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COLLI DI CONEGLIANO D.O.C.G.

VIGNETI FARRA DI SOLIGO

VIGNETI FARRA DI SOLIGO

COLLI DI CONEGLIANO

D.O.C.G.
DECRETO 14 Settembre 2011

(fonte GURI)

Art. 1

Denominazione e vini

 

 La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano», è riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione,  per le seguenti tipologie:

 

bianco;

rosso, anche in versione riserva;

Refrontolo, anche in versione passito;

Torchiato di Fregona.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano» senza altra qualificazione è riservata  al  vino  bianco ottenuto dalle uve provenienti unicamente dai vitigni delle  seguenti varietà presenti nei vigneti  in  ambito  aziendale  nelle  seguenti proporzioni:

Manzoni bianco (I. M. 6.0.13): min. 30%;

Pinot Bianco e/o Chardonnay: min. 30%;

possono concorrere, inoltre, le  uve  della  varietà  Sauvignon  e/o Riesling (Riesling renano) nella misura massima del 10%;

 

La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano»  accompagnata  obbligatoriamente   dalla   specificazione tipologica  «rosso»  è  riservata  al  vino   ottenuto   dalle   uve provenienti unicamente dai vitigni delle seguenti  varietà  presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Marzemino e Merlot in  misura non inferiore al 10%  per  ciascuna  varietà. 

Il  Merlot  non  può superare in ogni caso il limite massimo del 40%;

possono concorrere inoltre, nella misura massima del 20 % le uve della varietà Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco p.r.;

 

La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano» Refrontolo è riservata al vino  rosso  e  rosso  passito ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle  seguenti  varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale, nelle seguenti proporzioni, e ubicati all'interno del territorio di cui  al  successivo  art.  3,

lettera C:

Marzemino minimo 95%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 5%  le  uve provenienti da vitigni a bacca  rossa,  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione  nella  provincia  di  Treviso  iscritti  nel   Registro Nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con decreto  ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 242 del  14  ottobre  2004,  da  ultimo  aggiornato  con decreto  ministeriale  22  aprile  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano» Torchiato di Fregona è riservata al vino passito  bianco ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle  seguenti  varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni e ubicati all'interno del territorio  di  cui  al  successivo  art.  3, lettera B:

Glera, minimo 30%;

Verdiso, minimo 20%;

Boschera, minimo 25%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del  15%  le  uve provenienti da vitigni a bacca bianca,  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione per la provincia di Treviso, come sopra identificati.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini della denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano», tipologie bianco e rosso, comprende in tutto o in  parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso:

Conegliano,  Susegana,  Pieve  di  Soligo,   Farra   di   Soligo, Refrontolo,  San  Pietro  di  Feletto,  Miane,  Follina,   Cison   di Valmarino, Revine Lago, Tarzo,  Vittorio  Veneto,  Fregona,  Sarmede, Cappella  Maggiore,  Cordignano,  Colle  Umberto,   San   Fior,   San Vendemiano, e Vidor.

 

Tale zona è così delimitata:

si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini il centro storico di Conegliano, da qui, percorrendo  la  provinciale si raggiunge località Ferrera e ci si inserisce sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Superata Susegana, verso ovest,  il  confine  devia lungo la strada che porta a Col fosco,  chiamata  anche  strada  della

Barca.

Da Col fosco, seguendo la strada Mercatelli che passa  per  la località Mine, il confine procede fino  al  bivio  per  Falze',  per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada  (Ponte della  Priula  -  Pieve  di  Soligo)  che  fa  capo  a  via  Chisini.

Attraversato il centro urbano, il confine seguendo  la  via  Schiatti giunge quindi a Soligo dove  devia  a  sinistra  e  segue  la  strada provinciale Soligo-Ponte di Vidor.  Dal  centro  di  Vidor,  prosegue lungo la strada che porta, attraverso Villa Vergerio (quota  150)  in località Abbazia.

Da qui prende il  confine  comunale  tra  Vidor  e Pederobba, seguendolo in direzione nord.  Prosegue  quindi  lungo  il confine comunale tra Vidor e Valdobbiadene e, successivamente,  lungo il confme comunale tra  Farra  di  Soligo  e  Valdobbiadene,  finché incrocia il confine comunale tra Miane e Valdobbiadene che segue fino a incrociare la curva di livello a quota 500 al di sopra dell'abitato di  Combai. 

Si  segue  detta  linea  di  livello  verso  est,   fino all'altezza Tragol de Rava in comune di Vittorio Veneto. 

