando i limiti sopra indicati per la produzione ad ettaro, la resa a ceppo non deve essere superiore a:

Valdinievole bianco: 3,50 kg/pianta;

Valdinievole bianco superiore: 3,00 kg/pianta,

Valdinievole rosso: 3,00 kg/pianta,

Valdinievole rosso supriore: 2,60 kg/pianta,

Valdinievole Sangiovese: 3,00 kg/pianta,

Valdinievole bianco Vinsanto: 3,50 kg/pianta.

 

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

Valdinievole bianco: 10,00% vol.;

Valdinievole bianco superiore: 10,50% vol.;

Valdinievole rosso: 10,50% vol.;

Valdinievole rosso superiore: 11,00% vol.;

Valdinievole Sangiovese: 10,50% vol.;

Valdinievole Vinsanto: 10,50% vol.

 

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima di uva per ettaro è la seguente:

1° e2° anno vegetativo: 0%

3° anno vegetativo: 60%

4° anno vegetativo: 100%.

             

Articolo 5       

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’appassimento delle uve, l’invecchiamento obbligatorio, l’affinamento, il condizionamento e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nel territorio amministrativo dei seguenti comuni, limitrofi alla zona di produzione:

Pistoia, Piteglio, Porcari, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Altopascio, Montecarlo, Capannori, Villa Basilica, Bagni di Luca

 

Per tutte le tipologie “Valdinievole rosso” è consentita la pratica del “governo all’uso toscano”.

La tipologia “Valdinievole Vinsanto” deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino al raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al

28% 

L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperatura analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore.

 

Le rese massime dell’uva in vino e le produzioni massime di vino per ettaro, sono le seguenti>:

Valdinievole bianco: 70%, 80,50 hl/ha.;

Valdinievole bianco superiore: 70%, 73,50 hl/ha.;

Valdinievole rosso: 70%, 70,00 hl/ha.;

Valdinievole rosso superiore: 70%, 59,50 hl/ha.;

Valdinievole Sangiovese: 70%, 70,00 hl/ha.;

Valdinievole Vinsanto: 35%,40,25 hl/ha. (al terzo anno di invecchiamento).

Qualora la resa uva/vino superi i limiti ma non il 75% e il 40% per la tipologia Vinsanto, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

           

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Valdinievole bianco superiore: 1° Marzo

Valdinievole Rosso superiore: 1° Marzo

Valdinievole Sangiovese: 1° Marzo

Valdinievole Vinsanto: 1° Dicembre del terzo anno successivo alla vendemmia

 

Articolo  6      

I vini a DOC “Valdinievole”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Valdinievole bianco:

colore: giallo tendente al paglierino dorato chiaro;

profumo: gradevole, con sentori di fiori e frutta;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,50 g/l;

 

Valdinievole bianco superiore:

colore: giallo tendente al paglierino dorato chiaro;

profumo: gradevole, con sentori di fiori e frutta;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,50 g/l;

 

Valdinievole rosso:

colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso con sentori di frutti rossi;

sapore: secco, armonico, persistente, pieno, ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;

 

Valdinievole rosso superiore:

colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso con sentori di frutti rossi;

sapore: secco, armonico, persistente, pieno, ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,00 g/l;

 

Valdinievole Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso con sentori di frutti rossi;

sapore: secco, armonico, persistente, pieno, ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

 

Valdinievole Vinsanto:

colore: dal giallo paglierino all’ambrato più o meno fulvo;

profumo: intenso, etereo, tipico;

sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, con retrogusto amarognolo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

tipo secco:                                                                            

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico da svolgere massimo: 3,00% vol.;

tipo semisecco:

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 4,00% vol.;

tipo dolce:

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 5,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massimo: 1,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

 

Articolo 7       

Alla DOC “Valdinievole” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche relativi ai Comuni compresi nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e più precisamente quelli di seguito riportati:

Buggiano

Montecatini Terme o Montecatini

Chiesina Uzzanese

Lamporecchio

Larciano

Marliana

Massa e Cozzile

Monsumanno Terme o Monsumanno

Pescia

Pieve a Nievole

Ponte Buggianese

Uzzano

e da cui territorio effettivamente provengono le uve il cui vino così qualificato è stato ottenuto.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita ai sensi della normativa vigente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a DOC “Valdinievole”, di cui al presente disciplinare, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8       

I vini di cui all’articolo 1 con l’esclusione della tipologie “Valdinievole Vinsanto”, devono essere confezionati in bottiglie di vetro, compreso il tradizionale fiasco toscano, aventi le seguenti capacità: litri 0,375, 0,500, 0,750, 1,000, 1,500, 2,000.

E’ consentito per scopi promozionali l’utilizzo di bottiglie o fischi toscani di capacità fino a litri 3,000.

Per la DOC “Valdinievole Vinsanto” sono consentiti solo recipienti in vetro, compreso il tradizionale fisco toscano, di capacità da 0,250 a 0,750 litri.

Per il confezionamento dei vini di cui all’articolo 1, con l’esclusione delle tipologie “Valdinievole superiore e Valdinievole Vinsanto”, è obbligatorio l’uso del tappo raso bocca con le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

Per le tipologie “Valdinievole Vinsanto e Valdinievole” accompagnata dalla menzione “supeiore” è obbligatorio il tappo a raso bocca in sughero.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI