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BIANCO DI PITIGLIANO DOC

VIGNETI PITIGLIANO

VIGNETI PITIGLIANO

 

BIANCO DI PITIGLIANO

D.O.C.

D.P.R. 17 Aprile 1990

Modificato D.D. 30 Dicembre 2010

(fonte GURI)

 

 

Art 1

           

La denominazione di origine controllata “Bianco di Pitigliano” è riservata al vino bianco ed al

vino spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di

produzione.

 

Art 2   

 

Il vino a DOC “Bianco di Pitigliano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la composizione di vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano dal 50 all’80%

Greco, Malvasia bianca toscana e Verdello, da soli o congiuntamente massimo 20%

Grechetto, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco e Riesling italico, da soli   nei limiti del 15% congiuntamente non oltre il 30%.

E’ ammessa la presenza di vitigni complementari a bacca bianca fra quelli raccomandati e autorizzati per la provincia di Grosseto fino ad un massimo del 10%.

L’adeguamento della composizione ampelografica su base aziendale dei vigneti iscritti all’albo della DOC “Bianco di Pitigliano” dovrà essere effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

 

Art 3   

 

Le uve destinate alla produzione della DOC “Bianco di Pitigliano”  devono essere prodotte nella zona, appresso descritta, in provincia di Grosseto comprendente:

gli interi territori amministrativi dei comuni di

Pitigliano, Sorano

Il territorio comunale di Scansano,

 con esclusione della parte occidentale compresa tra il confine del predetto comune in corrispondenza del torrente Transubbie, del torrente Maiano e la dividente che ha origine a sud nel punto in cui la strada statale Monte Amiata attraversa il confine comunale di Scansano a quota 374, la segue per breve tratto fino a quota 377, per poi percorrere la strada vicinale dei Gaggioli fino ad immettersi con la strada statale Scansanese, che segue fino alle Case Brocchi; segue, quindi, interamente la strada provinciale Pancalo-Polveraia; si identifica poi con la strada comunale Polveraia-Pian d’Ornetta, fino a collegarsi con il confine comunale nord di Scansano.

Il territorio comunale di Manciano,

con esclusione dell’estrema parte occidentale dello stesso, delimitata a nord dal confine comunale in corrispondenza del fiume Albegna; ad ovest ed a sud allo stesso limite di comune; ad est dalla dividente che ha origine a sud dal punto in cui la strada di bonifica n. 28 attraversa il confine comunale di Manciano a quota 57; segue detta strada fino ad innestarsi, in località Sgrillozzo, con la strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di Case Poggio Lepraio a quota 39; prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e Case Pinzuti ed infine, con la strada di bonifica n. 17, passante per Case del Lasco, fino al punto in cui si interseca a nord il fiume Albegna.

 

Art 4   

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Bianco di Pitigliano” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei i vigneti ubicati su terreni prevalentemente tufacei, di origine vulcanica, con giacitura piuttosto varia rappresentata da altopiani declivi, intercalati da colline e vallette con costoni più o meno ripidi.

Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i fondo valle ed i terreni pianeggianti ed umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati,

comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E’ esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Bianco di Pitigliano” non deve essere superiore

125,00 quintali/ettaro in coltura specializzata

25,00 quintali/ettaro in coltura promiscua.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

La regione toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

 

Art 5   

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio dei comuni di Pitigliano    Sorano Scansano, Manciano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50%

La vinificazione del vino a DOC “Bianco di Pitigliano” deve essere eseguita in bianco, Le uve aventi un

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50%

Possono essere unicamente destinate alla produzione del vino a DOC “Bianco di Pitigliano” tipologia “spumante”.

In tal caso debbono essere oggetto di specifica denuncia di produzione presso la competente CCIAA di Grosseto.

Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell’ambito del territorio della regione Toscana.

L’eventuale arricchimento deve essere eseguito con mosto concentrato derivato da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art 3, e/o con mosti concentrati e rettificati.

 

Art 6

           

I vini a DOC “Bianco di Pitigliano” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti

caratteristiche:

           

Bianco di Pitigliano:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: delicato;

sapore:            secco, vivace, neutro, con fondo leggermente amarognolo di medio corpo, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:            11,00%

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro

estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro

 

Bianco di Pitigliano spumante:

spuma:            fine e persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: delicato;

sapore:            secco, acidulo, con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:            11,50%

acidità totale minima: 6,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro.

 

E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Art 7

           

Il vino a DOC “Bianco di Pitigliano” proveniente da uve che assicurino un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di     11,50%

E sia immesso al consumo con un

titolo alcolometrico volumico totale minimo di                    12,00%

può portare in etichetta la qualificazione “superiore”.

 

Art 8

           

Alla DOC “Bianco di Pitigliano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione; è tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC “Bianco di Pitigliano” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione, purché veritiera e documentabile; tale indicazione è, tuttavia, obbligatoria per la tipologia “superiore”.

 

Art 9

           

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine

controllata “Bianco di Pitigliano” vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente

disciplinare è punito a norma dell’art 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.

 

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