Da  qui  il confine attraversa, con una linea  retta  in  direzione  sud-est,  la valle sino in località Pradal Alto  sempre  in  comune  di  Vittorio Veneto, dove si reincontra  la  linea  di  livello  di  quota  500  e passando a nord del comune di Fregona e Sarmede  ci  si  congiunge  a quota 608, con il confine della provincia di Pordenone  in  località Valbona.

Si segue in direzione sud detto confine provinciale  fino  a incrociare la strada che porta al centro di Villa di Villa attraverso quota 54 e Borgo di Sotto.

Da Villa di Villa  il  limite  di  confine prosegue  in  direzione  ovest  passando  sotto  Villa  Belvedere  C. Martinetti e seguendo la carrareccia giunge a quota 99 dove  incontra il confine comunale tra Sarmede e Cordignano.

Percorre detto  confine fino ad incontrare  la  strada  comunale  per  Sarmede  che  percorre attraversando località al Col.

Dal centro di Sarmede prosegue per la comunale che porta a Cappella Maggiore,  oltrepassa  detta  località fino ad incrociare la strada per Vittorio Veneto a quota 94. 

Da  qui prosegue verso detto centro, oltrepassa il tiro a segno e a quota 131 piega in direzione ovest ed attraversa il centro di  Vittorio  Veneto in  direzione  di  Cozzuolo. 

Prima   di   giungere   al   sottopasso dell'autostrada A27 a quota 134, prende in direzione  sud  la  strada che passa sopra case Moret e ad est di Villa  Vinello  fino  a  quota 158, dove incontra l'autostrada e prosegue lungo la  stessa  fino  al cavalcavia della strada che porta a Casello cinque a quota 97. 

Segue detta strada fino a quota 88 dove incrocia il  torrente  Cervada  che segue fino a giungere sulla statale che porta al centro di Conegliano dove era iniziata la delimitazione.

 

Fa parte dell'area di produzione dei «Colli di Conegliano» l'area collinare posta a nord della statale n. 13 così delimitata:

si parte dalla località Mescolino in direzione  ovest  lungo  la strada per Vittorio Veneto e prima del  ponte  di  Borgo  Campion  la linea di confine prosegue lungo la linea di quota  100  in  direzione sud, passa per località Lova, sotto Borgo Fioretti, ad est di  Borgo Cordenzin, fino in località Poser dove prosegue fino a giungere  nei pressi degli stabilimenti posti lungo il torrente Mellaré Vecchio.

Dalle spalle degli stabilimenti seguendo l'unghia  della  collina giunge fino a C. Torron, dove segue  la  strada  per  quota  80  fino all'autostrada e proseguendo sempre sull'unghia della collina passa a nord di Palazzo Malvolti, fino a quota  72  e  lungo  la  carrareccia giunge a quota 76, località Camerin, cove incontra  il  canale  Enel che percorre in direzione nord fino a ritornare al punto di  partenza in località Mescolino.

 

B) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del  vino della denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano» tipologia Torchiato di Fregona, comprende in tutto  o  in parte il territorio dei seguenti comuni:

Fregona, Sarmede e  Cappella Maggiore.

 

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla linea di livello a quota 500,  che  circoscrive il confine a nord, la  delimitazione  scende  lungo  la  demarcazione comunale di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore fino a raggiungere la strada statale n. 422.

Si prosegue per breve tratto verso ovest lungo detta statale fino a quota 134, da qui si prende lungo la strada  per

Cordignano e dopo aver  oltrepassato  Borgo  Gobbi  a  quota  94,  si prosegue in direzione est lungo la strada per il centro  comunale  di Cappella Maggiore.

Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo  la  strada più a nord, che oltrepassa il torrente Carron a quota 115. Da  Borgo

Villa  il  confine  prosegue  per  C.  Amistani,  C.   Zanatta   fino all'incrocio a quota 110 dove procede lungo la  strada  per  Sarmede, scende in direzione sud fino a quota 94, dove piega a sinistra  lungo la strada che passa per quota 90 fino a quota 104 sopra Borgo  Palu'.

Da qui segue il sentiero che passa per Madonna di Val  fino  a  quota 286, sotto località Rugoletto, dove piega ad est per quota  294,  C. Salvador dove incontra, nei pressi della Malga Salamina, la curva  di livello di quota 500 che  percorre  fino  a  ritornare  al  punto  di partenza.

 

C) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del  vino della denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano» tipologia Refrontolo, comprende in tutto o  in  parte  il territorio dei seguenti comuni:

Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla  localita'  Mire  a  quota  200,  in  comune  di Refrontolo, la delimitazione segue la strada comunale per San  Pietro di Feletto, dove raggiunto detto centro piega in direzione ovest  per la strada che attraversa la localita' C. Bittus fino a  incontrare  a quota 97 la comunale Pare-Pieve di Soligo.

Da qui segue il confine del comune di Refrontolo prima in direzione sud, quindi ovest e infine  nord,  fino  ad  incontrare  la  comunale Refrontolo - Solighetto a levante della localita' C. dal  Col. 

Segue detta strada in direzione di Solighetto e dopo averne oltrepassato il centro piega verso nord lungo la strada per Follina.

Giunti a località Castelletto la delimitazione segue  il  confine comunale Pieve di Soligo - Follina, fino a raggiungere in prossimità del Col  Franchin  dove  si  ritrova  il  confine  comunale  nord  di Refrontolo che si  segue  in  direzione  est  e  quindi  sud  fino  a ritornare al punto di partenza.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei  vini  «Colli  di  Conegliano»  devono  essere  quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai vini derivanti, le peculiari caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai imi della produzione  dei vini di cui all'art. 1 i vigneti esposti favorevolmente ed ubicati in giacitura collinare.

I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere tali  da  non  modificare  le  caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Sono quindi ammesse le forme a controspalliera e sono vietate  le forme di allevamento espanse ed in particolare quelle localmente note con il nome a raggi.

 

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura  specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali  minimi  devono essere i seguenti:

 

“Colli di Conegliano” bianco: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Colli di Conegliano” rosso: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Colli di Conegliano” Refrontolo: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Colli di Conegliano” Refrontolo passito: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona: 10,00 t/ha, 10,00% vol.

 

 La densità minima di piante per ettaro e la resa massima di uva per ceppo, dei vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, per la produzione dei sotto elencati vini devono essere le seguenti:

 

“Colli di Conegliano” 3.000 ceppi/ha, 3,50 kg/ceppo;

“Colli di Conegliano” rosso: 3.000 ceppi/ha, 3,00 kg/ceppo;

“Colli di Conegliano” Refrontolo: 2.500 ceppi/ha, 4,00 kg/ceppo;

 “Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona: 2.500 ceppi/ha, 4,00 kg/ha.

 

In deroga ai limiti di cui al comma precedente, per gli impianti già esistenti alla data del 3 agosto 1993 il limite di ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto e la resa massima per ceppo e' la seguente:

 

“Colli di Conegliano” 2.500 ceppi/ha, 4,00 kg/ceppo;

“Colli di Conegliano” rosso: 2.500 ceppi/ha, 3,50 kg/ceppo;

“Colli di Conegliano” Refrontolo: 1.500 ceppi/ha, 6,00 kg/ceppo;

 “Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona: 1.500 ceppi/ha, 6,00 kg/ha.

 

Nelle annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  «Colli  di  Conegliano»,   devono   essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione  globale  non superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela e sentite le organizzazioni professionali  di  categoria  interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i  quantitativi di uva per ettaro rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati, dandone immediata comunicazione alla struttura di controllo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione delle tipologie  bianco  e  rosso, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento  in  bottiglia  laddove obbligatori, devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di produzione di cui all'art. 3, lettera A).

Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate  anche nell'intero territorio dei comuni compresi solo in parte nell'area di produzione delle uve, nonché nei comuni di Valdobbiadene e Orsago.

La conservazione, per l'appassimento  delle  uve  destinate  alla vinificazione delle tipologie  Torchiato  di  Fregona,  Refrontolo  e Refrontolo  passito,  nonché la  vinificazione  delle  stesse   ivi compreso l'invecchiamento in bottiglia  laddove  obbligatori,  devono essere  effettuate  all'interno  della  sola   zona   di   rispettiva produzione, di cui all'art. 3, lettere B) e C), e dei comuni ad  essa limitrofi.

E' tuttavia  facoltà  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali,  sentito  il  parere  della  Regione  Veneto, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini  «Colli di Conegliano» anche al di fuori delle rispettive aree  previste  dai comma  precedenti,  sempreché  le  ditte  richiedenti,  singole   ed associate, attestino la conduzione dei vigneti idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 alla data di  pubblicazione  del  presente decreto.

La  vinificazione  delle  uve  destinate  alla  produzione  delle seguenti tipologie può avvenire solo dopo che le stesse siano  state sottoposte ad appassimento fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a:

Torchiato di Fregona - 18,00%;

Refrontolo - 14,50%;

Refrontolo passito - 16,00%.

L'appassimento  può  essere  condotto  anche  con  l'ausilio  di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei  processi  tradizionali di appassimento.

L'appassimento  delle  uve  destinate  a  produrre  la  tipologia Torchiato di Fregona,

non deve essere in ogni caso inferiore alle 150 giornate dalla vendemmia.

Le  uve  appassite  destinate  alla  produzione  della  tipologia Torchiato di Fregona non possono essere pigiate in data anteriore  al

1° febbraio successivo alla vendemmia;

la Regione Veneto con  proprio provvedimento, a seguito  di  motivata  richiesta  del  Consorzio  di tutela, può anticipare detta data.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le tipologie bianco e rosso non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi i  limiti  di  cui  sopra,  ma  non  il  75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine  controllata e  garantita  e  può  essere  in  carico  come  vino  a  indicazione geografica  tipica. 

Oltre  detto  limite  decade  il  diritto   alla denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutta  la

partita.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le seguenti tipologie non deve essere superiore al:

 

Refrontolo passito - 45%;

Refrontolo - 45%;

Torchiato di Fregona - 25%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di  cui  sopra,  ma  non oltre 5 punti percentuali, l'eccedenza non ha diritto  alla  presente denominazione di  origine  e  può  essere  in  carico  come  vino  a indicazione geografica tipica. Oltre detto limite  invece  decade  il diritto alla  denominazione  di  origine  controllata  per  tutta  la partita.

I  seguenti  vini  designati  con  la  denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» possono essere  immessi al  consumo  solo  dopo  il  seguente  periodo  di  affinamento   e/o invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'annata  di  produzione delle uve:

 

“Colli di Conegliano” bianco: 4 mesi;

“Colli di Conegliano” rosso: 24 mesi, di cui 6 mesi in botti di legno, 3 mesi di affinamento in bottiglia;

“Colli di Conegliano” rosso riserva: 36 mesi di cui 12 mesi in botti di legno;

“Colli di Conegliano” Refrontolo: 24 mesi di cui 12 mesi in botti di legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia;

“Colli di Conegliano” Refrontolo passito:   24 mesi di cui 3 mesi di affinamento in bottiglia;

“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona: 24 mesi di cui 5 mesi di affinamento in bottiglia. 

 

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

 

I vini a D.O.C.G. “Colli di Conegliano» all'atto dell'immissione al consumo devono  rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Colli di Conegliano” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, sapido, fine, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

   

“Colli di Conegliano” rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato;

 profumo: vinoso, caratteristico e intenso;

 sapore:  asciutto,  sapido  di  corpo,  armonico,   giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  12.50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Colli di Conegliano” rosso riserva:

colore: rosso rubino, tendente al granato;

 profumo: vinoso, caratteristico e intenso;

 sapore:  asciutto,  sapido  di  corpo,  armonico,   giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/1;

estratto non riduttore minimo: 25,00  g/l. 

 

 

“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona:

colore: giallo dorato intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, di corpo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  18,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

acidità volatile massima: 40 meq/l.

 estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Refrontolo passito:

colore:  rosso  rubino  intenso   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato, di corpo, armonico, sapido,  talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:,  12,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico  potenziale minimo del 3,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/1;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Refrontolo:

colore:  rosso  rubino  intenso   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: vellutato, di corpo, armonico, caldo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico potenziale massimo dello 0,80%;

acidità totale minima: 5,00 g/1;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e forestali modificare  con  proprio  decreto  i  limiti  minimi  sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura e presentazione dei vini a  denominazione  di origine controllata e garantita

“Colli di Conegliano” Torchiato  di Fregona

“Colli di Conegliano” Refrontolo 

“Colli di Conegliano” Refrontolo  passito  o passito di Refrontolo,  tali  menzioni  geografiche  e  di  tipologia

devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Le predette menzioni geografiche e di tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di sotto della  dicitura  «denominazione  di origine controllata  e  garantita»  e  pertanto  non  possono  essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione  di  origine «Colli di Conegliano».

Nella designazione e presentazione dei vini «Colli di Conegliano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa da quelle  espressamente  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato  e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a nomi  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non   aventi   significato laudativo e a non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attività   agricola dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini  similari,  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

E'  obbligatorio   riportare   sia   in   etichetta   che   nella documentazione  prevista  dalla  specifica  normativa,  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita  «Colli di Conegliano» nelle tipologie  bianco,  rosso  e  Refrontolo  devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie  di  vetro,  chiuse con tappi raso bocca di sughero.

Per l'immissione al consumo della tipologia Torchiato di Fregona, possono essere utilizzate unicamente  bottiglie  di  vetro  del  tipo bordolese di capacità da 0,10 a 0,50 litri.

Per l'immissione al consumo della tipologia  Refrontolo  passito, possono essere utilizzate unicamente bottiglie tradizionali di  vetro di capacità da 0,10 a 0,75.

Per  tutte  le  precedenti  confezioni  può  essere   utilizzato unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio  dei  vini di cui alla presente denominazione.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.      

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